SICUREZZA SUL LAVORO – DECRETO 12 LUGLIO 2007, N. 155 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO E CARTELLE SANITARIE DEI LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI
SICUREZZA SUL LAVORO – DECRETO 12 LUGLIO 2007, N. 155 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO E CARTELLE SANITARIE DEI LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI
Le imprese che hanno lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni entro il 2 aprile 2008 devono predisporre registri e cartelle sanitarie in conformità a quanto stabilito dal Decreto 12 luglio 2007, n. 155 concernente il Regolamento attuativo dell’articolo 70, comma 9, del D.Lgs. 626/94. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2007.
Al fine di individuare le situazioni che richiedono gli adempimenti sopra riportati si consiglia alle imprese di consultare il medico competente.
Il Decreto stabilisce le caratteristiche e le modalità di tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni come avviene, ad esempio, per le imprese che effettuano attività di bonifica di siti contenenti amianto.
Di seguito si illustrano le principali novità introdotte dal Decreto:
Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni
L’art. 70, comma 1, del D.Lgs. 626/94 obbliga il datore di lavoro ad iscrivere su un apposito registro, per ciascuno dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente.
Il registro, su moduli conformi all’all. 1 del Decreto citato, è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente.
Il datore di lavoro istituisce il registro apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina del registro stesso e ne invia copia, entro 30 giorni dalla sua istituzione, in busta chiusa, siglata dal medico competente, all’ISPESL e all’ASL competente per territorio.
Cartelle sanitarie e di rischio
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni/mutageni, provvede ad istituire ed aggiornare una cartella sanitaria di rischio, custodita presso l’azienda, sotto la responsabilità del datore di lavoro.
Le cartelle sanitarie sono compilate in conformità all’all. 2 del Decreto in oggetto; è consentita l’adozione di cartelle sanitarie di rischio diverse dal modello sopra citato, purché contengano tutti i dati e le notizie indicate nell’allegato stesso. Le stesse cartelle sanitarie possono essere utilizzate anche per altre attività soggette alla sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 626/94.
La conservazione dei dati sanitari raccolti deve essere assicurata per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione ad agenti cancerogeni.
Il medico competente e il datore di lavoro appongono le proprie sottoscrizioni sulla prima pagina della cartella sanitaria, dichiarando il numero di pagine di cui si compongono i documenti medesimi.
Il datore di lavoro comunica all’ISPESL e all’ASL ogni 3 anni (o a richiesta degli Enti stessi) le variazioni intervenute sul registro, utilizzando il modello di cui all’all. 1A del Decreto in oggetto.
In caso di cessazione dell’attività dell’azienda il datore di lavoro trasmette il registro e le cartelle sanitarie di rischio all’ISPESL, così come trasmette allo stesso Istituto le variazioni delle annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o nel caso di passaggio o trasferimento del lavoratore esposto ad altra azienda.
In caso di assunzione di lavoratori che dichiarino di essere stati precedentemente esposti ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia della documentazione in possesso dell’Istituto stesso.
In fase di prima applicazione del Decreto tale richiesta potrà essere presentata a partire dal 2 ottobre 2008; nelle more il datore di lavoro può desumere le informazioni necessarie dalla documentazione in possesso del lavoratore.
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