ANAC E CASELLARIO DELLE IMPRESE QUALIFICATE – NUOVE FUNZIONALITÀ PER LA RICERCA DELLE ATTESTAZIONI RILASCIATE ALLE IMPRESE
Si comunica che Anac ha diffuso il comunicato del 5 maggio 2021, mediante il quale il presidente dell’Autorità informa di una nuova funzionalità di ricerca, congegnata in modo tale da permettere l’individuazione immediata delle imprese in possesso di attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150mila euro; l’iniziativa è parte integrante del complessivo processo di semplificazione volto a supportare l’attività degli operatori del settore.
La nuova versione del servizio, oltre a consentire la consultazione del Casellario delle attestazioni di qualificazione, attraverso le già note chiavi di ricerca (principalmente denominazione e codice fiscale dell’impresa), permette di ricercare le imprese qualificate anche attraverso il codice fiscale dei soggetti incaricati della Direzione Tecnica, rilevandone l’eventuale presenza nelle attestazioni già pubblicate nel Casellario. Sarà adesso possibile anche consultare il Casellario delle attestazioni di qualificazione così da rintracciare le imprese qualificate attraverso il codice fiscale dei soggetti incaricati della Direzione Tecnica. Tale nuova funzionalità è disponibile nella nuova pagina di libera consultazione delle attestazioni di qualificazione, sempre raggiungibile dalla sezione “Servizi” del sito istituzionale ANAC (nuova versione).
L’ANAC raccomanda la consultazione in special modo qualora gli operatori economici intendano conseguire una prima attestazione, rinnovare quella già posseduta o procedere al cambio o all’inserimento di un direttore tecnico.
L’Autorità precisa, infine, che l’attività di verifica deve essere effettuata nell’imminenza della stipula del contratto di attestazione, affinché le imprese possano procedere alla sottoscrizione dello stesso e alle dichiarazioni sostitutive con la certezza di non incorrere nella violazione del principio di unicità d’incarico. A questo scopo, le SOA – nella fase che precede l’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente norma – saranno tenute a ricordare alle imprese la necessità di svolgere, per la loro stessa tutela, tali verifiche, oltre che a dimostrazione di aver operato con la possibile diligenza, rammentando alle stesse che il successivo venire in rilievo di eventuali violazioni del principio di unicità d’incarico, comporterà la sospensione dell’istruttoria di attestazione e l’avvio dei procedimenti finalizzati ad accertare l‘imputabilità soggettiva collegata alla dichiarazione mendace. In quella sede, le ipotizzabili iniziative assunte dalle imprese – che siano state espressive della necessaria diligenza – potranno essere tenute in debita considerazione nella valutazione complessiva del loro comportamento.
In allegato:
Comunicato_Presidente_5 maggio 2021
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