ANAC RIPRISTINA SCADENZE E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE VISTO IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI EMERGENZA DA COVID-19
Ance Brescia informa che Anac, con Delibera n. 271 del 7 giugno 2022, in allegato, ha ripristinato le scadenze per gli obblighi di comunicazione dei dati sugli appalti pubblici e i termini dei procedimenti di competenza dell’Autorità, dal momento che risulta terminato lo stato di emergenza Covid.
I termini suddetti erano stati sospesi o modificati in seguito ai provvedimenti presi dal governo per la pandemia.
Con la delibera in commento, cessa quindi l’efficacia delle delibere dell’Autorità approvate all’inizio dell’emergenza con cui erano stati allungati i termini per il perfezionamento dei Cig (codice identificativo di gara), per la trasmissione dei dati all’osservatorio contratti pubblici e per l’emissione del Cel (Certificato esecuzione lavori) da parte della stazione appaltante.
Torna, pertanto, a 90 giorni il termine entro cui la Stazione appaltante ha l’obbligo di perfezionare il Cig: durante lo stato di emergenza era stato portato a 150 giorni dall’acquisizione.
Anac ricorda che i Cig non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati.
I termini fissati per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici, che a causa dell’emergenza pandemica erano stati incrementati di 60 giorni, tornano quelli pre-Covid.
Le schede Dati Comuni e Aggiudicazione vanno comunicate entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva o dall’avvenuto affidamento; le schede adesione ad accordo quadro/convenzione entro 30 giorni dall’avvenuta adesione; la scheda modifiche contrattuali entro 30 giorni dall’evento; le schede fase iniziale, Sal, conclusione, collaudo/regolare esecuzione, accordi bonari, sospensione, subappalto, istanza di recesso entro 60 giorni dall’evento. Torna a 30 giorni il termine entro cui la stazione appaltante deve emettere il Cel.
L’Autorità ripristina anche i tempi relativi alle procedure di precontenzioso che Anac è tenuta a chiudere entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza approvando un parere (durante lo stato d’emergenza è stato possibile sospendere per un massimo di 30 giorni).
Si torna al regolamento originario: lo stop necessario ad acquisire documentazione integrativa o a effettuare un supplemento di istruttoria non può andare oltre 10 giorni dalla richiesta.
IN ALLEGATO
Delibera n. 271 del 7 giugno 2022
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