F24 – FALSIFICAZIONE DEL MODELLO
F24 – FALSIFICAZIONE DEL MODELLO
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 24/9/08, n.36687)
Il privato che altera il modello F24 rischia la sanzione da uno a quattro anni di reclusione per falsità materiale dell’attestato, e non la minore pena da sei mesi a tre anni per falsità del certificato.
L’elemento distintivo dell’attestato rispetto al certificato è nel riferimento del primo al contenuto di altri atti e quindi ai fatti giuridici relativi, con funzione innegabilmente probatoria, assolta ugualmente dal certificato ma in relazione a fatti o situazioni risultanti aliunde al pubblico ufficiale , anche attraverso una sua eventuale attività di indagine.
Gli attestati, diversamente dai certificati, sono documenti a carattere derivativo perché sinteticamente riproduttivi di altri atti o registri originali, ai quali il loro autore fa organico riferimento per approntare il contenuto.
In effetti il modulo F24 da utilizzare per il pagamento di contravvenzioni per irregolarità fiscali è composto da due parti sostanzialmente identiche che riportano gli estremi della contravvenzione e l’importo pagato.
Il modulo è presentato allo sportello bancario che funge da esattore, il quale segna l’importo pagato su due parti di esso, una diretto all’Agenzia delle entrate e l’altra rilasciato al contribuente.
Quella consegnata al contribuente in effetti è del tutto conforme a quella di competenza della Agenzia delle Entrate e svolge la funzione di quietanza di pagamento con funzione liberatoria del contribuente.
Tale modulo, quindi, non costituisce né atto pubblico né certificazione amministrativa, ma attestato sul contenuto di atti, in quanto attestazione derivata dell’atto di versamento della contravvenzione, di cui riporta gli estremi essenziali.
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