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15.07.2022 - lavoro

INL – TIROCINI FORMATIVI – MODIFICA NORMATIVA – REGIME INTERTEMPORALE – NOTA 11 LUGLIO 2022, N. 1451

 

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota in commento, ha fornito chiarimenti in materia di regime intertemporale di applicazione della disciplina dei tirocini extracurriculari, con riferimento ai rapporti sorti nel 2021 E ancora in essere al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi da 721 a 726), con particolare riguardo ai casi di fraudolente utilizzo dell’istituto e alle relative sanzioni applicabili.

L’INL rammenta, preliminarmente, che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente: laddove esso sia svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

La nota evidenzia, quindi, che, trattandosi di illecito di natura permanente, nell’ipotesi di tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 234/2021, qualora il tirocinio sia svolto in modo fraudolento è applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dalla normativa attualmente vigente.

In altre parole, il reato si configura solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data.

Ai fini della contestazione del reato, in merito alla natura fraudolenta del tirocinio, è sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, in quanto la fraudolenza consiste proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti.

L’Ispettorato precisa, altresì, che non possono essere applicate le sanzioni amministrative di norma applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione).

Come detto, resta, comunque, salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale, fin dall’instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022.

Tuttavia, nel caso di tirocinio fittizio, il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Istituto trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro.

In tal senso, la nota ricorda che, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, il rapporto previdenziale è, in effetti, sottratto alla disponibilità delle parti ed il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di procedere, o meno, giudizialmente per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

Allegato:

Tirocini formativi – Allegato

 


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