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26.11.2021 - trasporti

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

La legge 9 novembre 2021 n. 156, in vigore dal 10 novembre 2021, ha apportato numerose modifiche al Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285), alcune delle quali di interesse per il settore delle costruzioni che si illustrano di seguito.

Veicoli Eccezionali e Trasporti in condizione di eccezionalità (Art. 10, c. 2, lettera b)

Si segnala la riduzione della massa complessiva degli elementi divisibili caricati su autoarticolati o autotreni.

Nello specifico: rimane il limite di 38 tonnellate per i veicoli isolati a tre assi e quello di 48 tonnellate per gli isolati a quattro assi, viene, invece, introdotto il limite di 72 tonnellate per i complessi veicolari a cinque assi e ridotto a 86 tonnellate il limite per i complessi a sei o più assi, eliminando così la possibilità delle 108 tonnellate. Detti limiti potranno essere superati solo per trasporti di un unico pezzo indivisibile.

Si precisa che la Legge di Conversione non modifica le modalità di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali di tipo “periodico” maggiormente richieste nel settore edile (complessi veicolari a 44 o a 56 tonnellate per il trasporto di macchine operatrici) e quelle degli autocarri/complessi veicolari classificati mezzi d’opera (isolati a 3 assi a 33 tonnellate, a 4 assi a 40 tonnellate e complessi veicolari a 56 tonnellate che agganciano la vasca per trasporto inerti).

 

Autoveicoli (Art. 54, c. 1, lettera d)

Sugli autocarri è ora possibile la presenza a bordo, oltre che delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose trasportate, anche di un soggetto neoassunto, in possesso dei titoli previsti per l’esercizio della professione, per un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi.

 

Sagoma limite (Art. 61, c. 2)

Viene estesa la lunghezza degli autoarticolati (complessi veicolari costituiti da trattore + semirimorchio) a 18,75 metri, “ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi …e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento”.

 

Revisioni (Art. 80, c. 8)

Viene sanata la situazione legislativa dei rimorchi e dei semirimorchi, i quali ora possono essere anche “revisionati” presso officine autorizzate, al pari degli altri veicoli.

 

Patente a Punti (Art. 126 bis, c. 3)

Viene prevista che ogni variazione di punteggio sulle patenti di guida e sulle CQC ora “è comunicata tramite il portale dell’automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.

È possibile accedere al suddetto portale al seguente link.

 

Possesso dei documenti di circolazione e di guida (Art. 180, c. 8)

L’invito dell’autorità a presentarsi “ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative” ora non si applica nelle ipotesi “in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l’accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione”.

 

Principio di solidarietà (Art. 196, c. 1)

Nelle ipotesi di locazione senza conducente, in caso di violazioni punibili con la sanzione amministrativa, risponde ora il locatario solidamente con l’autore della violazione.

 

Ricorso al Prefetto (Art. 203, c. 1-bis)

Il ricorso al Prefetto è ora ammesso, oltre che mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche “per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.

 

Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa (Art. 213, c. 5)

In caso di sequestro di veicolo viene data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura; ora la stessa comunicazione recherà inoltre “l’avviso che, se l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione”.

 

 


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