ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE – CIRCOLARE MINISTERIALE
ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE – CIRCOLARE MINISTERIALE ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE – CIRCOLARE MINISTERIALE
(Circolare Min. 12/8/98, n.205/E)
Si pubblica la Circolare del Ministero delle finanze con la quale sono state chiarite le procedure di utilizzazione, compilazione, registrazione e conservazione delle schede carburanti e i dubbi sorti sulle forniture dei combustibili destinati all’alimentazione dei mezzi di cantiere che non possono circolare su strada.
Premessa
Com’è noto, il decreto del Ministro delle finanze 7 giugno 1997, di attuazione dell’articolo 2 della legge 21 febbraio 1997, n. 31, aveva previsto una particolare documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione, denominata scheda carburante, utilizzabile dai soggetti d’imposta ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e della giustificazione dell’acquisto medesimo agli effetti dell’imposizione diretta.
L’articolo 3, comma 137, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nell’ottica della semplificazione e della razionalizzazione degli adempimenti contabili dei contribuenti, ha demandato al Governo l’emanazione di disposizioni regolamentari dirette a rivedere il contenuto delle “annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione di cui all’articolo 2 della legge 21 febbraio 1997, n. 31”.
In attuazione di tale delega, è stato emanato il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298 del 23 dicembre 1997, il quale ha dettato le norme regolamentari che hanno modificato la disciplina dell’obbligo di redazione della scheda carburanti, stabilendo le nuove indicazioni da riportare nelle schede medesime, nonché le modalità di registrazione e di conservazione di tali documenti.
Allo scopo di assicurare la predisposizione e la fornitura degli esemplari delle nuove schede e, comunque, l’osservanza delle recenti disposizioni il regolamento prevede un’adeguata vacatio legis.
Il D.P.R. n. 444 del 1997, infatti, produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e cioè a decorrere dal primo marzo 1998.
Ciò posto, si forniscono i seguenti chiarimenti, al fine di assicurare uniformità di indirizzo nell’applicazione della nuova disciplina.
1. Caratteristiche generali della scheda carburanti
Il D.P.R. n.444 del 1997 ha innovato la normativa concernente il contenuto e le modalità di compilazione e registrazione della scheda carburanti, senza alterarne le caratteristiche e la funzione finora assolta, consistente nella semplificazione dell’adempimento della fatturazione nel particolare settore della vendita di carburanti.
Tale particolare tipo di documentazione, infatti, continua a costituire una deroga al principio generale contenuto nel primo comma dell’articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui occorre emettere una fattura per ogni operazione rilevante ai fini I.V.A. Tanto si evince, chiaramente, dal secondo comma dell’articolo 1 del regolamento in commento, a norma del quale le annotazioni nella scheda carburante sono sostitutive della fattura.
Il terzo comma dell’articolo 1 del decreto in riferimento, anzi, pone, nel caso considerato, più che un’ipotesi di esonero dalla stessa ai sensi dell’articolo 22 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, un vero e proprio divieto di fatturazione, con l’esclusione di alcune eccezioni che saranno esaminate più avanti.
2. Ambito di applicazione della normativa
Per quanto attiene più specificamente all’ambito di applicazione della normativa in parola, si rileva che la stessa continua a interessare gli acquisti di carburanti per autotrazione (benzina normale, benzina super, benzina verde, miscela di carburante e lubrificante, gasolio, gas, metano, GPL) effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione dai soggetti I.V.A. nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Restano, quindi, esclusi dalla disciplina della scheda carburanti, come del resto già avvenuto in passato, gli acquisti dei suddetti prodotti non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione ovvero effettuati presso gli stessi impianti ma non destinati all’autotrazione (ad esempio i motori fissi) o dei quali tale destinazione non possa essere constata all’atto dell’acquisto. Non sono interessate dalla disciplina in commento tutte le ipotesi di impossibilità di certificazione degli acquisti di carburante per mancanza del personale addetto alla distribuzione: si pensi ai rifornimenti effettuati durante l’orario di chiusura, attraverso le attrezzature denominate “self service pre-pagamento”. Sono parimenti escluse dall’ambito di applicazione della normativa concernente la scheda carburanti, particolari contratti, in uso nel settore petrolifero, riconducibili alla procedura denominata “netting”. Tale procedura consiste nelIa stipula di un contratto, di somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera di prodotti petroliferi, effettuati dal gestore direttamente all’utente che utilizza per il pagamento apposite “carte aziendali”, e fatturare al medesimo utente del veicolo rifornito dalla compagnia petrolifera alla quale il gestore provvede a rifatturare l’operazione effettuata nei confronti del cliente. Sull’argomento maggiori dettagli sono forniti al successivo paragrafo 4.
Sono escluse dal particolare regime anche le cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali; degli istituti universitari e degli enti ospedalieri di assistenza e beneficenza, secondo quanto dispone espressamente l’articolo 6 del decreto presidenziale in esame.
Nelle ipotesi predette di esclusione dall’obbligo di compilazione della scheda continua ad applicarsi la disciplina della fatturazione a richiesta del cliente. Nel caso di mancanza di personale che possa rilasciare il documento, possono essere utilizzati a tal fine, i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, da inviare ai gestori per l’adempimento in questione.
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, le cessioni di carburante e lubrificanti per autotrazione non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale.
Si rileva altresì che un’ulteriore deroga alla disciplina della scheda carburante è stata apportata dall’articolo 12 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 a norma del quale gli esercenti impianti di distribuzione di carburante debbono rilasciare, in luogo della predetta scheda, la fattura per gli acquisti di oli da gas effettuati presso di loro, a richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, iscritti all’albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298 e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell’Unione europea.
3. Modalità di applicazione della nuova disciplina
Gli articoli da 2 a 5 del D.P.R. n. 444 del 1997 in riferimento stabiliscono, rispettivamente, le modalità di istituzione, compilazione, registrazione e conservazione della scheda carburanti, prescrivendo a carico dei soggetti d’imposta o comunque coinvolti nelle operazioni di acquisto del carburante, alcuni adempimenti contabili che, salvo alcune varianti intese a snellire la procedura della certificazione dei medesimi acquisti, non si discostano sostanzialmente da quelli previsti dalle originarie disposizioni del decreto ministeriale 7 giugno 1977.
3.1. Istituzione della scheda
L’articolo 2 detta le modalità di istituzione della scheda carburanti. In particolare, i contribuenti che, avendone la facoltà, intendono esercitare il diritto alla detrazione dell’I.V.A. assolta in occasione dell’acquisto del carburante o intendono documentare tale spesa agli effetti dell’applicazione dell’imposizione diretta, devono istituire una scheda conforme al modello allegato al decreto presidenziale in parola, per ciascun veicolo a motore utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa, dell’arte o della professione, che risulti intestato all’ente, alla società o al titolare della ditta individuale o l’esercente l’arte o professione, ovvero posseduto a titolo, regolarmente documentato, di locazione finanziaria, noleggio, comodato e simili. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in sede di prima applicazione del regolamento, si consente l’utilizzo dei modelli precedenti fino all’esaurimento delle scorte. In tal caso gli elementi da indicare nella scheda carburante sono limitati a quelli espressamente previsti dal citato articolo 2.
Nella scheda devono essere annotati gli estremi di individuazione del veicolo e cioè la casa costruttrice, il modello e la targa o il numero di telaio o altri estremi identificativi del veicolo apposti dall’impresa costruttrice. Devono essere annotati, altresì, gli estremi di identificazione del soggetto I.V.A. che acquista il carburante e cioè la ditta, nel caso di impresa individuale, la denominazione o ragione sociale nel caso di impresa collettiva, il cognome e il nome per gli esercenti arti e professioni, nonché il domicilio fiscale, il numero di partita I.V.A. e, per i soggetti domiciliati all’estero, l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia.
Nel caso di soggetti residenti all’estero che hanno nominato il rappresentante fiscale in Italia, ai sensi del secondo comma dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, la scheda carburante deve evidenziare gli estremi di individuazione del veicolo sopra elencati ed i dati identificativi sia del soggetto residente all’estero, sia del rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Per motivi di semplificazione degli adempimenti contabili, il secondo comma dell’articolo 2 in rassegna consente che i predetti dati di individuazione del veicolo e del soggetto passivo vengano indicati anche a mezzo di apposito timbro.
L’adempimento dell’istituzione della scheda carburante deve ritenersi correttamente assolto qualora il documento sia nella sostanza conforme al modello allegato al decreto presidenziale.
Deve contenere, cioè, tutti gli elementi e le indicazioni ivi previste anche se, formalmente, potrà Contenere altri dati, assumere altre forme o dimensioni diverse a seconda delle esigenze dell’utilizzatore.
Per quanto concerne il periodo di riferimento del documento in esame, si fa presente che l’articolo 2, comma 1, del regolamento prevede, oltre ad una scheda in cui rilevare gli acquisti mensili di carburante, come avvenuto in passato, anche una scheda trimestrale per i contribuenti che adottano tale cadenza periodica di liquidazione del tributo. In merito a tale ultimo punto si fa presente che non esiste nel dettato normativo una diretta correlazione tra le schede e il periodo di liquidazione. Di conseguenza, la scelta della scheda carburante è libera nel senso che nulla vieta ad esempio che i contribuenti trimestrali possano utilizzare le schede mensili. Del pari, la scelta del tipo di documentazione va effettuata di fatto scegliendo cioè l’una o l’altra tipologia di scheda senza che sia necessario osservare particolari formalità (opzioni o comunicazioni agli Uffici finanziari). A tale conclusione induce la mancanza di limitazioni nella normativa in commento.
3.2. Compilazione della scheda
L’articolo 3 del più volte menzionato provvedimento pone a carico dell’addetto alla distribuzione del carburante – ai fini di una sua maggiore responsabilizzazione – e non più a carico dell’acquirente del carburante, come avveniva per il passato, l’obbligo di indicare nella scheda carburante, all’atto di ogni rifornimento, i seguenti elementi:
– la data del rifornimento;
– l’ammontare del corrispettivo totale corrisposto, al lordo della relativa imposta sul valore aggiunto;
– gli estremi identificativi dell’esercente l’impianto di distribuzione (denominazione o ragione sociale se soggetto collettivo, ovvero ditta o cognome e nome se persona fisica), apposti utilizzando anche un apposito timbro;
– l’ubicazione dell’impianto di distribuzione del carburante.
L’addetto alla distribuzione di carburante, previo accertamento della corrispondenza della scheda al veicolo, da rifornire, deve apporre la propria firma per convalida della regolarità dell’operazione d’acquisto.
Si evidenzia che, per motivi di semplificazione degli adempimenti contabili, non è più obbligatoria l’indicazione del numero progressivo dell’annotazione né quella del tipo e della quantità del carburante erogato, trattandosi di elementi ritenuti dal legislatore delegato scarsamente rilevanti ai fini dei controlli fiscali.
3.3. Registrazione della scheda
Ai fini dell’annotazione della scheda carburante nei registri previsti dalla vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, si rileva che non sono intervenute modifiche sostanziali rispetto alla, disciplina anteriore all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 1997.
Per quanto concerne la registrazione delle operazioni di vendita dei carburanti, i gestori dovranno annotare, ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l’ammontare globale dei corrispettivi entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni, sono state effettuate e con riferimento a tale giorno.
I soggetti d’imposta acquirenti, a norma dell’articolo 4 del più volte menzionato decreto presidenziale devono annotare distintamente nel registro degli acquisti ciascuna scheda mensile o trimestrale numerata seguendo la progressione numerica del registro medesimo.
Dalla registrazione devono risultare il mese o il trimestre ed il veicolo cui si riferisce la scheda, il numero come sopra ad essa attribuito, l’ammontare complessivo delle operazioni ovvero, nelle ipotesi di detraibilità dell’imposta afferente l’acquisto del carburante, l’ammontare imponibile complessivo determinato diminuendo il totale mensile o trimestrale risultante dalla scheda, della percentuale di cui al quarto comma dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e l’ammontare della relativa imposta detraibile calcolato mediante l’applicazione dell’aliquota all’imponibile scorporato.
Può, naturalmente, essere applicato, in alternativa, il metodo di calcolo dell’imponibile previsto dalla seconda parte del quarto comma del medesimo articolo 27.
Per le operazioni non imponibili, deve essere indicato, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.
Tornano applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 11 agosto 1975 e le relative istruzioni già impartite in merito alle registrazioni effettuate mediante l’utilizzo di macchine elettrocontabili. Sono altresì applicabili le modalità di registrazione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 10 giugno 1994, n. 357 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 secondo il quale, a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli e ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza.
Si fa presente, altresì, che l’articolo 6, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, dispone che non sussiste, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’obbligo di annotare le fatture e le bollette doganali relative ad acquisti e importazioni per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilità dell’imposta stabilita dal secondo comma dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (attualmente dall’articolo 19-bis-1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972). Attesa la funzione della scheda carburante di documento sostitutivo della fattura e ricorrendo la medesima ragione giustificativa, si ritiene che l’esonero dall’obbligo di registrazione sussista anche nel caso delle schede in parola, qualora l’imposta relativa agli acquisti da esse documentati non sia detraibile.
L’ultimo periodo dell’articolo 4 del regolamento in esame dispone che, prima della registrazione, l’intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell’esercizio d’impresa annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall’apposito dispositivo contachilometri esistente nel veicolo, non quello dei chilometri percorsi nello stesso periodo. La disposizione, ispirata a motivi di cautela fiscale, è diretta a facilitare l’accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi, allo scopo di evitare artificiose ricostruzioni postume del contenuto della scheda. Va da sé che in assenza dell’apposito dispositivo (ad esempio natanti di modeste dimensioni adibiti alla pesca e all’acquacoltura) che misuri i chilometri percorsi, il disposto normativo predetto potrà ritenersi osservato con l’indicazione sulla scheda carburanti delle ore di moto a cura degli utenti e con altro analogo dispositivo presente sul veicolo che consenta di ricostruire in modo oggettivo l’impiego del mezzo di trasporto (ad esempio contaore).
3.4. Conservazione delle schede carburante
L’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 1997 prescrive l’obbligo di conservazione delle schede in discorso mediante un rinvio alle disposizioni generali contenute nell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che regolamenta le modalità e i termini di conservazione delle scritture contabili e dei documenti rilevanti ai fini tributari rinviando, a sua volta, all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Debbono, pertanto, intendersi confermate a tale riguardo le disposizioni normative e le interpretazioni ministeriali finora emanate relativamente all’osservanza di tale obbligo.
Si precisa, inoltre, che le schede in questione non sono soggette alle formalità della preventiva numerazione e bollatura.
4. Prassi amministrativa applicabile
Attesa la valenza prevalentemente procedurale e non sostanziale delle innovazioni apportate dal regolamento in rassegna, si conferma l’operatività delle istruzioni già impartite in passato da questa Amministrazione, in quanto compatibili con le nuove disposizioni introdotte, salva l’integrazione prescritta dall’ultimo periodo dell’articolo 4 del D.P.R. n. 444 del 1997 in esame. In particolare, restano ferme le istruzioni fornite con i provvedimenti che si elencano di seguito a titolo indicativo:
– circolare ministeriale 13 luglio 1977, n. 39, che ha chiarito quanto segue:
a) per quanto concerne gli acquisti di carburanti fatti da dipendenti di soggetti d’imposta che utilizzano la propria autovettura per conto del datore di lavoro, la scheda carburante deve contenere gli estremi di individuazione del veicolo e i dati identificativi del dipendente intestatario del veicolo medesimo e dell’impresa soggetto d’imposta. Si precisa che l’indicazione dei chilometri percorsi va riferita esclusivamente ai consumi afferenti l’attività d’impresa;
b) per i veicoli a motore nuovi di fabbrica, non ancora immatricolati, per i quali il rifornimento della dotazione iniziale di carburante venga effettuato presso impianti stradali di distribuzione, può essere istituita un’unica scheda mensile contenente un’apposita colonna sulla quale annotare, per ogni rifornimento, il numero di telaio del veicolo rifornito; l’utilizzo di una unica scheda, con l’indicazione del numero di telaio e degli estremi della “targa prova”, è pure consentito per i rifornimenti relativi a veicoli affidati per la riparazione o per la vendita. Si ritiene che la descritta procedura possa essere adottata nel caso di utilizzazione da parte di imprese concessionarie di autovetture e veicoli industriali nuovi di fabbrica, non immatricolati, ovvero da parte di commercianti di veicoli usati, adibiti all’esecuzione di prove tecniche o dimostrative per la clientela ovvero consegnati all’acquirente con la dotazione iniziale di carburante. Non si ritiene sussistente per le fattispecie sopra descritte l’obbligo di indicare sull’unica scheda il chilometraggio iniziale e finale di ogni periodo di riferimento della carta carburante (mensile o trimestrale) o, per i veicoli’ affidati in riparazione i chilometri effettivamente percorsi. Ciò in quanto trattasi di ipotesi specifiche rispetto al caso tipico rappresentato dai rifornimenti continuativi da parte dell’utente del veicolo, per le quali l’adempimento risulterebbe oltremodo oneroso. Le anzidette modalità di istituzione della scheda, ma con l’obbligo di indicazione dei chilometri, possono essere utilizzate dagli esercenti l’attività di autonoleggio, i quali possono adottare un’unica scheda per ogni stazione noleggiante, secondo quanto già consentito con la risoluzione ministeriale 26 luglio 1977, n.362907. La scheda medesima deve recare per ogni rifornimento di carburante, gli estremi di immatricolazione di ciascun veicolo noleggiato;
c) nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, 2º comma, del citato decreto n. 633 del 1972, l’esportatore intestatario della scheda carburante, deve rilasciare la dichiarazione di cui alla citata disposizione con l’indicazione della data e del prezzo del carburante acquistato e deve annotare nella scheda carburante anche il titolo di inapplicabilità dell’imposta e la relativa norma. Tali dichiarazioni, sono conservate a cura del gestore dell’impianto di distribuzione, a giustificazione della non imponibilità delle anzidette operazioni.
Per questi casi si rende necessario esporre distintamente l’importo totale degli acquisti senza pagamento d’imposta e quello degli acquisti con prezzo comprensivo dell’imposta;
– risoluzione ministeriale 19 dicembre 1977, n. 363799 che ha autorizzato gli utilizzatori di veicoli a motore, di regola non abilitati alla circolazione stradale, (carrelli elevatori, macchine operatrici come trattori, escavatori, mezzi per spurgo pozzi), muniti di specifica autorizzazione alla circolazione medesima, a istituire la scheda carburante e a indicare, in luogo della targa, il numero di matricola della macchina e, ove il mezzo sia dotato di apposito dispositivo, il numero dei chilometri ovvero il numero delle ore di lavorazione. Naturalmente, qualora i suddetti mezzi speciali non possano circolare su strada e quindi non possano rifornirsi direttamente presso gli impianti stradali di distribuzione, mancando il presupposto di legge per l’applicazione della disciplina relativa alla scheda carburanti, la documentazione degli acquisti di carburanti è costituita dalla fattura di cui all’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972;
– risoluzione ministeriale 22 luglio 1977, n. 362872, che ha escluso dall’obbligo di istituzione della scheda carburante i contribuenti che non intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’imposta;
– risoluzione ministeriale 26 luglio 1977, n.362648, che ha consentito l’adozione di una speciale procedura di compilazione della scheda carburanti aggiornata per esigenze aziendali, nel rispetto del D.P.R. n. 444 del 1997 con i seguenti adempimenti:
a) ciascun veicolo sociale è dotato, anziché di un’unica scheda, di un apposito blocco di buoni predisposti in tagli di importo fisso predeterminato, ciascuno dei quali da utilizzare per ogni rifornimento e sui medesimi buoni vengono eseguiti, a cura dell’addetto alla distribuzione, le annotazioni previste dalla normativa vigente e una copia del documento viene ritirata dall’addetto medesimo;
b) alla fine di ogni mese i dati contenuti nei buoni utilizzati da ciascun veicolo vengono elaborati per consentirne la contabilizzazione e l’annotazione nel registro sezionale degli acquisti di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel rispetto dei termini previsti dal D.M. 11 agosto 1975 e ferma restando la loro inclusione nella liquidazione trimestrale di competenza. I buoni vengono numerati, datati e conservati a norma dell’articolo 39 del citato D.P.R. n.633 del 1972;
c) in aggiunta agli adempimenti sopra descritti, gli utilizzatori di veicoli sociali compilano mensilmente un documento, anch’esso numerato, datato e conservato a norma dell’articolo 39 del precitato articolo 33 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel quale devono essere indicati, oltre ad altri elementi, il numero di targa del veicolo e l’indicazione dei chilometri percorsi alla fine del periodo di riferimento;
– risoluzione ministeriale 24 febbraio 1978, n.363567, che ha ammesso la possibilità di annotare nel registro degli acquisti il nome del dipendente consegnatario dell’autoveicolo, in luogo degli estremi del veicolo stesso, nel caso in cui la quasi totalità degli autoveicoli venga assegnata con carattere di continuità e stabilità ai singoli dipendenti che ne giustifichino il possesso con l’autentica notarile di un’apposita autorizzazione a condurre;
– risoluzione ministeriale 2 marzo 1978, n. 13484, che ha ritenuto non obbligatoria l’indicazione nella scheda del numero di codice fiscale del soggetto d’imposta che acquista il carburante;
– risoluzione ministeriale 20 maggio 1983, n.341924, con la quale è stato stabilito che la scheda carburante non costituisce un valido documento giustificativo, ai fini del riconoscimento del rimborso dell’I.V.A. relativa agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti di distribuzione automatica in Italia, da parte degli autotrasportatori non residenti nel territorio italiano, nel presupposto che il divieto per i gestori di impianti di distribuzione di carburanti di emettere fatture riguarda esclusivamente gli acquisti effettuati da soggetti di imposta nazionali;
– risoluzione ministeriale 17 febbraio 1989, n.571647 e n. 570767, come integrata dalla risoluzione ministeriale 4 luglio 1996, n. 106/E, che ha dato, tra l’altro, la possibilità di sostituire la carta carburante con una particolare procedura di fatturazione posta in essere con l’utilizzo di un’apposita carta di credito e sulla base di appositi contratti di somministrazione.
I criteri indicati nelle risoluzioni medesime possono essere applicati anche a particolari fattispecie che ne costituiscono varianti.
È stato, a tale riguardo, prospettato il caso di una società petrolifera che stipula con i gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburante un contratto di somministrazione in base al quale il gestore dell’impianto di distribuzione si impegna, verso corrispettivo, a eseguire a favore della società petrolifera cessioni periodiche o continuative, consistenti nel rifornimento di carburante alle società aderenti al sistema delle tessere magnetiche, che, a loro volta hanno stipulato un contratto di somministrazione con la stessa società petrolifera.
Pertanto, l’attività di rifornimento di carburante si scinde in due operazioni distinte:
– somministrazioni continuative del distributore comodatario alle società petrolifere;
– somministrazioni dalla società petrolifera direttamente alla società avente diritto alla fornitura del carburante.
Nel rapporto tra gestore e società petrolifera il primo emette nei confronti di quest’ultima regolare fattura per le somministrazioni effettuate a favore della società beneficiaria delle forniture di carburante. La società petrolifera, a sua volta, emette fattura nei confronti della società che fruisce della somministrazione nei termini previsti dal secondo comma lettera a) dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, in base al flusso di informazioni automatizzate di tutti i prelievi effettuati con l’utilizzo delle carte magnetiche.
Gli utilizzatori dei veicoli sociali compilano mensilmente un documento numerato e datato nel quale sono indicati, tra l’altro, il numero di targa del veicolo e i chilometri percorsi.
Nelle ipotesi considerate non si ritiene applicabile il divieto di fatturazione di cui al terzo comma dell’articolo 1 del D.P.R. n. 444 del 1997, in quanto lo stesso divieto è posto testualmente a carico dei gestori di impianti stradali di distribuzione di carburante per autotrazione non delle società petrolifere. Nelle fattispecie descritte, inoltre, non ricorre un’ipotesi di cessione di beni in senso tecnico, così come richiesto dagli articoli 1 e 6 del citato D.P.R. n. 444 del 1997 che delimitano l’ambito applicativo della disciplina concernente la carta carburanti, ma un’ipotesi di somministrazione ai sensi dell’articolo 1559 del codice civile. In alcuni casi, poi, gli adempimenti in materia di carta carburante non sono concretamente attuabili per la mancanza del personale addetto alla distribuzione del carburante;
– risoluzione ministeriale 15 gennaio 1996, n. 17/E, che ha riconosciuto l’ammissibilità di una scheda carburante, rappresentata da un supporto magnetico, predisposta con l’osservanza di una procedura speciale ivi descritta.
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