13^ MENSILITA’
13^ MENSILITA’ 13^ MENSILITA’
Secondo quanto previsto dallart. 63 del vigente c.c.n.l., si ricorda che, entro il 20 dicembre deve essere riconosciuta ed erogata ai dipendenti impiegati la tredicesima mensilità. La citata mensilità è comprensiva, oltre che delle voci di stipendio, anche dellE.D.R., degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali indennità e superminimi e di compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato.
Agli impiegati che al 31 dicembre 2008 non abbiano maturato un anno intero di anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione della 13^ mensilità rapportata ai mesi di effettivo servizio. A questo proposito si tenga presente che la frazione di mese non superiore a 15 giorni non deve essere computata.
Trattamento contributivo
La 13^ mensilità è soggetta ai contributi Inps secondo le aliquote in vigore.
Ritenute fiscali
Limporto della 13^ mensilità, al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, deve essere assoggettato a ritenuta fiscale separatamente dalla retribuzione del per
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