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17.09.2021 - lavori pubblici

PARERI MIMS – L’ANTICIPAZIONE EMERGENZIALE SUL VALORE DEL CONTRATTO AL 30% È SOLO FACOLTATIVA

Il Mims con due pareri, nn. 908 e 923, fornisce indicazioni ai Rup delle stazioni appaltanti sulla corretta applicazione dell’anticipazione sul valore del contratto, che ora può essere incrementata, in via facoltativa, dal 20% al 30% grazie al Decreto Rilancio – D.L. 34/2020 -convertito dalla legge 77/2020 applicabile fino al 31 dicembre 2021 per effetto delle modifiche apportate dal Dl 183/2020 convertito con legge 21/2021.

Anticipazioni facoltative e anticipazioni obbligatorie
Il parere che riveste maggior importanza è il n. 923/2021. Nel caso di specie agli uffici di consulenza viene posta la questione su come debba comportarsi la stazione appaltante nel caso in cui non possa – per carenza di risorse disponibili – corrispondere all’operatore economico l’anticipazione, o possa corrisponderla solo in misura inferiore rispetto a quanto previsto dalla legge e dal Codice dei contratti (che prevede il 20%). Il Mims ricostruisce la disciplina delle due differenti fattispecie, quella codicistica prevista nell’articolo 35, comma 18 e quella introdotta dal Dl Rilancio 34/2020.
Nel primo caso, l’articolo 35 prevede una fattispecie, anticipazione del 20%, di obbligatoria applicazione per la stazione appaltante. Ipotesi che inizialmente era prevista solo per i lavori ora anche per servizi e forniture. Questa anticipazione deve essere erogata a condizione «che sia effettivamente iniziata la prestazione, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione e sempre che sia costituita una fidejussione pari all’importo corrisposto maggiorato dagli interessi legali calcolati in ragione dell’arco temporale programmato per l’adempimento».
L’importo della garanzia andrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti «secondo il cronoprogramma della prestazione».
Siamo in presenza, puntualizza il parere, di una fattispecie cogente la cui ratio è quella di consentire alle imprese di disporre delle risorse finanziare necessarie a dare avvio della prestazione e «di onorare puntualmente i propri impegni nei confronti dei dipendenti e dei fornitori ricorrendo solo in minima parte al costoso credito bancario».
La fattispecie introdotta invece durante l’emergenza sanitaria (dal Dl 34/2020 e confermata nella legge di conversione 77/2020) e quindi la possibilità di riconoscere una anticipazione fino al 30% del prezzo d’appalto è condizionata alla sussistenza delle risorse stanziate per ogni singolo intervento. L’aumento, pertanto, dal 20 al 30 %, costituisce una mera possibilità per le stazioni appaltanti, «al fine di attenuare le difficoltà economiche in cui versano le imprese a causa dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19». La fattispecie oggi è applicabile fino al 31 dicembre 2021 (legge 31/2021 che ha modificato il Dl 34/2020) e anche ai contratti finanziati in tutto o in parte dal Pnrr, Pnc e con fondi strutturali Ue (articolo 48 del Dl 77/2021 confermato anche nello schema della legge di conversione). Pertanto, conclude il parere, dalle norme citate si ricava che, previa necessaria garanzia da parte dell’appaltatore, «l’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18 del Codice è dovuta almeno nella misura del 20%» e tale importo, quindi, deve essere già previsto nel quadro economico dell’intervento. Mentre l’eventuale incremento dal 20% fino al 30% previsto dal Decreto Rilancio costituisce «una facoltà rimessa in capo alla SA, nei limiti delle risorse disponibili».

La contabilizzazione dell’anticipazione
Con il parere n. 908/2021 invece si chiarisce l’aspetto pratico/operativo della liquidazione dell’anticipazione facoltativa e quindi il procedimento che deve seguire il Rup. L’operatore economico, prima di avviare i lavori presenterà la fattura elettronica per l’importo dell’anticipazione, con causale specifica. Sulla base di quanto si procederà alla liquidazione «versando il netto mano alla ditta mentre l’IVA all’erario in applicazione dello split payment». A lavori conclusi e a seguito dell’emissione di verbale di collaudo, la stazione appaltante «provvederà al pagamento del restante 70% con analoghe modalità».

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per ulteriori informazioni.

Si pubblicano in allegato i pareri in commento

IN ALLEGATO

Parere MIMS 908_2021

PARERE MIMS 923_2021

 

 

 


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