Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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08.10.2021 - lavoro

INL – APPALTI PUBBLICI – SUBAPPALTO – PARITA’ DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO FRA I DIPENDENTI DEL SUBAPPALTANTE E QUELLI DEL SUBAPPALTATORE – OBBLIGO DI QUEST’ULTIMO – NOTA 6 OTTOBRE 2021, N. 1507

Il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge n. 108/2021, ha introdotto, con l’art. 49, modifiche alla regolamentazione del subappalto in ambito pubblico.

Tale norma, nel modificare il comma 14 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, ha introdotto un periodo ai sensi del quale “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.

In altri termini, è stata introdotta una misura di garanzia per i lavoratori dipendenti del subappaltatore che svolgano determinate attività in ragione dell’appalto secondo cui ai lavoratori in questione vanno riconosciuti trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato.

Tale misura di garanzia è applicabile qualora le attività oggetto di subappalto siano ricomprese nell’oggetto dell’appalto secondo quanto previsto nel capitolato e, quindi, non siano marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o al servizio complessivamente appaltato; in alternativa, le attività di cui trattasi devono far parte della categoria prevalente e le relative lavorazioni devono essere incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Sul punto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato, mediante la pubblicazione della nota 6 ottobre 2021, n. 1507, con la quale ha dato disposizioni affinché, qualora, nell’ambito dell’attività di vigilanza, vengano riscontrate, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi (es. ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall’appaltatore, il personale ispettivo assuma provvedimenti volti ad adeguare il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto.

La posizione dell’Ispettorato merita di essere sottolineata perché riprende posizioni espresse dal Ministero del Lavoro, da ANAC e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, tutte citate nel testo della nota in commento.

Essa va sottolineata in quanto pone l’attenzione sull’oggetto dell’affidamento e non sulle tipologie di attività esercitate dall’operatore economico. In altre parole, ciò che conta, per l’Ispettorato, è essenzialmente l’oggetto del contratto di appalto ed è ad esso che occorre rapportarsi nella selezione del CCNL.

Sul punto, ricordiamo che l’art. 105, comma 9, del Decreto legislativo n. 50/2016 preveda che l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e per la specifica tipologia di attività.

Al riguardo, è opportuno altresì ricordare come il più recente orientamento giurisprudenziale sottolinei, ai fini del corretto inquadramento contrattuale, ivi inclusa l’iscrizione in Cassa Edile, la rilevanza delle attività effettivamente esercitate e non della qualificazione delle stesse (v. Tribunale Catanzaro, ordinanza 22 gennaio 2021, n. 1468 in Newsletter ANCE Brescia  – n. 06/2021 del 13/02/2021; Corte Cassazione, sentenza 26 maggio 2020, n. 9803, in Newsletter ANCE Brescia  – n. 18/2020 del 13/06/2020).

Pertanto, la nota dell’Ispettorato da ultimo intervenuta va favorevolmente salutata in quanto dà continuità alla ratio del già citato art. 105, a tutela dei lavoratori, ma, anche, delle imprese edili, nel momento in cui preserva le condizioni del mercato di riferimento.

ALLEGATO – INL Nota 6 ottobre 2021, n. 1507

 

 

 


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