REVERSE CHARGE – REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE
REVERSE CHARGE – REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE
(Risoluzione 4/3/08, n. 76/E)
Per stabilire se il meccanismo del reverse charge trova applicazione nei rapporti intercorrenti tra la società appaltante e la società appaltatrice di lavori per la realizzazione di strutture prefabbricate e tra quest’ultima e i terzi subappaltatori specializzati nel montaggio ed installazione delle opere prefabbricate, occorre verificare che il soggetto appaltatore e il soggetto subappaltatore operino entrambi nel quadro di un’attività riconducibile alla sezione F («Costruzioni») della tabella ATECOFIN e che l’operazione considerata sia riconducibile ad una prestazione di servizi (e non ad una cessione di beni con posa in opera).
L’Agenzia delle Entrate rileva che:
– (con riferimento alla prima condizione) l’attività di montaggio di edifici e strutture prefabbricati completi con elementi prodotti in proprio, se il principale materiale utilizzato è il calcestruzzo (come nel caso di specie), rientra nella sezione F «Costruzioni»;
– (con riferimento alla seconda condizione) nelle ipotesi in cui siano poste in essere prestazioni di servizi e cessioni di beni, è necessario far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare; nella fattispecie, le parti non hanno voluto pattuire una cessione di materiali con relativa posa in opera, ma hanno inteso affidare l’esecuzione di un’opera con strutture prefabbricate e che costituisce un risultato diverso rispetto al complesso dei beni utilizzati: il contratto stipulato non può pertanto essere qualificato come cessione di beni con posa in opera.
In conclusione, operando entrambe le società nel quadro di un’attività riconducibile al settore edile e consistendo, l’opera, in una prestazione di servizi realizzati in base a contratti di subappalto, le prestazioni fatturate dalla società appaltatrice alla società appaltante sono soggette all’applicazione del meccanismo del reverse-charge; allo stesso meccanismo dell’inversione contabile, inoltre, sono soggette le prestazioni di scarico, movimentazione e montaggio rese dai terzi specializzati, ove le stesse operazioni di subappalto, derivanti dal contratto di appalto stipulato a monte, siano resi da soggetti che realizzano attività riconducibili alle categorie di cui alla sezione F della Tabella ATECOFIN.
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