MINISTERO DEL LAVORO – LAVORO AGILE – MODALITA’ DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DAL 1° SETTEMBRE 2022 – COMUNICATO 26 AGOSTO 2022
La Legge 4 agosto 2022, n. 122, di conversione del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha previsto, tra le altre cose, una modifica alla normativa sul lavoro agile.
In particolare, l’art. 41-bis ha riscritto il primo comma dell’art. 23, Legge 22 maggio 2017, n. 81, rendendo strutturali le modalità semplificate per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all’accordo di lavoro agile (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 34/2022 del 27/08/2022).
Nello specifico, la norma ha previsto che il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale viene sostituito, con decorrenza dal 1° settembre, da una comunicazione telematica al Ministero del Lavoro dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Con detta modifica, il datore di lavoro non deve più allegare, alla comunicazione, l’accordo individuale di smart-working sottoscritto con il lavoratore, fermo restando l’obbligo di conservarlo per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione ai fini della prova e della regolarità amministrativa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
Con Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022 e relativi Allegati, il Ministero del Lavoro ha definito le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dal nuovo art. 23, comma 1, della Legge n. 81/2017 e, quindi, per inviare telematicamente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile.
Alla luce di ciò, il Ministero del Lavoro, con comunicato del 26 agosto 2022, pubblicato sul proprio sito istituzionale, informa che, per tutti i datori di lavoro interessati è disponibile, dal 1° settembre, l’apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.
Il Ministero precisa inoltre che tale adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come disposto dal comma 3 dell’articolo 1 del citato Decreto ministeriale.
Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, il Ministero chiarisce che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 5, del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, con le conseguenze sanzionatorie di cui all’articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, espressamente richiamato nel nuovo comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
Infine, il Ministero specifica che, poiché la piena operatività della nuova procedura richiede, tra l’altro, anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
Infine, il Ministero ricorda che in caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto ministeriale, si applica la sanzione di cui all’art. 19, comma 3, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
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