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29.05.2008 - tributi

DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE – INTERVENTI ESEGUITI SULL’ABITAZIONE E SULLE PERTINENZE – LIMITE DI SPESA. .

(Risoluzione n. 181/E del 29/4/08)

Nell’ipotesi di interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti sia l’abitazione, sia le pertinenze (anche se accatastate separatamente), iniziati dopo il 1° ottobre 2006 e proseguiti nei periodi d’imposta 2007 e 2008, la detrazione IRPEF del 36% (art.1, commi 17-19, della legge 244/2007), è riconosciuta nel limite massimo di 48.000 euro, complessivamente considerato sia per l’abitazione che per le pertinenze.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 181/E del 29 aprile 2008, in risposta ad un’istanza d’interpello formulata da un contribuente, che aveva eseguito lavori su due abitazioni e relative pertinenze, in relazione alla corretta modalità di calcolo del limite massimo di spesa sul quale commisurare la detrazione del 36%.
Come noto, l’art. 35, comma 35-quater, della legge 248/2006 ha previsto che, dal 1° ottobre 2006, il limite di spesa di 48.000 euro su cui calcolare la detrazione IRPEF del 36% spetta con riguardo alla singola abitazione, e non più anche al soggetto che sostiene le spese per l’intervento di recupero.
Con tale modifica normativa, a parere dell’Amministrazione finanziaria, si è inteso riferire il limite di 48.000 euro, in caso di interventi riguardanti l’abitazione e le pertinenze, all’unità abitativa ed alle sue pertinenze unitariamente considerate (cfr. R.M. n. 124/E/2007).
Tale nuovo principio, osserva l’Agenzia delle Entrate, ribadendo quanto affermato già nella R.M. n. 167/E/2007, risulta confermato anche a seguito della disposizione contenuta nell’art.1, comma 387, della legge 296/2006, prorogata fino al 31 dicembre 2010 dall’art.1, commi 17-19, della legge 244/2007, che ha attribuito il limite di spesa di 48.000 euro “all’unità immobiliare”.
In conclusione, con la citata R.M. n. 181/E/2008, è stato chiarito che, per gli interventi di recupero eseguiti contemporaneamente sull’abitazione e sulle pertinenze, anche se accatastate separatamente, si applica il limite unitario di 48.000 euro, senza poter computare un autonomo limite per gli interventi relativi alle pertinenze.
Come già osservato dall’ANCE a commento dei precedenti pronunciamenti ministeriali in materia, tale interpretazione della norma, che non tiene conto della modifica intervenuta con le leggi Finanziarie 2007 e 2008, suscita perplessità, ponendo limiti alla fruibilità dell’agevolazione, che rischiano di disincentivare la realizzazione di interventi incisivi di recupero del patrimonio edilizio abitativo e delle relative pertinenze.

 


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