TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (da ora T.U.), sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, è stato disposto il riassetto della normativa prevista in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il decreto in commento prevede, infatti, l’abrogazione di gran parte delle precedenti disposizioni legislative in materia ed in particolare del D.Lgs. 626/94, del D.Lgs. 494/96, del D.Lgs. 164/56, del D.P.R. 547/55, del D.P.R. 222/03 e del D.P.R. 303/56 che ora vengono sostituiti dalle norme contenute nel T.U..
L’entrata in vigore del Testo Unico è stata prevista il 16 maggio 2008, salvo per quanto attiene le disposizioni in tema di valutazione dei rischi, che entreranno in vigore il 30 luglio 2008.
Il T.U. in commento, pur non stravolgendo il complessivo impianto legislativo previgente, ha però apportato significative modifiche.
Innanzitutto, ha notevolmente inasprito le sanzioni a carico del datore di lavoro.
In secondo luogo, per quanto attiene il settore edile, ha reso obbligatoria la nomina del coordinatore alla sicurezza e conseguentemente l’obbligo di predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) anche per i cantieri con meno di 200 uomini giorno.
Inoltre, è stato previsto che le imprese che eseguono i lavori, sia in appalto che in subappalto, prima di entrare in cantiere, devono predisporre e consegnare un considerevole numero di documenti, in gran parte già contenuti nel Piano Operativo della Sicurezza (POS).
Infine, sono stati inseriti nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro. Tra questi l’obbligo di comunicare all’Inail, oltre a quelli per i quali è prevista un’assenza superiore a tre giorni, anche gli infortuni con prognosi di almeno un giorno oltre quello dell’infortunio.
Tenuto conto della complessità del testo legislativo (306 articoli e 51 allegati) e dell’esigenza di garantire una tempestiva informazione, la presente circolare si limita ad una prima illustrazione dei principali contenuti del provvedimento.
1. CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Il Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del T.U., art. da 88 a 160, raccoglie ed armonizza, in tutto o in parte, la normativa speciale relativa ai lavori edili e di genio civile (precedentemente disciplinata, tra gli altri, dal D.Lgs. 494/96, dal D.Lgs. 164/56, dal D.P.R. 547/55, dal D.P.R. 222/03).
Si riporta nel seguito un’analisi degli aspetti che hanno subito le più rilevanti modifiche.
A) SOGGETTI DELLA SICUREZZA
Al fine di garantire la sicurezza vengono confermati i medesimi soggetti già indicati nel D.lgs.494/96 (il committente, il responsabile dei lavori, il datore di lavoro, i lavoratori autonomi ed i coordinatori).
Viene però inserita la figura di impresa affidataria, definita come l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Il T.U. prevede che il responsabile dei lavori debba essere sempre nominato dal committente (mentre secondo D.Lgs. 494/96 tale figura era facoltativa nei lavori privati ed era obbligatoria solo nei lavori pubblici, coincidendo con il responsabile unico del procedimento).
Inoltre il responsabile dei lavori deve necessariamente coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che è incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.
a.1) Coordinatori alla sicurezza
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori. La nuova disciplina non contiene alcun riferimento all’entità presunta del cantiere (pari o superiore a 200 uomini-giorno) ovvero alla presenza di rischi particolari.
Più precisamente, il committente o il responsabile dei lavori:
– nei cantieri soggetti a permesso a costruire in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea:
designa sia il coordinatore per la progettazione sia il coordinatore in fase di esecuzione;
– nei cantieri non soggetti a permesso a costruire in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea:
designa solamente il coordinatore in fase di esecuzione. In questo caso però il coordinatore all’esecuzione dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e predispone il fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
– in tutti gli altri casi:
non effettua alcuna designazione. Tuttavia il coordinatore all’esecuzione deve essere nominato nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’effettiva esecuzione dei lavori o di parte di essi sia svolta da una o più imprese. Anche in questa ipotesi il coordinatore dovrà redigere il PSC e predisporre il fascicolo con le caratteristiche dell’opera.
B) OBBLIGHI
b.1) Verifica idoneità tecnica, dichiarazioni da presentare da parte delle imprese esecutrici e obblighi di trasmissione al Comune in capo al committente
Una importante novità attiene la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e le dichiarazioni che queste devono presentare.
La verifica di tali adempimenti è posta in capo, in primo luogo, al committente o al responsabile dei lavori nonché alla impresa affidataria, per quanto riguarda le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi.
Il T.U. prevede che l’impresa esecutrice (sia quella principale che i subappaltatori/lavoratori autonomi) debba presentare (rispettivamente al committente o all’impresa affidataria) prima dell’inizio dei lavori almeno la documentazione di seguito indicata (art. 90 co. 9 e allegato XVII):
– I. nella generalità dei casi:
1) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
2) documento di valutazione dei rischi (DVR) ovvero, per le imprese con meno di 10 dipendenti, l’autocertificazione attestante l’effettuazione della valutazione dei rischi;
3) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al T.U. di macchine, attrezzature ed opere provvisionali;
4) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
5) nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente;
6) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
7) attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori;
8) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria;
9) documento unico di regolarità contributiva (DURC);
10) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione dei lavori nel cantiere edile, disciplinati dall’art. 14 T.U. e precedentemente dall’art. 36-bis del Decreto Bersani-Visco;
11) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Inps all’Inail e alle Casse Edili;
12) dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (per il settore edile a Brescia il c.c.n.l. 20 maggio 2004).
– II. in caso di lavori privati, non soggetti a permesso di costruire (comma 11):
1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato
2) documento unico di regolarità contributiva (DURC);
3) autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti indicati nel precedente punto I) ad eccezione del numero 11);
– III. in caso di lavoratori autonomi, questi dovranno presentare:
1) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
2) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al T.U. di macchine, attrezzature ed opere provvisionali;
3) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
4) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
5) documento unico di regolarità contributiva (DURC);
Il committente o il responsabile dei lavori trasmette al Comune, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione sopra indicata.
In assenza del DURC, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo (permesso a costruire o denuncia di inizio attività-DIA) è sospesa.
b.2) Notifica preliminare
Si segnala che nel nuovo Testo Unico è stato confermato l’obbligo, a carico del committente o del responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, di trasmettere all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro la notifica preliminare, il cui contenuto è indicato nell’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti.
La notifica va effettuata a cura del committente o del responsabile dei lavori:
– per tutti i cantieri, indipendentemente dalla durata, in cui siano presenti più imprese anche non contemporaneamente.
– per i cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro sia superiore a 200 uomini – giorno.
È prevista la sospensione del titolo abilitativo in assenza della notifica preliminare.
b.3) Coordinatori, obbligo di redazione del PSC e del fascicolo dell’opera e trasmissione del PSC
Il coordinatore per la progettazione (ovvero quello per l’esecuzione come sopra visto) redige il PSC, i cui contenuti sono specificati nell’allegato XV.
Predispone, inoltre, un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria (si tratta degli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ex art. 3, co. 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001).
Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
Per quanto riguarda l’efficacia del titolo abilitativo si rileva che è prevista la sospensione del medesimo in assenza del PSC o del fascicolo.
Da ultimo è stato confermato che il PSC è parte integrante del contratto di appalto.
b.4) Datore di lavoro, obblighi di coordinamento e di trasmissione del PSC e del POS
È stato inserito il principio secondo il quale l’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC e la redazione del proprio POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento all’obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI).
Essendo stata definita l’impresa affidataria, l’art. 97 stabilisce gli obblighi in capo al datore di lavoro dell’impresa stessa tra cui la cooperazione ed il coordinamento in materia di sicurezza tra le imprese cui ha affidato l’esecuzione di opere, la vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi di quanto contenuto nel PSC.
Dal punto di vista operativo gli obblighi di trasmissione a carico del datore di lavoro possono essere così riassunti.
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione.
I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
2. ASPETTI DI CARATTERE GENERALE
Si segnala che nel nuovo Testo Unico vi sono altri contenuti di carattere più generale modificati rispetto alle normative previgenti e che sono di più immediato interesse per le imprese. Si fa riserva peraltro di approfondire successivamente altri aspetti del nuovo Decreto.
a) Delega di funzioni (art. 16)
L’art. 16, costituisce una novità rispetto al D.lgs.626/94, disciplina lo strumento della delega di funzioni. La nuova disciplina prevede che la delega ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
1) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
2) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
3) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
4) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
5) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
In presenza di una delega con le caratteristiche sopra viste, il datore di lavoro è esente da responsabilità per le violazioni contestate al delegato se avrà correttamente effettuato la necessaria azione di vigilanza. Un efficace strumento di verifica e controllo dell’operato del delegato idoneo ad attestare l’effettuazione dell’attività di vigilanza può essere il modello organizzativo eventualmente adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 (c.d. “Codice Etico”).
b) Comunicazione Inail infortuni
Di particolare rilevanza risulta l’obbligo di comunicazione all’Inail dei dati sugli infortuni con prognosi di almeno un giorno escluso quello dell’evento.
Tale adempimento si aggiunge al preesistente obbligo di denuncia all’Inail, tutt’ora vigente, degli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni.
La violazione per il mancato adempimento di tale nuovo obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.
Con nota del 16 maggio 2008, ha comunicato di aver predisposto il modulo da utilizzare per l’adempimento in parola. E’ possibile utilizzare anche comunicazioni diverse dal modulo in oggetto, a patto che sia riportata la dicitura: “Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi – Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) – T.U. Sicurezza”. Il modello deve essere inviato a mezzo fax o per posta ordinaria alla sede Inail competente per territorio.
Peraltro lo stesso Inail con nota del 22 maggio 2008, sulla scorta di quanto comunicato dal Ministero del Lavoro con lettera 21 maggio 2008 prot. 25, ha precisato che tale obbligo di comunicazione non è al momento operativo e pertanto i datori di lavoro fino a nuove istruzioni non sono tenuti ad effettuare la comunicazione in parola.
c) Obblighi del medico competente (art. 25)
Il medico competente oltre agli obblighi dettati dalla normativa previgente, deve ora tra l’altro:
– provvedere anche alla custodia e alla restituzione della cartella al datore di lavoro alla cessazione del proprio incarico. La disciplina previgente sanciva l’obbligo di custodia a carico del datore di lavoro. Per l’istituzione della cartella sanitaria il medico competente può accedere alla apposita banca dati istituita presso l’Ispesl;
– comunicare in forma scritta, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria al datore di lavoro, al RSPP, ed al RLS).
d) Indicazione dei costi della sicurezza nei contratti d’appalto o d’opera
Il T.U. conferma che nei singoli contratti di subappalto, di appalto, anche a quelli in essere al 16 maggio 2008, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data (cfr. Not. n. 8-9/2007).
e) Tessera di riconoscimento
È confermato l’obbligo per il datore di lavoro di munire il personale occupato nel cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Corrispondentemente i lavoratori devono esporre tale tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
È stata invece abrogata la previsione, in precedenza prevista per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti, di istituire, in luogo della tessera di riconoscimento, il cosiddetto registro di cantiere.
f) Obblighi dei lavoratori
Il T.U. fissa anche gli obblighi in materia di sicurezza cui devono attenersi i lavoratori.
In particolare ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono in particolare:
1) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
3) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
4) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
5) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti 3) e 4) nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui al punto 6) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
6) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
7) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
8) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
9) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal T.U. o comunque disposti dal medico competente.
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