Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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14.10.2022 - lavoro

INPS – INDENNITA’ UNA TANTUM PARI A 200 EURO – ESTENSIONE AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI – CONSEGUENTI INDICAZIONI APPLICATIVE – CIRCOLARE 7 OTTOBRE 2022, N. 111

L’Inps, con la circolare 7 ottobre 2022, n. 111, ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti prevista dal decreto-legge n. 115/2022, all’articolo 22, rubricato “Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Pubblichiamo, di seguito, il testo di una nota di approfondimento sul tema, redatta da ANCE.

Quadro normativo

Il comma 1 del citato art. 22 ha disposto quanto segue: “L’indennità di cui all’articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.

L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all’articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data indicata al primo periodo”.

L’Inps ha precisato che i datori di lavoro, con la retribuzione del corrente mese di ottobre, devono erogare l’indennità in esame ai lavoratori che:

  • siano in forza nel mese di ottobre 2022;
  • abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022, anche con altro datore di lavoro;
  • siano stati destinatari di eventi – con indennità mensile erogata entro i limiti di cui al comma 121 dell’articolo 1 della l. n. 234/2021– con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021);
  • non siano destinatari delle indennità di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022.

L’Inps ha evidenziato che gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022). Tali eventi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

L’Inps ha inoltre ricordato che il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di non beneficiare dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022, di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS nel periodo 1° gennaio 2022 – 18 maggio 2022, nonché di essere consapevole di non avere diritto all’indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d’ufficio da parte dell’Inps.

Il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la predetta dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

L’Inps ha poi precisato che la compensazione del credito derivante dall’erogazione dell’indennità di cui all’articolo 22 in esame potrà essere effettuata nel mese di erogazione della stessa, con la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022, ovvero, tramite regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022.

Nel caso in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità una tantum, l’Inps comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che saranno fornite prossimamente tramite messaggio.

Per quanto non disciplinato nella circolare in esame, l’Inps ha rinviato alla circolare n. 73/2022 (Newsletter ANCE Brescia – n. 26/2022 del 02/07/2022).

Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum

Esposizione dei dati nella sezione del flusso UniEmens

I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza del mese di ottobre 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAffcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento dovrà essere inserito il codice già in uso “L031”;
  • nell’elemento dovrà essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento dovrà essere indicato l’anno/mese “10/2022”;
  • nell’elemento dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

Allegato: Circolare_numero_111_del_07-10-2022

 


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