08.05.2009 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N. 81/08 – NUOVI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE – 16 MAGGIO 2009

Nonostante le indiscrezioni apparse sugli organi di stampa, e nonostante la modifica del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N. 81/08 – NUOVI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE – 16 MAGGIO 2009

Nonostante le indiscrezioni apparse sugli organi di stampa e la modifica, ancora in discussione, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 c.d. Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, al momento non è stato approvato ufficialmente alcun provvedimento che proroghi a data successiva al 16 maggio 2009 gli adempimenti, previsti dal citato Decreto, relativi a:

– comunicazione all’Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r);
– divieto delle visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a);
– valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato e apposizione della data certa (art. 306, comma 2 e articolo 28, commi 1 e 2).

Pertanto, gli adempimenti sopra citati, entrano in vigore a decorrere dal 16 maggio 2009, salvo eventuali determinazioni dall’ultima ora al momento non prevedibili.
Si rammenta poi che entro il 16 maggio 2009 le imprese i cui lavoratori hanno provveduto a designare/eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale devono comunicare all’Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008 (cfr suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009).

1) Comunicazione infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno
L’art. 18, comma 1, lett. r, del Testo Unico Sicurezza ha introdotto l’obbligo del datore di lavoro di comunicare all’Inail, a fini statistici e informativi, le informazioni relative agli infortuni che implichino un’assenza dal lavoro superiore al giorno, ossia un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’infortunio.
Per consentire tale adempimento l’Inail ha predisposto un apposito modulo reperibile in calce alla presente nota, e sul sito dell’Inail, sezione Assicurazione – modulistica – Download dei modelli.
Si segnala peraltro che con nota del 21 maggio 2008 il Ministero del Lavoro aveva espresso l’avviso che l’obbligo in commento non fosse operante fino a quando non fossero definite e rese pubbliche, con apposito decreto interministeriale, le regole di funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP) di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 81/2008. Tali regole ad oggi non sono ancora state definite.
Pur a fronte di tale incertezza, si consigliano le imprese di provvedere comunque all’invio della comunicazione in parola a decorrere dal 16 maggio 2009 anche in considerazione del fatto che la mancata comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 2.500 a 7.500 euro.

2) Data certa
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve avere “data certa”. In merito a questo aspetto, in attesa di auspicabili chiarimenti ministeriali, si ritiene, conformemente a quanto indicato dall’ANCE e dal Garante della Privacy che ha trattato tale problematica per altre tematiche, di poter utilizzare i seguenti strumenti:

a) ricorso alla c.d. “autoprestazione” presso uffici postali prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 261/1999, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, e non sull’involucro che lo contiene;
b) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici;
c) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;
d) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

3) valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato
Per quanto riguarda i contenuti del DVR, devono essere oggetto della valutazione tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 siglato il 9 giugno 2008 dalle associazioni datoriali e dei lavoratori. Tale accordo unitamente ad una circolare esplicativa predisposta da Confindustria (cfr. da ultimo suppl. n. 2 del Not. 11/2008) è a disposizione degli associati presso gli uffici e sul sito internet del Collegio.
Si riporta, di seguito, la sezione 3.4 del manuale “la valutazione dei rischi nelle costruzioni edili” elaborato dal CPT di Torino, utile riferimento, in attesa di specifiche indicazioni da parte del Ministero del Lavoro, per l’elaborazione della sezione del DVR da dedicare al rischio stress lavoro correlato:

Gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari
Stress da lavoro correlato
I problemi associati allo stress da lavoro sono stati affrontati nell’ambito del presente Documento di Valutazione dei Rischi, in base alle indicazioni fornite dall’accordo europeo 8 ottobre 2004 “Accordo europeo sullo stress sul lavoro”, attraverso l’analisi dei seguenti fattori:
– organizzazione e processi di lavoro;
– condizioni e ambiente di lavoro;
– comunicazione nei confronti dei lavoratori;
– fattori soggettivi.
In particolare si è tenuto conto, quando presenti, dei più probabili sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro quali: un alto assenteismo, un’elevata rotazione del personale, la presenza di conflitti interpersonali e le lamentele frequenti da parte dei lavoratori.
Oltre all’individuazione dei possibili sintomi sopra descritti si è provveduto, nell’ambito della consultazione dei lavoratori in merito alla valutazione dei rischi, ad elaborare le informazioni ottenute al fine di definire le eventuali misure anti-stress necessarie ad eliminare o ridurre a sufficienza tale rischio. Tuttavia sono attuate dal datore di lavoro, con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, le misure necessarie a prevenire, eliminare o ridurre il problema di stress da lavoro.
a) In seguito all’attività di analisi e valutazione del rischio “stress da lavoro” è possibile affermarne l’assenza.
(in alternativa al precedente punto a) b) In seguito all’attività di analisi e valutazione del rischio “stress da lavoro” è stata rilevata la presenza di tale problema; i provvedimenti adottati per eliminare o ridurre tale rischio sono i seguenti:
– ……………………………………………………………………………………………….
– ……………………………………………………………………………………………….

Quanto sopra è possibile guida per l’adempimento.
Naturalmente chi ha provveduto ad eseguire la valutazione a mezzo di test e simili non ha necessità di ulteriori adempimenti.
Comunicazione infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno

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