26.11.2008 - tributi

STUDI DI SETTORE – FONDATEZZA DELLE RISULTANZE.

STUDI DI SETTORE – FONDATEZZA DELLE RISULTANZE
(Comm. tributaria provinciale Reggio Emilia, Sentenza, Sez. I, 3/10/08, n. 158/1/08)

I risultati desumibili dallo studio di settore sono un semplice elemento indiziario la cui fondatezza deve essere verificata indagando la realtà della fattispecie concreta; in pratica, deve essere verificato se in questa siano identificabili elementi, di natura sia contabile (ad esempio, la resa produttiva), sia extracontabile (quali appunti, documenti, risultanze bancarie, risultanze di controlli incrociati) che consentano una ricostruzione – induttiva – del volume d’affari che concordi, sostanzialmente, con quello desumibile dallo studio di settore rendendolo, così, fondatamente desumibile dallo stesso. È quindi possibile procedere alla comparazione con quello dichiarato dall’imprenditore, in tal modo verificando se tra i due sussistano quelle gravi incongruenze che sono l’ulteriore condizione necessaria per legittimare l’accertamento.
Senza questa attività di verifica (totalmente a carico dell’Agenzia delle Entrate) che confermi, che fondi il risultato dello studio di settore, per tramutarlo in quel tipo di presunzione – grave, precisa e concordante – richiesta dall’art. 39, D.P.R. n 600/1973, il semplice risultato matematico-statistico dello studio di settore non rende legittimo questo tipo di accertamento.


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