Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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08.07.2022 - lavoro

INPS – RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO – AMBITO DI APPLICAZIONE E PROFILI DI NATURA CONTRIBUTIVA – COMPILAZIONE FLUSSI UNIEMENS – CIRCOLARE 30 GIUGNO 2022, N. 76 – MESSAGGIO 1 LUGLIO 2022, N. 2637

 

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha profondamente modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 5/2022 del 05/02/2022).

In particolare, per quanto di interesse, la riforma ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante.

La riforma è altresì intervenuta sul versante delle causali di intervento della CIGS, modificando ed integrando la causale di riorganizzazione aziendale e aumentando la riduzione media oraria e complessiva relativamente al contratto di solidarietà. Vengono, inoltre, previsti nuovi criteri per il computo dei dipendenti ai fini del ricorso all’intervento.

Alla luce di quanto sopra, l’Istituto, con la circolare in commento, illustra le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà e fornisce le istruzioni operative per la composizione dei Flussi Uniemens.

Di seguito si riportano le principali indicazioni fornite dall’Istituto.

Contratto di apprendistato: aspetti contributivi

La legge di Bilancio 2022 amplia la platea dei destinatari delle integrazioni salariali: per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, infatti, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui al titolo I e al titolo II del D. Lgs. n. 148/2015 i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, quelli con contratto di apprendistato professionalizzante e gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca (rispettivamente, articolo 43, 44 e 45 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81).

Inoltre, con riferimento agli apprendisti professionalizzanti, l’articolo 2 del D. Lgs. n. 148/2015, come novellato dalle disposizioni sopra richiamate, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, non limita più l’accesso alle integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale, né è più prevista l’ulteriore limitazione per cui se il datore di lavoro era destinatario dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, la copertura per gli apprendisti professionalizzanti riguardava soltanto la cassa integrazione ordinaria.

In considerazione di quanto sopra, l’Istituto chiarisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I e/o al Titolo II del D. Lgs. n.148/2015, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia.

L’INPS chiarisce, inoltre, che l’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022.

È, invece, confermata l’esclusione dal campo di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I del D. Lgs. n. 148/2015, dei dirigenti.

Apprendista mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato

L’INPS ricorda che i benefici contributivi previsti in favore del datore di lavoro per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (articolo 47, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015). Resta, pertanto, ferma anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore.

L’Istituto ha dato applicazione alla suddetta disposizione prevedendo che il datore di lavoro è tenuto al pagamento della contribuzione afferente alle integrazioni salariali sulla base dell’assetto e della misura prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla qualifica conseguita dall’apprendista.

Tenuto conto delle modifiche apportate all’articolo 2 del D. Lgs. n. 148/2015, l’INPS precisa che a decorrere dai periodi di paga da gennaio 2022, cambia la misura della contribuzione dovuta per i lavoratori apprendisti di primo e terzo livello – assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti in servizio in vigenza delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 – in quanto il datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.

Al ricorrere dei suddetti presupposti, la misura della contribuzione varia – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – anche per gli apprendisti professionalizzanti e non, mantenuti in servizio. Infatti, se detti lavoratori sono alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) il datore di lavoro è tenuto, al raggiungimento del requisito dimensionale ove previsto, al versamento della contribuzione CIGS.

Ai fini della determinazione della contribuzione dovuta nella misura sopra descritta, l’Istituto comunica che la procedura di calcolo è adeguata a decorrere dal periodo di paga giugno 2022 e, conseguentemente, i datori di lavoro non dovranno procedere ad alcun adempimento regolarizzativo per i periodi precedenti alla suddetta decorrenza.

Per gli apprendisti assunti a decorrere dal mese di gennaio 2022 e mantenuti in servizio, invece, la contribuzione – per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato – rimane determinata nella misura prevista nel corso del periodo di apprendistato.

Individuazione della platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali

Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, l’articolo 1, comma 193, della legge n. 234/2021, aggiunge, dopo l’articolo 2 del D. Lgs. n. 148/2015, l’articolo 2-bis, il quale prevede che, a tutti gli effetti derivanti dal citato decreto legislativo, sono da comprendersi nel calcolo della forza aziendale tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

Al riguardo l’Istituto rileva che le regole declinate dalla norma in argomento comportano l’applicazione degli stessi criteri di determinazione della media semestrale già utilizzati dall’Istituto, rimandando alle proprie precedenti circolari n. 176/2016 e n. 9/2017.

Le circolari da ultimo richiamate prevedono anche che per i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive, di per sé sprovviste per attività o dimensione di trattamenti di integrazione salariale, il calcolo della media occupazionale si effettua computando i lavoratori denunciati su più matricole.

Ciò considerato, l’Istituto chiarisce che, qualora il medesimo datore di lavoro (identificato tramite il codice fiscale) operi con più posizioni contributive che, in ragione del diverso inquadramento, comportino l’accesso a tutele salariali differenziate tra cassa integrazione ordinaria e FIS, ai fini della determinazione del requisito dimensionale di cui all’articolo 20, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 148/2015, che consente l’applicazione delle tutele di intervento straordinario di integrazione salariale, il computo della media occupazionale si deve effettuare considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro. Peraltro, le suddette modalità di computo del requisito dimensionale si applicano considerando i soli lavoratori di un medesimo datore di lavoro esposti sulle sole matricole rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali (CIGO – FIS).

Contratto di rete e codatorialità

Ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dell’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i lavoratori possono essere assunti in codatorialità nell’ambito di un contratto di rete.

Gli aspetti connessi agli obblighi comunicativi e contributivi che sussistono in capo al datore di lavoro al ricorrere della suddetta fattispecie sono stati disciplinati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 29 ottobre 2021, n. 205, entrato in vigore in data 23 febbraio 2022 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 9/2022 del 05/03/2022).

L’Istituto evidenzia, in particolare, che con il suddetto decreto è stato previsto che le imprese aderenti a un contratto di rete effettuano le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità per il tramite di un soggetto individuato, nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni di legge. In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella suddetta comunicazione va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.

Ciò considerato, ai fini del computo dei suddetti lavoratori per la determinazione della forza aziendale e, quindi, per la compilazione dell’elemento <ForzaAziendale>, l’INPS specifica che ne consegue quanto segue:

  • i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, sono imputati e conteggiati esclusivamente in capo all’impresa di provenienza, a prescindere dall’effettivo utilizzo e in applicazione delle regole già in uso proprie della fattispecie del contratto di lavoro (contratto a tempo pieno, part-time, a tempo determinato, ecc.);
  • in caso di nuova assunzione di lavoratori da utilizzare in codatorialità, gli stessi sono imputati e conteggiati in capo all’impresa individuata ai fini dell’inquadramento previdenziale e assicurativo nella relativa comunicazione del soggetto incaricato dalla rete, a prescindere dall’effettivo utilizzo e in applicazione delle regole proprie della fattispecie del contratto di lavoro stipulato in codatorialità (contratto a tempo pieno, part-time, a tempo determinato, ecc.);
  • i lavoratori in distacco ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 276/2003 nell’ambito di un contratto di rete sono computati, secondo la regola generale, in capo al datore di lavoro distaccante.

Le integrazioni salariali ordinarie (CIGO)

L’INPS specifica che la novella normativa non ha modificato in modo sensibile la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, i cui relativi obblighi contributivi rimangono regolamentati dall’articolo 10 e dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 148/2015.

Pertanto, la contribuzione ordinaria, secondo quanto previsto dal citato articolo 13, rimane fissata, per quanto di interesse per le imprese edili, nella misura di:

  1. 4,70%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile;
  2. 3,30%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei;
  3. 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
  4. 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

Le aliquote contributive, come sopra indicate, si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio.

L’Istituto comunica di aver aggiornato le procedure operative aggiornate al fine di consentire il versamento della contribuzione secondo le indicazioni di cui alla presente circolare.

Le integrazioni salariali straordinarie (CIGS)

La legge di Bilancio 2022, introducendo il comma 3-bis all’articolo 20 del D. Lgs. n. 148/2015, ha esteso il campo di applicazione della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, prevedendo che: “Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1”.

Pertanto, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del D. Lgs. n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale.

La misura della contribuzione ordinaria

La legge di Bilancio 2022 ha confermato l’aliquota contributiva già prevista dall’articolo 23 del D. Lgs. n. 148/2015: pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell’impresa e lo 0,30% a carico del lavoratore.

Anche in questo caso, l’Istituto precisa che le aliquote contributive CIGS, come sopra indicate, si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio.

L’aliquota contributiva ordinaria per l’anno 2022

L’articolo 1, comma 220, della legge di Bilancio 2022 dispone che l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS, come individuata nel precedente paragrafo, per il solo anno 2022 è ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all’articolo 1, comma 219, lettera c), della medesima legge, ossia per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Pertanto, per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo.

Resta fermo che l’applicazione della riduzione contributiva, laddove prevista, è condizionata dalla media occupazionale del datore di lavoro nel corso dell’anno. Pertanto, qualora il datore di lavoro – nel semestre di riferimento – abbia una media occupazionale inferiore al limite dimensionale previsto dalla suddetta novella normativa, la riduzione contributiva in argomento non può essere riconosciuta per i mesi di paga nei quali si siano registrati i predetti limiti dimensionali (in ragione del combinato disposto dei commi 219 e 220 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022).

L’aliquota contributiva ordinaria nelle misure sopra indicate si applica, per l’anno 2022, a tutti i lavoratori in forza, compresi anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia.

Il contributo addizionale

Il contributo addizionale per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie

L’Istituto evidenzia come la contribuzione addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale (sia per la CIGO che per la CIGS), non è stata modificata dalla riforma degli ammortizzatori introdotta dalla legge di bilancio 2022 e rimane, quindi, fissata nella misura di cui all’articolo 5 del D. Lgs. n. 148/2015, ossia:

  • pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite;
  • al 12%, da 53 a 104 settimane fruite
  • e pari al 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile.

Per completezza, l’Istituto ricorda che, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del D. Lgs. n. 148/2015, il contributo addizionale può essere suscettibile di un incremento, a titolo di sanzione, in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori interessati nell’applicazione della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro di cui al comma 3 del medesimo articolo. Tale incremento è pari all’1% del contributo addizionale dovuto e si applica ai lavoratori in relazione ai quali non è stato rispettato il criterio di rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.

Come già chiarito con la circolare n. 24/2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il contributo addizionale non è dovuto nei seguenti casi:

  1. per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili (articolo 13, comma 3, del D. Lgs. n. 148/2015);
  2. dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, come già previsto dall’articolo 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160;
  3. dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all’articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  4. dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano al trattamento di CIGS per le causali previste dal D. Lgs. n. 148/2015.

L’istituto ricorda, inoltre, che le disposizioni di cui al citato articolo 5 del D. Lgs. n. 148/2015 trovano applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione – ivi comprese le prestazioni in deroga agli ordinari limiti di fruizione di cui agli articoli 4, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo.

L’INPS fa riserva di fornire con successiva circolare indicazioni relativamente alla riduzione sulla addizionale introdotta dall’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge di Bilancio 2022, che ha inserito il comma 1-ter all’articolo 5 citato, viene introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, al ricorrere di specifici presupposti.

Istruzioni operative. Compilazione dei flussi UniEmens e adempimenti contributivi.

Periodi correnti

L’INPS comunica che a decorrere dal periodo di competenza “LUGLIO 2022” la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022.

Per quanto attiene all’esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso UniEmens, vengono confermate le modalità in uso.

Nel messaggio, al quale si rimanda, l’Istituto fornisce, inoltre, le istruzioni per i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, ai fini dell’attribuzione dei corrispondenti codici autorizzazione da indicare dal periodo competenza giugno 2022 – 31 dicembre 2022.

Periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022

CIGO

Per il versamento del contributo CIGO, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, per la qualifica di lavoratore a domicilio, apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante) e giornalista, i datori di lavoro interessati, valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso, “M026”, avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo dovuto in base all’inquadramento aziendale o al limite dimensionale.

L’INPS sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

L’Istituto rammenta, inoltre, che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Infine, l’Istituto specifica che per gli apprendisti di qualsiasi tipologia, dipendenti da imprese dell’industria e artigianato edile o da imprese dell’industria e artigianato lapidei, la contribuzione CIGO è dovuta nella misura indicata all’articolo 13, comma 1, lett. c) e d), del D. Lgs. n. 148/2015, ossia, rispettivamente nella misura del 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile e 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei (cfr. il messaggio n. 24/2016, par. 3, relativo agli apprendisti professionalizzanti).

 

CIGS

Ai fini del recupero o del versamento del contributo CIGS, relativo alle mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro, per tutte le qualifiche interessate (operai, impiegati, lavoratori a domicilio, giornalisti, apprendisti e apprendisti trasformati), valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore

  • L027”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero riduzione contributiva CIGS anno 2022”;
  • L028”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contributo CIGS anno 2022”;
  • M027”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributivo CIGS ridotto anno 2022”;
  • M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”.

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato:

– per il codice “L027” l’importo della quota contributiva da recuperare pari allo 0,63% dell’imponibile contributivo;

– per il codice “L028” l’importo pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo;

– per il codice “M027” il contributo da versare pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo;

– per il codice “M032” il contributo da versare pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo.

L’INPS sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022 e rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Per quanto non riportato, si rimanda alla circolare e al messaggio in commento, di seguito allegati.

Allegato:

Messaggio_numero_2637_del_01-07-2022

Circolare_numero_76_del_30-06-2022 (1)

 


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