D.L. N. 85/2022 – DAL GOVERNO NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI E INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI E PER L’ACCELERAZIONE DEI GIUDIZI AMMINISTRATIVI CONNESSI AL PNRR
Ance Brescia informa che nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 157 del 7 luglio 2022 è stato pubblicato il decreto legge 7 luglio 2022, n. 85, recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l’accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta, ossia lo scorso 8 luglio.
Le disposizioni più significative contenute nel decreto legge sono così riassumibili.
1 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali”
All’art. 1 del provvedimento in commento vengono definite le modalità di determinazione dell’indennizzo da corrispondere in caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, ai sensi dell’art. 35 del decreto “milleproroghe” n. 162/2019 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 8/2020), e fermo restando il diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati da detto inadempimento.
In proposito, si ricorda brevemente che il citato art. 35, stabilisce che in caso di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, la relativa gestione passi ad Anas s.p.a. nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo concessionario.
Ciò posto, l’art. 1 del provvedimento in commento prevede che l’indennizzo venga determinato – previa verifica delle voci di bilancio in coerenza con quanto previsto dall’art. 176, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione – con decreto del Mims, adottato di concerto con il Mef, non oltre dodici mesi dall’estinzione della concessione (art. 1, comma 1). La disposizione definisce anche le modalità di individuazione e corresponsione delle risorse (art. 1, commi 2 e 3).
Inoltre, la norma dispone la proroga dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e del conseguente termine per l’adozione dei decreti di esproprio di taluni interventi autostradali indicati dalla medesima disposizione e ritenuti indispensabili per migliorare la sicurezza della circolazione sul territorio nazionale (quale, ad esempio, il collegamento intermodale Roma-Latina), nelle more della definizione del procedimento per l’affidamento di detti interventi (art. 1, comma 4).
2 “Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25”
L’art. 2, comma 1, dispone la risoluzione, per grave inadempimento del concessionario, Strada dei Parchi s.p.a., della Convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra quest’ultimo e ANAS s.p.a. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25. Ciò sulla base delle motivazioni del decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Mims n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con decreto del Mims adottato, di concerto con il Mef, in data 7 luglio 2022, il quale è reso immediatamente e definitivamente efficace dal provvedimento in commento (art. 2, comma 1).
In conseguenza di quanto sopra rappresentato e della retrocessione del Mims in qualità di concedente, si prevede l’immediato subentro di Anas nella gestione della suddetta rete autostradale, al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizioni di sicurezza. In ogni caso, tale gestione di Anas è destinata ad operare temporaneamente, solo nelle more del trasferimento della titolarità della concessione di detta rete autostradale alla società in-house di cui all’art. 2, comma 2 sexies del decreto “infrastrutture” n. 121/2021 (convertito con modificazioni dalla l. n. 156/2021), e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023 (art. 2, comma 2). .
In proposito, si ricorda che l’art. 2, comma 2-sexies, sopra citato, ha autorizzato la costituzione, per l’esercizio dell’attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 50/2016, di una nuova società interamente controllata dal Mef e soggetta al controllo analogo del Mims.
La norma in commento definisce, inoltre, le modalità di gestione temporanea della rete autostradale da parte di Anas.
In sintesi, si stabilisce che Anas provveda alla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, nonché a quelli di messa in sicurezza antisismica e di ripristino delle funzionalità delle autostrade, anche in coordinamento con il Commissario straordinario di cui all’art. 206 del d.l. n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020).
Per lo svolgimento delle suddette attività e per assicurare la continuità della circolazione lungo la rete autostradale, all’art. 2, comma 3 si prevede, tra l’altro, che Anas:
- si avvalga del personale della società Strada dei Parchi s.p.a., nonché delle società Parchi Global Service s.p.a. e Infraengineering S.r.l., titolare di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette società e assegnato allo svolgimento del servizio autostradale (con esclusione del personale inquadrato come dirigente), ovvero assuma detto personale, secondo le modalità stabilite all’art. 2, comma 3, lett. a);
- per l’affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi sopra richiamati operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del d.lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni in materia di subappalto (art. 2, comma 3, lett. b);
- possa effettuare la selezione degli operatori economici affidatari della realizzazione degli interventi sopra richiamati di importo inferiore alle soglie comunitarie, anche nell’ambito degli accordi quadro previsti dall’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, in relazione ai quali non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi ovvero non si sia proceduto alla loro esecuzione (art. 2, comma 3, lett. c);
- provveda ad applicare e a riscuotere le tariffe da pedaggio, con destinazione dei relativi proventi per la copertura dei costi di gestione (art. 2, comma 3, lett. d).
Sempre nell’ambito del medesimo art. 2, vengono regolate anche le modalità di subentro di Anas nella gestione della rete autostradale e i rapporti con il precedente concessionario.
Al riguardo, si prevede, tra l’altro, che:
- le società Strada dei Parchi, Parchi Global Service s.p.a., Infraengineering S.r.l. e Toto Holding s.p.a. provvedano a mettere immediatamente a disposizione di ANAS tutta la documentazione e i beni necessari, pena la nomina di un commissario ad acta (art. 2, commi 4 e 5);
- Anas subentri nei contratti stipulati da Strada dei Parchi per la gestione della rete autostradale (art. 2, comma 6);
- l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali provveda ad effettuare ispezioni finalizzate a verificare, entro il 31 dicembre 2022, le condizioni di sicurezza dell’intera infrastruttura autostradale (art. 2, comma 7).
All’art. 2, commi da 8 a 11, sono infine contenute le disposizioni riguardanti l’individuazione e le modalità di corresponsione delle somme spettanti ad Anas per lo svolgimento delle suddette attività.
***
Per completezza informativa, si segnala che, con decreto 12 luglio 2022, n. 4364, la quarta sezione del T.a.r. per il Lazio-Roma ha sospeso, in accoglimento dell’istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. presentata da Strada dei Parchi s.p.a., l’esecuzione del decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade presso il Mims, richiamato al comma 1 dell’art. 2, fino alla Camera di Consiglio del 7 settembre 2022, successivamente anticipata al 27 luglio 2022.
Parallelamente, il Governo ha fatto confluire il decreto legge in commento in un emendamento al “decreto legge MIMS” n. 68/2022, attualmente in fase di conversione.
Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR
Infine, l’art. 3 del decreto in commento introduce talune misure di carattere processuale, finalizzate ad accelerare i giudizi amministrativi aventi ad oggetto atti o procedure di attuazione del Pnrr. In particolare, la disposizione interviene sulla fase cautelare di detti giudizi, nei termini di seguito specificati.
In primo luogo, si prevede che, qualora il ricorso abbia ad oggetto una qualsiasi procedura amministrativa, riguardante interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Pnrr:
- in caso di accoglimento dell’istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale fissa, nella medesima ordinanza di accoglimento dell’istanza, la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti (art. 3, comma 1, primo periodo);
- in caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito, che deve avvenire entro trenta giorni, decorrenti questa volta dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale (art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo);
- nel caso in cui la misura cautelare sia già stata concessa prima della data in vigore del decreto in commento (8 luglio 2022), l’udienza per la discussione è anticipata d’ufficio entro il termine di cui al medesimo art. 3, comma 1, in commento (art. 3, comma 8).
Si tratta, invero, di disposizioni già previste dall’art. 119 c.p.a. per le materie ivi previste, e che per effetto della nuova disposizione in commento vengono estese anche alle controversie riguardanti le procedure amministrative connesse al Pnrr.
Le novità più significative si registrano nell’individuazione delle modalità di svolgimento del procedimento cautelare.
Anzitutto, si prevede che qualora l’udienza di merito non si svolga entro i suddetti termini, la misura cautelare perda efficacia, anche laddove diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione (art. 3, comma 1, ultimo periodo).
A livello procedurale, si stabilisce poi che:
- nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell’udienza di merito, il giudice debba motivare espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell’udienza con il rispetto dei termini previsti dal Pnrr (art. 3, comma 2);
- a loro volta, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Pnrr (art. 3, comma 3);
- le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal Pnrr siano coinvolte nei giudizi in commento, quali parti necessarie (art. 3, comma 4);
In secondo luogo, l’art. 3 in commento interviene sulla formulazione dell’art. 48, comma 4, del decreto “semplificazioni bis” n. 77/2021, che già aveva introdotto specifiche disposizioni processuali in relazione all’impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento in materia di Pnrr, applicando anche a tali giudizi quanto previsto dall’art. 125 c.p.a per le controversie relative alle infrastrutture strategiche (art. 3, comma 7).
Tale norma, lo si ricorda brevemente, prescrive al giudice amministrativo di tenere conto, ai fini dell’eventuale accoglimento dell’istanza cautelare, del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera.
Pertanto, per effetto della nuova disposizione in commento, la previsione di cui all’art. 125 c.p.a. viene estesa anche ai giudizi riguardanti “le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr e relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr”. Inoltre, si prevede che anche nelle ipotesi appena richiamate, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tenga conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del Pnrr.
Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti
IN ALLEGATO
DECRETO-LEGGE 7 luglio 2022, n. 85
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941