INPS – COVID-19 – CONGEDO 2021 PER I GENITORI DIPENDENTI – ULTERIORI INDICAZIONI CONGUAGLIO – RILASCIO DELLA PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – MESSAGGIO 22 APRILE 2021, N. 1642 – MESSAGGIO 29 APRILE 2021, N. 1752
L’INPS, con messaggio 22 aprile 2021, n. 1642, facendo seguito alle indicazioni fornite con circolare 14 aprile 2021, n. 63 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 15/2021 del 17/04/2021), ha comunicato che, per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata, è stata anticipata al mese di marzo la possibilità di esporre il codice di conguaglio S123 e il relativo codice evento MZ2, avente il significato di “Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2”.
Inoltre, con successivo messaggio 29 aprile 2021, n. 1752, l’Istituto ha comunicato il rilascio della procedura per la presentazione delle domande di “Congedo 2021 per genitori”.
L’INPS ha ricordato che il suddetto congedo è stato introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli conviventi minori di anni 14:
- affetti da COVID-19,
- in quarantena da contatto,
- con attività didattica in presenza sospesa,
nonché con figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992:
- iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza,
- ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di “Congedo 2021 per genitori”, l’Istituto ha chiarito che essa deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web dell’Istituto nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”;
- tramite il Contact center integrato;
- tramite gli Istituti di Patronato.
Infine l’Istituto ha ricordato che il comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 prevede la possibilità di convertire, a domanda, nel congedo in argomento gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 32 e 33 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021. Possono altresì essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’entrata in vigore della norma (13 marzo 2021) e fino al 28 aprile 2021, giorno antecedente la data di rilascio della procedura di domanda telematica di cui al presente messaggio.
Per richiedere la predetta conversione, il genitore lavoratore dipendente deve presentare domanda di “Congedo 2021 per genitori”, mediante l’apposita procedura sopra indicata, avente a oggetto gli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti nei periodi sopra riportati, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento.
Allegati: Messaggio_numero_1642_del_22-04-2021
Messaggio_numero_1752_del_29-04-2021
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