Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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18.06.2021 - lavoro

INPS – AMMORTIZZATORI COVID-19 – DIFFERIMENTO DEI TERMINI DECADENZIALI – MESSAGGIO 16 GIUGNO 2021, N. 2310

L’INPS, con messaggio 16 giugno 2021, n. 2310, ha fornito le prime indicazioni in merito alle innovazioni apportate alla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione del decreto legge n. 41/2021, e dal decreto legge 8 giugno 2021, n. 79.

In particolare, l’Istituto, in attesa della pubblicazione della circolare con cui verranno illustrate compiutamente le modifiche introdotte dalla richiamata legge n. 69/2021, ha anticipato le istruzioni operative relative al differimento dei termini decadenziali e ha fornito i primi chiarimenti in ordine alla portata della previsione di cui al decreto legge 8 giugno 2021, n. 79 in merito al monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, la citata legge n, 69/2021 ha introdotto il differimento, al 30 giugno 2021, dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

La medesima norma ha previsto che tale differimento si applichi nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

L’Istituto ha precisato che rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Poiché la disciplina a regime prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 debbano essere inoltrate all’Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali di cui trattasi le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.

L’INPS ha, peraltro, precisato che possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall’Istituto in materia. Nello specifico, l’Istituto richiama l’attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.

L’Istituto ha, inoltre, specificato che non rientrano nel differimento i termini già oggetto della precedente moratoria prevista dall’articolo 11, commi 10-bis e 10-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 10/2021 del 13/03/2021).

L’INPS ha ulteriormente chiarito che beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

In considerazione di quanto previsto dalla disciplina a regime, che prevede che, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda, il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 a tutto il 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla Struttura territoriale competente.

L’Istituto ha, inoltre, definito le modalità operative per la presentazione delle domande di accesso ai trattamenti per i periodi oggetto del differimento come sopra descritti.

In particolare:

  • i datori di lavoro che non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline;
  • per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto – i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze;
  • con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 8, coma 3-bis, del decreto-legge n. 41/2021, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Con riguardo, invece, ai nuovi Modelli “SR41” e “SR43” semplificati, l’Istituto ha specificato che:

  • i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021;
  • con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati, relativi a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio. Le Strutture territoriali provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati.

L’Istituto ha altresì elaborato due tabelle di sintesi, relative ai differimenti dei termini, di seguito allegate.

Infine, l’Istituto nel messaggio in commento, al quale si rimanda, ha fornito indicazioni in merito alle disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dall’articolo 7 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79.

 

Allegati:
Messaggio_numero_2310_del_16-06-2021-1
Messaggio_numero_2310_del_16-06-2021_Allegato_n_1-1
Messaggio_numero_2310_del_16-06-2021_Allegato_n_2-1

 

 

 

 


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