01.09.1998 - tecnica

PREVENZIONE INCENDI ATTIVITA’ A RISCHIO D’INCENDIO

PREVENZIONE INCENDI – ATTIVITA’ A RISCHIO D’INCENDIO PREVENZIONE INCENDI – ATTIVITA’ A RISCHIO D’INCENDIO

Le norme del D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” si applicano all’attività svolta nei cantieri edili limitatamente a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto e cioè per ciò che concerne la designazione degli addetti al servizio antincendio e alla formazione che essi devono ricevere.
Tale formazione è differenziata esemplificate le attività a rischio elevato (corsi di formazione 16 ore), le attività a rischio medio (corsi di formazione di 8 ore) e le attività a rischio basso (corsi di formazione di 4 ore).
In risposta a un quesito proposto dall’ANCE, il Ministero dell’Interno conferma che, ai fini della individuazione del livello di rischio, le indicazioni di cui all’allegato IX “non rappresentano che una indicazione di massima”, da verificare sulla base della valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro.
A tale ultimo proposito, la risposta del Ministero dell’Interno cita l’indicazione di cui al punto 1.4.1 del D.M. in oggetto quale “elemento tecnico su cui deve essere fondata la valutazione del rischio secondo le peculiarità dei luoghi e delle attività in essi svolte”.
In pratica, con quanto specificato, il Ministero dell’Interno conferma che, anche nel caso di cantieri non all’aperto ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, la classificazione dell’attività tra quelle a rischio medio può essere derubricata tra quelle a rischio basso purchè le sostanze presenti siano a basso tasso di infiammabilità, le condizioni locali e di esercizio offrano scarse possibilità di sviluppo di incendi e in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.


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