RINNOVO DEL CCNL PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI – AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE – VERBALE DI ACCORDO 3 MARZO 2022
In data 3 marzo scorso, ANCE ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori l’Accordo per il rinnovo del CCNL di categoria.
ANCE stessa, nel diffondere il verbale di accordo, il cui testo è allegato alla presente, si è riservata di diramare, a breve, una circolare con i primi chiarimenti sulle norme da ultimo sottoscritte.
In attesa del commento da parte del livello nazionale della nostra Associazione, evidenziamo, comunque, alcuni passaggi di immediato e specifico interesse per le imprese associate.
Accordo sulle istanze del settore
Il verbale di Accordo si apre con un’intesa in cui viene condiviso un impegno delle Organizzazioni sindacali a supportare in tutte le sedi istituzionali le richieste, provenienti dal mondo delle imprese edili, per l’adozione di una serie di interventi normativi volti alla riduzione del costo del lavoro, al rapido adeguamento dei prezziari, alle contromisure per contrastare l’incremento del prezzo dei materiali, alla lotta contro il dumping contrattuale e a sostegno dell’applicazione del CCNL di settore.
In particolare, le Parti si sono reciprocamente impegnate per un intervento presso INPS, al fine di una parificazione del contributo CIGO per le imprese edili rispetto al contributo versato ordinariamente dalle altre imprese manifatturiere (al momento, l’edilizia versa il 4,70% dell’imponibile contributivo, mentre gli altri settori industriali si attestano attorno all’1,70%), e presso l’INAIL per la reintroduzione dell’agevolazione dell’11,50%, oltre che alla possibilità di destinare il contributo 0,30% anziché ai Fondi interprofessionali direttamente agli enti bilaterali.
Trasferta regionale
L’Accordo stabilisce che dal 1° ottobre 2022 dovrà essere attuato il sistema della trasferta regionale, in base al quale l’impresa, che lavorasse fuori della propria Provincia, potrà comunque mantenere il rapporto con la propria Cassa Edile.
CNCE, infatti, è incaricata di procedere a implementare Edilconnect per includervi una funzionalità che consenta l’imputazione dei contributi alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono effettivamente i lavori.
In sostanza, l’Accordo prevede il mantenimento della contribuzione presso la Cassa originaria per i primi tre mesi, mentre dal terzo mese di trasferta il già citato sistema informatico dovrà provvedere a ripartire la contribuzione tra le Casse Edili interessate, senza alcun ulteriore aggravio di adempimenti da parte dell’impresa interessata verso la Cassa di destinazione.
FNAPE
Le Parti hanno altresì previsto la revisione, dalla già citata data del 1° ottobre 2022, delle aliquote contributive per il finanziamento al fondo FNAPE su base regionale: in altri termini, tutte le imprese della stessa Regione verseranno la medesima aliquota.
In concreto, le imprese bresciane vedranno ridursi il proprio onere contributivo, visto che la percentuale scenderà dall’attuale 4,43% al 4,09%.
L’Accordo, sul punto, stabilisce che la contribuzione di cui trattasi dovrà essere versata, dalla medesima data sopra citata, su un minimo di 140 ore/mese, che, dal 1° ottobre 2023, salirà a 150 ore/mese per poi incrementarsi ulteriormente, dal 1° ottobre 2024, arrivando a 160 ore/mese.
Parte normativa: decorrenza e ambito di applicazione delle modifiche
L’Accordo di rinnovo si applica ai rapporti di lavoro in essere al 3 marzo 2022 e, ovviamente, a quelli che saranno costituiti dopo tale data.
Ridefinizione durata dei periodi di prova e di preavviso
Le Parti hanno convenuto sull’opportunità di un aggiornamento, alla luce delle mutate esigenze aziendali, del periodo di prova e di quello di preavviso, che, dalla data del 1° marzo scorso, quindi, vedono una ridefinizione che ne ampia la durata, secondo quanto previsto nel testo dell’Accordo, alla cui lettura rinviamo stante la schematicità del contenuto delle rispettive norme contrattuali.
Modifica della disciplina del contratto a termine verso una più ampia flessibilità per le imprese
ANCE, cogliendo un’opportunità introdotta da una recente modifica normativa in materia di contratto a tempo determinato, ha ottenuto la definizione di specifiche causali di ricorso allo stesso, che consentiranno, fino al 30 settembre 2022, come previsto dalla legge, l’instaurazione di rapporti di lavoro a termine di durata superiore ai 12 mesi, comunque nel rispetto della durata massima del rapporto, pari a 24 mesi.
Formazione e sicurezza
Le Parti hanno definito la definizione di un Catalogo Formativo Nazionale, da parte di Formedil, rivolto ai bisogni formativi delle imprese e indirizzato verso green building, rischio sismico, bioedilizia, risparmio energetico, digitalizzazione e altri temi su cui si è ritenuto di individuare i maggiori spazi per un necessario aggiornamento professionale dei lavoratori.
Di conseguenza, le Scuole Edili dovranno uniformare la propria attività al contenuto del predetto Catalogo e garantire, quindi, la formazione continua professionale, individuata in quella non obbligatoria per legge.
Tale formazione sarà, in parte, finanziata con un nuovo contributo a carico impresa, pari allo 0,20% dell’imponibile, da applicarsi a decorrere dal 1° ottobre p.v..
Le Parti hanno, opportunamente, precisato che i corsi inseriti nel Catalogo sono, comunque, gratuiti per le imprese iscritte al sistema bilaterale e regolari nei conseguenti adempimenti. Fra i corsi gratuiti, rientrano, per tali imprese, anche quelli rivolti, in materia antinfortunistica, a datori di lavoro e preposti.
Infine, l’Accordo chiarisce che i corsi non obbligatori, come sopra definiti, potranno tenersi anche nella giornata di sabato, con pagamento della retribuzione ordinaria al lavoratore partecipante, ma senza maggiorazione per lavoro straordinario.
E’, infine, prevista una verifica dell’inquadramento per gli operai che frequentassero con esito favorevole, su indicazione del datore, percorsi di formazione professionalizzante presso un Ente bilaterale. Le modalità di tale verifica dovranno essere chiarite da ANCE nella nota di commento citata nella parte iniziale della presente nota. Sul punto, pertanto, vale la riserva di fornire ulteriori indicazioni più avanti.
Formazione in materia di sicurezza
Le Parti hanno previsto l’estensione del corso base delle 16 ore anche agli impiegati tecnici che entrino, per la prima volta, in cantiere. Inoltre, l’Accordo ha voluto stabilire che l’aggiornamento dei corsi per i lavoratori, della durata di 6 ore, dovrà essere effettuato ogni tre anni.
Premio di ingresso nel Settore
E’ stato istituito un incentivo economico per i giovani operai che, al primo accesso nel settore, risultino alla dipendenze dello stesso datore di lavoro per almeno 12 mesi consecutivi.
In tal caso, all’operaio spetta l’erogazione, a carico impresa, di un premio pari a euro 100,00 lordi mensili una tantum.
Aumento salariale
L’Accordo prevede un aumento salariale di 92 euro a parametro 100, ossia per l’operaio comune, erogato in due tranches: una già dal mese di marzo pari a 52 euro e l’altra, pari ai restanti 40, a decorrere dal mese di luglio 2023.
Le tabelle allegate all’Accordo riportano, comunque, gli importi sia delle singole tranches che dell’aumento complessivo, riferito a ciascuna categoria e livello contrattuale.
Decorrenza e durata
Il verbale di Accordo definisce che le norme in esso contenute decorrano dal 1° marzo scorso e producano i loro effetti fino al 30 giugno 2024.
Il Servizio Sindacale di ANCE Brescia resta, fin d’ora, a disposizione delle imprese per ogni ulteriore chiarimento si rendese necessario.
Allegato :Rinnovo 2022 – Testo del Verbale di Accordo
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