EMERGENZA COVID-19 – DECRETO SOSTEGNI – CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI – MISURE DI INTERESSE LAVORISTICO – LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 – NOTA ANCE
Nel Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la legge n. 21 maggio 2021, n. 69, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 41/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 12/2021 del 27/03/2021)
Le modifiche apportate dalla citata legge di conversione sono in vigore dal 22 maggio 2021.
ANCE ha prontamente illustrato le novità in materia di lavoro e previdenza di interesse per le imprese associate, con la nota che di seguito riproduciamo.
Art. 6 quinques – Rinnovo misure per incentivare il ricorso al welfare aziendale
La norma, contenuta nell’art. 6-quinques, ha esteso anche al periodo d’imposta 2021 la disposizione, già introdotta per il 2020 dal c.d. Decreto Agosto, che eleva a 516,46 euro l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti considerato non concorrente alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR.
Art. 8 – Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Vengono aggiunte due nuove disposizioni all’art. 8, che disciplina i trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19”, per la durata massima rispettivamente di 13 settimane per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 per la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di 28 settimane per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 per l’assegno ordinario (ASO) e la cassa integrazione in deroga (CIGD).
In particolare, il nuovo comma 2-bis stabilisce che i suddetti trattamenti possono essere concessi “in continuità” ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito degli analoghi trattamenti disciplinati dalla Legge di Bilancio 2021.
Con riserva di segnalare tempestivamente eventuali chiarimenti che dovessero essere resi dagli enti competenti in merito alla suddetta disposizione, si ricorda quanto già comunicato dall’INPS con la circolare n. 72/2021 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 18/2021 del 08/05/2021). Nello specifico, in base a quanto indicato in tale circolare, i datori di lavoro che abbiano esaurito le 12 settimane di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dalla Legge di Bilancio, possono richiedere i nuovi periodi introdotti dal Decreto Sostegni a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ossia da lunedì 29 marzo 2021.
Con i nuovi commi 3-bis e 3-ter si dispone il differimento al 30 giugno 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” e dei termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Tale disposizione si applica nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021, il cui monitoraggio è affidato all’INPS.
Art. 10 bis – Esenzione dall’imposta di bollo
Per l’anno 2021, alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, di cui all’art. 18 della legge n. 196/97, si applica l’esenzione dall’imposta di bollo.
Art. 15 – Misure a favore dei lavoratori in condizioni di fragilità
Con riferimento ai lavoratori c.d. fragili, con un’integrazione apportata al comma 1 dell’art. 15, si precisa che la non computabilità, ai fini del comporto, dei periodi di assenza dal lavoro equiparati a ricovero ospedaliero – introdotta dal Decreto Sostegni – decorre dal 17 marzo 2020.
Allegato: decreto-legge-22-marzo-2021-n-41-testo-coordinato
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