AGENZIA DELLE ENTRATE – INCENTIVO ALL’ESODO – TRATTAMENTO FISCALE DELL’ANTICIPAZIONE – RISPOSTA N. 177 DEL 16 MARZO 2021
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 177 del 16 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell’anticipazione di somme erogate a titolo di incentivo all’esodo.
L’Agenzia delle Entrate, in primo luogo, ha ricordato che l’articolo 17 del Tuir dispone che l’imposta si applica separatamente sulle «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione» del rapporto di lavoro, nonché sulle somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del predetto rapporto.
In merito, la circolare 20 marzo 2001, n. 29/E ha precisato che trattasi di quelle indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro; in altre parole, deve sussistere un rapporto diretto ed immediato fra la cessazione del rapporto di lavoro e la percezione delle somme, che pertanto trovano la loro causa nella cessazione del predetto rapporto.
A tal proposito, l’Agenzia ha chiarito che tra le «altre indennità e somme», la prassi ricomprende l’incentivo all’esodo, quale erogazione di somme, aggiuntive al TFR, volte ad incentivare l’esodo del personale, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda la disciplina fiscale applicabile a tale emolumento, l’Agenzia ha ricordato che il comma 2 dell’articolo 19 del Tuir prevede che queste «anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1», ovvero con la medesima aliquota del TFR.
Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo 19 disciplina il regime fiscale applicabile alle anticipazioni degli emolumenti in esame statuendo che «Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l’aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l’importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva».
L’Agenzia ha osservato che, con tale disposizione, il legislatore ha previsto la possibilità per il datore di lavoro di erogare, nel corso del rapporto di lavoro, un’anticipazione dell’incentivo all’esodo, quale somma direttamente correlata alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero che trovi la sua ragione nell’accordo volto alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l’Agenzia, in relazione al caso prospettatole, ha ritenuto che, qualora il sostegno economico riconosciuto al lavoratore sia legato alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del Tuir, e con le modalità di cui all’articolo 19, comma 4, del medesimo Testo unico, sarà tenuto ad applicare l’imposta separatamente sulla somma che a titolo di “anticipazione” del trattamento incentivante sarà corrisposta ad un ristretto numero di lavoratori che hanno inviato la propria “Manifestazione di Volontà”, con indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro.
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