IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI – LINEE GUIDA PER IL PIANO DI EMERGENZA ESTERNA
I titolari degli impianti di gestione dei rifiuti devono inviare, entro il prossimo 6 dicembre, al Prefetto competente per territorio, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna dell’impianto stesso: è quanto emerge a seguito dell’approvazione delle “linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione”, (G.U. n. 240 del 7-10-2021) in attuazione dell’art. 26-bis, comma 9, del d.l. 113/ 2018.
Il Prefetto, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento.
Si ricorda che le informazioni da trasmettere sono individuate dalla Circolare del Ministero dell’ambiente n. 2730 del 13 febbraio 2019, avente ad oggetto «Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti», espressamente richiamata dalle linee guida di recente approvazione.
In particolare, ai fini dell’elaborazione da parte del Prefetto dei Piani di Emergenza Esterna, i gestori degli impianti devono fornire le informazioni necessarie per descrivere l’impianto, quali ad esempio:
- dati identificativi dell’impianto e anagrafici del gestore;
- descrizione dell’attività svolta (compreso numero di addetti);
- autorizzazioni ambientali e di sicurezza;
- planimetria dell’area su cui insiste l’impianto e piante in scala degli edifici e delle aree interessate;
- relazione tecnica su quantità e tipologia dei rifiuti trattati, capacità di stoccaggio, le caratteristiche di pericolo se sono trattati rifiuti pericolosi, descrizione delle misure di sicurezza e prevenzione adottate, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente a seguito di un incendio/esplosione; descrizioni delle misure adottate per prevenire incendi, limitare le conseguenze, provvedere al ripristino ed disinquinamento, nonché per allertare le autorità competenti.
Si ricorda che sono esclusi gli impianti soggetti alla Seveso III, ossia gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.
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