CARO MATERIALI CANTIERI PUBBLICI E DECRETO SOSTEGNI-TER – DAL 27 GENNAIO CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI OBBLIGATORIE E COMPENSAZIONI ALLE IMPRESE NEGLI APPALTI PUBBLICI FINO AL 31 DICEMBRE 2023
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio u.s. è stato pubblicato il Decreto Sostegni ter di cui al Decreto-Legge 27/01/2022, n. 4, che all’articolo 29 ha introdotto importanti novità in materia di caro materiali nei cantieri pubblici dal 27 gennaio.
Il legislatore ha disposto, fino al 31/12/2023, l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali, nonché la compensazione dei prezzi dei materiali di costruzione per variazioni eccedenti il 5%, quindi con una “franchigia” sui prezzi limitata al 5% e compensazioni alle imprese fino all’80% degli aumenti oltre questa soglia.
Tali misure si applicano fino al 31 dicembre 2023 per l’affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto-Legge), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla medesima data.
Le disposizioni sono già pienamente operative per stazioni appaltanti e imprese, sebbene il decreto-legge debba essere convertito in legge entro 60 giorni.
Si illustrano di seguito le principali novità previste per il caro materiali negli appalti pubblici.
Clausole di revisione dei prezzi obbligatorie
In particolare, ai sensi dell’art. 29, del D.L. 4/2022, è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dal primo periodo della lett. a) dell’articolo 106, comma 1, D. Lgs. 50/2016.
Tali clausole, che devono essere chiare, precise e inequivocabili, fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti; esse non devono apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro.
Si ricorda che il suddetto art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti prevede:
- Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto da un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanare. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse appositamente accantonate per imprevisti (art. 29, comma 7 del Sostegni-ter).
Modalità di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione
Per i contratti relativi ai lavori, come detto, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante solo se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta.
Per tale valutazione si deve tenere conto anche di quanto previsto dai decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), il quale, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, procede alla determinazione, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. È previsto infatti che sia l’Istituto nazionale di statistica a definire la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione. La nuova metodologia di rilevazione dei prezzi dovrà essere pronta entro 90 giorni, dunque entro il prossimo 28 marzo.
Si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse disponibili (di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 29, del D.L. 4/2022).
Tale disposizione opera in deroga al quarto periodo della lett. a), dell’articolo 106, comma 1, del d. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente, solo per l’eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
La compensazione, secondo il Decreto Sostegni ter, pertanto, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti al decreto di determinazione delle variazioni del MIMS e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Richieste da avanzare da parte delle imprese entro 60 giorni dai decreti del Mims e ruolo del direttore dei lavori
L’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, a pena di decadenza, l’istanza di compensazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto del MIMS, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.
La data entro la quale le imprese dovranno presentare le richieste di compensazione non è, pertanto, al momento nota.
Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta.
Il direttore dei lavori verifica altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
Qui si aprono poi due strade. Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del MiMS, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all’80% di detta eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del MiMS per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all’80% di detta eccedenza.
Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Fondi (non solo) nel quadro economico e dai ribassi d’asta
Per le compensazioni si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono essere usate anche le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
Risorse aggiuntive nel Fondo per la continuazione delle opere
In caso di mancanza di risorse nel quadro economico, per compensare l’aumento di costo delle lavorazioni in cantiere – fino al 31 dicembre 2026 e solo per le opere finanziate dal Pnrr e dal piano complementare – il governo introduce il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, inaugurato dal primo decreto Semplificazioni (Dl 76/2020). Il fondo, stabilisce il decreto, verrà alimentato anche con eventuali revoche di finanziamenti concessi a investimenti non realizzati. Inoltre, proprio per dare benzina alle compensazioni, la dotazione dello stesso fondo è comunque aumentata di 40 milioni già per quest’anno (2022) e poi di 3o milioni all’anno per il 2023 e il 2024.
Accesso al fondo per la compensazione prezzi e giustificativi delle imprese
Nel provvedimento trova spazio anche un’altra precisazione relativa alle modalità di accesso al Fondo per la compensazione prezzi dedicata al caro-materiali ai sensi dell’art. 1-septies del Dl 73/2021. Si stabilisce, con l’inserimento di un apposito periodo al comma 8 dell’art. 1-septies del Decreto Sostegni bis suddetto, che i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.
Formazione e aggiornamento dei prezziari
Al fine di assicurare l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari regionali, di cui all’art. 23, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, per la loro determinazione, il Decreto Sostegni ter prevede l’approvazione di apposite linee guida con decreto del MIMS, da adottare entro il 30/04/2022. Le linee guida dovranno essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell’Istat e avere il benestare in Conferenza Stato-Regioni.
Inoltre, nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Mims che avverranno, come detto, su base semestrale, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno.
In allegato, si pubblica il testo del Decreto Sostegni ter già in vigore.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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