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23.07.2021 - lavori pubblici

CARO MATERIALI – APPROVATA DALLA CAMERA LA NORMA RICHIESTA ANCHE DA ANCE SULLE COMPENSAZIONI PER GLI AUMENTI ECCEZIONALI DI ALCUNI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE – TESTO CONTENUTO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO SOSTEGNI BIS

Si informa che nel disegno di legge di conversione del DL 73/2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (3132/C – Relatori l’On. Massimo Bitonci del Gruppo Lega e l’On. Giuseppe Buompane del Gruppo M5S), licenziato dalla Camera è stata recepita la proposta sul caro materiali, fortemente richiesta da ANCE che per prima ha lanciato “l’allarme” ed ha portato la tematica all’attenzione pubblica, dell’Europa, del Parlamento e del Governo.

In particolare, vengono introdotte, all’art. 1-septies della norma, misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo semestre dell’anno 2021 per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento. In dettaglio, viene previsto:

– l’emanazione di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell’otto per cento, relative al primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

– la disciplina di dettaglio della procedura per la compensazione per i materiali da costruzione indicati dal decreto ministeriale, in aumento o in diminuzione, nei limiti previsti e in deroga al previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e al vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;

– l’applicazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l’anno 2021, dei decreti ministeriali che rilevano le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

– l’utilizzazione delle risorse nei limiti del 50 per cento appositamente accantonate per gli imprevisti per ogni intervento, le ulteriori somme a disposizione, le somme derivanti da ribassi d’asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante, secondo determinate condizioni;

– l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di uno specifico Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro, volto a soddisfare, in caso di insufficienza delle risorse previste dalle stazioni appaltanti, gli appaltatori che sono tenuti al rispetto delle norme del previgente e del vigente Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici;

– l’emanazione di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.

Si fa presente che l’emendamento approvato precisa che oltre a contare sulle risorse accantonate per far fronte agli imprevisti nel quadro economico di ogni progetto (“fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti”), le stazioni appaltanti potranno erogare le compensazioni attingendo al “Fondo per l’adeguamento prezzi” che sarà istituito nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Più in particolare, le compensazioni saranno erogate dalle stazioni appaltanti per il 50% attingendo alle risorse “accantonate per gli imprevisti”, per il resto facendo leva sul nuovo fondo. Potranno essere usati anche i ribassi d’asta “qualora non ne sia prevista una diversa destinazione in base alle norme vigenti”. Per garantire i rimborsi del caro-materiali alle imprese le stazioni appaltanti potranno fare leva anche “sulle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza”, purché collaudati e dotati di certificati di regolare esecuzione «nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile”.

Per il momento il fondo prevede una dotazione massima di cento milioni; se poi nel secondo semestre si registreranno ulteriori eccezionali aumenti, proseguendo il trend attuale, il Governo ha fatto sapere che si potrà intervenire con la Finanziaria di fine anno.

Le compensazioni saranno possibili per “i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

A far scattare la procedura per le compensazioni saranno le imprese, presentando una richiesta alla stazione appaltante («a pena di decadenza») entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento che rileverà i prezzi entro il 31 ottobre 2021.

Le compensazioni riguarderanno le «lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal primo gennaio del 2021 fino al 30 giugno del 2021», facendo riferimento «alle singole quantità dei materiali impiegati», «eccedenti l’otto se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni».

Le compensazioni, inoltre, dovranno essere determinate “al netto delle compensazioni eventualmente già liquidate o riconosciute in relazione al primo semestre dell’anno 2021” ai sensi “dell’articolo 106, comma 1, lettera a)” del Codice dei contratti pubblici.

A stabilire i criteri di assegnazione dei fondi per le compensazioni sarà invece un decreto del Mims, da adottare entro 60 giorni dalla conversione del Dl Sostegni-bis, “garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse”.

Sulla tematica in Aula sono stati accolti, inoltre, alcuni ordini del giorno che impegnano il Governo, come auspicato da ANCE, a:

– “a valutare l’opportunità di prevedere quanto prima, idonee misure di compensazione al pari di quanto previsto per il settore dei lavori pubblici, volte a sostenere e tutelare anche il settore privato delle costruzioni dal forte rincaro del costo dei materiali e delle materie prime” ( n. 141 riformulato, Mazzetti-FI);

– “a valutare l’opportunità di adottare iniziative normative volte ad individuare meccanismi di revisione dei prezzi nel settore dell’edilizia privata, modellati su quelli individuati dall’articolo 1-septies del provvedimento in esame, anche al fine di consentire la prosecuzione degli interventi legati al Superbonus 110 per cento” ( n. 168 riformulato, Calabria-FI).

Il decreto-legge, che contiene numerosi ulteriori provvedimenti di interesse per il settore, passa ora alla definitiva lettura del Senato per poi essere convertito.

Di seguito, si pubblica il testo dell’articolo inserito nel disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni bis.

Articolo 1-septies.

(Disposizioni   urgenti   in   materia   di   revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

  1. Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  di  alcuni  materiali  da  costruzione   verificatisi   nel   primo   semestre dell’anno  2021,  per  i  contratti  in  corso  di esecuzione  alla  data  di  entrata  in  vigore della   legge   di   conversione   del   presente decreto,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e della  mobilità  sostenibili  rileva,  entro  il  31 ottobre  2021,  con  proprio  decreto,  le  variazioni  percentuali,  in  aumento  o  in  diminuzione,  superiori  all’8  per  cento,  verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei  singoli  prezzi  dei  materiali  da  costruzione  più  significativi.
  2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche  in  deroga  a  quanto  previsto  dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei  contratti pubblici  relativi  a  lavori,  ser- vizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e,  per  i  contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui  al  decreto  legislativo  18  aprile  2016, n.  50,  in  deroga  alle  disposizioni  dell’arti- colo  106,  comma  1,  lettera  a),  del  medesimo   codice,   determinate   al   netto   delle compensazioni  eventualmente  già  riconosciute  o   liquidate   in   relazione   al   primo semestre  dell’anno  2021,  ai  sensi  del  medesimo  articolo  106,  comma  1,  lettera  a).
  3. La  compensazione  è  determinata  applicando  alle  quantità  dei  singoli  materiali impiegati  nelle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  dal  1° gennaio   2021   fino   al   30   giugno   2021   le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma  1  con  riferimento  alla  data  dell’offerta,   eccedenti   l’8   per   cento   se   riferite esclusivamente  all’anno  2021  ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
  4. Per  le  variazioni  in  aumento,  a  pena di   decadenza,   l’appaltatore   presenta   alla stazione  appaltante  l’istanza  di  compensazione  entro  quindici  giorni  dalla  data  di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione,   la   procedura   è   avviata d’ufficio   dalla   stazione   appaltante,   entro quindici  giorni  dalla  predetta  data;  il  responsabile  del  procedimento  accerta  con proprio  provvedimento  il  credito  della  stazione   appaltante   e   procede   a   eventuali recuperi.
  5. Per  le  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate   negli   anni   precedenti   al   2021, restano   ferme   le   variazioni   rilevate   dai decreti  adottati  ai  sensi  dell’articolo 133, comma   6,   del   codice   di   cui   al   decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  dell’articolo  216,  comma  27- ter,  del  codice  di  cui al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.
  6. Ciascuna  stazione  appaltante  provvede  alle  compensazioni  nei  limiti  del  50 per cento  delle  risorse  appositamente  accantonate  per  imprevisti  nel  quadro  economico   di ogni   intervento,   fatte   salve   le somme   relative   agli   impegni   contrattuali già assunti,  nonché  le  eventuali  ulteriori somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente.
    Possono,  altresì,  essere  utilizzate  le  somme  derivanti  da  ribassi  d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché   le   somme   disponibili   relative   ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano   stati   eseguiti  i   relativi   collaudi   ed emanati  i  certificati  di  regolare  esecuzione nel  rispetto  delle procedure  contabili  della spesa,  nei  limiti  della  residua  spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di  entrata vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.
  7. Per  i  soggetti  tenuti  all’applicazione del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12 aprile  2006,  n.  163,  ad  esclusione  dei  soggetti  di  cui  all’articolo  142,  comma  4,  del medesimo   codice,   ovvero   all’applicazione del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  18 aprile  2016,  n.  50,  ad  esclusione  dei  soggetti  di  cui  all’articolo  164,  comma  5,  del medesimo   codice,   per   i   lavori   realizzati ovvero  affidati  dagli  stessi,  in  caso  di  insufficienza  delle  risorse  di  cui  al  comma  6 del  presente  articolo,  alla  copertura  degli oneri   si   provvede,   fino   alla   concorrenza dell’importo   di   100   milioni   di   euro,   che costituisce  limite  massimo  di  spesa,  con  le modalità  di  cui  al  comma  8  del  presente articolo.
  8. Per  le  finalità  di  cui  al  comma  7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilità  sostenibili  è istituito  un  Fondo  per  l’adeguamento  dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro   per   l’anno   2021.   Con   decreto   del Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite  le   modalità   di   utilizzo   del   Fondo, garantendo   la   parità   di   accesso   per   le piccole,  medie  e  grandi  imprese  di  costruzione,  nonché  la  proporzionalità,  per  gli aventi   diritto,   nell’assegnazione   delle   risorse.
  9. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si  provvede  ai  sensi  dell’articolo  77.

 

Estratto da testo A/R dove è stata posta la fiducia

http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3132_AR.18PDL0150480.pdf

 

 


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