DECRETO SEMPLIFICAZIONI, PROCEDURE DI GARA ED ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE – INDICAZIONI DI ANAC
Si segnala che Anac si è espressa con una Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Delibera n. 222 del 9 marzo 2021 in tema di procedure aperte ed esclusione automatica delle offerte anomale.
La questione controversa sottoposta all’Autorità attiene alla applicabilità alla gara in questione (procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016) del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero degli offerenti ammessi sia pari o superiore a cinque di cui all’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 (convertito con modificazioni con la legge n. 120/2020).
L’interpretazione normativa corretta secondo Anac è la seguente: la previsione di cui all’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con la legge n. 120/2020, secondo la quale, in caso di aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica «anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque», si applica alle procedure di affidamento di cui al comma 2 della richiamata previsione indette con determina a contrarre adottata dopo la data di entrata di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, ovvero il 17 luglio 2020, e fino al dicembre 2021. Tale previsione non trova, invece, applicazione nelle procedure di gara non contemplate dal regime transitorio e parzialmente derogatorio introdotto dal D.L. Semplificazioni, come nel caso di una procedura aperta di cui all’articolo 60 d.lgs. n. 50/2016.
Si pubblica in allegato la Delibera in parola, a cui si rimanda per una disamina completa della fattispecie.
In allegato:
Delibera Anac 222 del 9 marzo 2021
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