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18.06.2021 - tecnica

ABUSI – CONDONO EDILIZIO – SOSPENSIONE ORDINANZA DI DEMOLIZIONE (CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, 27/05/2021, N. 20939)

In merito al ricorso presentato dal proprietario di un manufatto ampliato abusivamente oggetto di istanza di condono, per la sospensione dell’ordinanza di demolizione, è principio consolidato per cui il giudice dell’esecuzione deve operare un’attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura di condono ed, in particolare, deve: -accertare il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; -nel caso di insussistenza di tali cause, valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso. Il potere-dovere del giudice di valutazione dell’atto abilitativo deve avere ad oggetto anche eventuali provvedimenti amministrativi di sanatoria o condono, poiché il mancato effetto estinto non è riconducibile ad una valutazione di illegittimità o meno del provvedimento, alla quale consegue la disapplicazione dello stesso, ma alla verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’estinzione del reato, in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo. La demolizione di un manufatto abusivo può essere sospesa o revocata quando risulta “assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria”. Nel caso analizzato, invece, nel provvedimento viene espressamente detto che non esistono le condizioni per revocare o sospendere l’ordine di demolizione per il mancato ottenimento del provvedimento di condono o concessione in sanatoria.

 

 


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