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18.09.2008 - tributi

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DETRAZIONE DEL 55% – LAVORI NON ANCORA ULTIMATI

(Risoluzione n. 295/E del 11/7/08)

Ove ricorrano tutte le condizioni richieste dalle norme, il contribuente può fruire della detrazione del 55% delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica iniziati nel 2007 e tuttora in corso, già in relazione alle spese sostenute nel 2007 anche se, poiché i lavori non sono ancora ultimati, non ha ancora completato l’iter procedurale previsto dall’art. 4, decreto 19 febbraio 2007.
In base a tale disposizione, per le spese per la climatizzazione invernale consistenti nella prosecuzione di interventi iniziati nel corso del 2007 i soggetti che intendono avvalersi della detrazione devono acquisire l’attestato di certificazione energetica, ovvero l’attestato di qualificazione energetica e trasmettere all’ENEA (attraverso il sito www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008) entro 90 giorni dalla fine dei lavori:
– i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica;
– la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Il contribuente che non sia in possesso di tale documentazione (in quanto l’intervento è ancora in corso di realizzazione),  può fruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, «a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati».
Nel computo del limite massimo della detrazione spettante (100.000 euro) occorre tener conto cumulativamente delle spese sostenute in anni diversi in relazione al medesimo intervento.

 


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