OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO – SEMINARIO ANCE BRESCIA – MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE 2021, ORE 14:30
Con la pubblicazione del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, entrerà in vigore, dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo, per chiunque svolga un’attività lavorativa, di presentare il green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Con l’obiettivo di fornire approfondimenti alle imprese edili sull’applicazione della norma, ANCE Brescia, in collaborazione con ESEB, organizza uno specifico seminario informativo per illustrare le questioni interpretative e gli adempimenti derivanti in capo al datore di lavoro dalla normativa da ultimo intervenuta.
L’incontro si terrà
mercoledì 13 ottobre 2021, con inizio alle ore 14,30,
in modalità da remoto, attraverso la piattaforma Zoom.
Per l’iscrizione è sufficiente compilare il modulo reperibile al seguente link: https://bit.ly/Iscrizioni_seminario_greenpass
La disposizione sull’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro è, come detto, contenuta nel Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Di seguito riportiamo una breve sintesi del contenuto dell’art. 3 “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato”, rimandando ogni ulteriore approfondimento al contatto telefonico con le imprese oppure al seminario sopracitato.
Green Pass nei luoghi di lavoro – Obblighi dei lavoratori operanti nel settore privato
In particolare, la norma prevede che:
- dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, ivi compresi, quindi, i cantieri e gli uffici aziendali;
- tale disposizione si applica, altresì, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi suddetti, anche sulla base di contratti esterni. Restano esclusi i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale dotati di idonea certificazione medica.
In via incidentale, evidenziamo come la previsione riferita all’impiego di Green Pass in ambito pubblico, ha previsto, in analogia con quanto disposto per il settore privato, che dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possesso e di esibizione di Green Pass si applichi altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni.
Green Pass nei luoghi di lavoro – Adempimenti dei datori di lavoro privati
Il Decreto-legge in commento al riguardo dispone che:
- entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni sopra riferite. In caso di lavorazioni svolte in virtù di contratti esterni (ivi inclusi, quindi, gli appalti o i subappalti), la verifica sul rispetto delle prescrizioni citate, è effettuata, oltre che dall’impresa che ha in forza i dipendenti impegnati nel suddetto contratto, anche dal datore di lavoro ospitante;
- entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
- entro la medesima data del 15 ottobre p.v., i datori individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
Conseguenze per lavoratori privi di Green Pass dal 15 ottobre p.v..
I lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o che ne risultino privi sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Apparato sanzionatorio
La norma prevede, altresì, una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro, a carico del datore di lavoro, in caso di violazione degli obblighi di verifica gravanti sullo stesso e in caso di mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto e sopra indicato.
In caso di accesso da parte del lavoratore nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di Green Pass è prevista una sanzione amministrativa, a carico del medesimo lavoratore, in misura compresa fra euro 600 ed euro 1.500, ferme, in tale ipotesi, le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Imprese con meno di 15 dipendenti
Con norma riferita alle sole imprese con organico inferiore ai 15 dipendenti, è stato previsto che, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Il Servizio Sindacale di ANCE Brescia resta comunque fin d’ora a disposizione delle imprese e dei consulenti per ogni eventuale chiarimento sul punto anche prima del predetto seminario.
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