INDIVIDUAZIONE DEI GRAVI DIFETTI DELL’IMMOBILE E RESPONSABILITA’ DEL COSTRUTTORE. .
INDIVIDUAZIONE DEI GRAVI DIFETTI DELL’IMMOBILE E RESPONSABILITA’ DEL COSTRUTTORE
(Cassazione Civile, Sezione seconda del 8 maggio 2007, n. 10533)
I gravi difetti dell’edificio idonei a configurare una responsabilità del costruttore nei confronti del committente o dell’acquirente, ai sensi dell’art. 1669 c.c., sono configurabili, al di fuori dell’ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, nei vizi che, senza influire sulla stabilità dell’opera, pregiudichino e menomino in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l’abitabilità della medesima; tra i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. sono comprese le deficienze costruttive vere e proprie, quelle cioè che si risolvono nella realizzazione dell’opera con materiali inidonei e/o non a regola d’arte.
In particolare costituiscono gravi difetti dell’edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell’opera ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc.) purchè tali da compromettere la funzionalità dell’opera stessa
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941