RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI – NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE
RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI – NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI – NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Nel supplemento n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 è stato pubblicato il D.M. sul recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo n. 22/97.
Il Decreto ha l’obiettivo di individuare i rifiuti non pericolosi e di fissare le condizioni specifiche in base alle quali l’esercizio dell’attività di recupero può essere sottoposto alle procedure semplificate di cui all’art. 33 del Decreto legislativo n. 22/97.
1. Recupero materia
Si deve prima di tutto precisare che le attività di recupero devono rispettare le norme vigenti sulle acque di scarico e sulle emissioni in atmosfera.
Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia devono garantire l’ottenimento di prodotti, di materie prime e di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o nelle forme usualmente commercializzate e non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
I prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dall’attività di recupero che non vengano destinati all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione restano sottoposti al regime dei rifiuti.
2. Recupero ambientale
Le attività di recupero ambientale consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici.
L’utilizzo dei rifiuti per tali finalità è sottoposto alle procedure semplificate ex art. 33 del D.Lvo n. 22/97 a condizione che i rifiuti non siano pericolosi, sia previsto dal progetto approvato dall’autorità competente, sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal decreto per ogni singola tipologia di rifiuto e sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area da recuperare.
3. Messa in riserva
La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi destinati ad una delle attività comprese negli allegati al D.M. è sottoposta alle procedure semplificate di cui all’art. 33 del D.Lvo n. 22 (comunicazione alla Provincia) qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
– i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime;
– i rifiuti incompatibili ossia suscettibili di reagire pericolosamente tra di loro devono essere stoccati separatamente;
– se la messa in riserva dei rifiuti avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati. Si deve ritenere che nel caso dei rifiuti inerti la pavimentazione possa avvenire con una colata di cemento. Il basamento deve essere impermeabile quando è richiesto dalle caratteristiche del rifiuto;
– i rifiuti stoccati in cumuli se polverulenti devono essere protetti dall’azione del vento. E’ consigliabile coprire i cumuli o altrimenti tenere una sufficiente umidità del suolo (linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti).
4. Quantità
Le quantità massime annue di rifiuti impiegabili nelle attività di recupero sono determinate dalla potenzialità annua dell’impianto in cui si effettua l’attività.
Il deposito per la messa in riserva di rifiuti non può avvenire per un periodo superiore ad un anno e, comunque, in quantità superiori a quelle recuperabili nello stesso periodo.
Le quantità annue di rifiuti che si intende avviare al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio dell’attività.
5. Test di cessione
I test di cessione previsti per alcuni rifiuti devono essere svolti all’inizio dell’attività quindi, nel caso del settore edile, all’inizio dell’attività del cantiere.
6. Terre da scavo
Con riferimento alle tipologie dei residui del settore delle costruzioni si deve precisare che le terre provenienti dallo scavo sono materiali che il D.M. 5 settembre ’94 escludeva dal regime dei rifiuti e di conseguenza a questi si applica la disposizione dell’art. 57, comma 5 del D.Lvo Ronchi che prevede il termine di tre mesi dall’entrata in vigore del D.M. in oggetto (17 aprile scorso – 17 luglio prossimo) per conformarsi alle nuove disposizioni (art. 57, comma 5 D.l.vo n. 22/97).
Tale periodo transitorio consentirà di valutare se il preannunciato atto di indirizzo e coordinamento, mirato a chiarire alcuni aspetti del D.M., darà indicazioni univoche sulla normativa da applicare alle terre da scavo, considerato che il D.Lvo Ronchi individua i rifiuti del settore delle costruzioni come quelli derivanti dalle attività di demolizione e costruzione nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo.
Di conseguenza, così come le stesse Regioni hanno proposto in sede di atto di indirizzo e coordinamento, le terre da scavo quando non contengano sostanze pericolose non possono considerarsi rifiuti.
7. Rifiuti recuperati nello stesso luogo nel quale sono stati prodotti
Dall’atto di indirizzo e coordinamento ci si aspetta altresì che venga chiarito che i rifiuti recuperati nello stesso luogo di produzione sono esclusi dagli adempimenti previsti dalle nuove norme del Decreto ministeriale.
8. Rifiuti da demolizione
In merito ai rifiuti di demolizione la normativa del D.M. dispone al punto 7.1 delle norme tecniche “rifiuti ceramici e inerti” che l’attività di recupero debba avvenire mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica o di altre frazioni di materiale vario per ottenere frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata da sottoporre al test di cessione previsto dallo stesso D.M. e con caratteristiche di cui alle norme CNR – UNI 10006.
Pertanto, soltanto nel caso tali residui avessero già suddette caratteristiche, potrebbero essere riutilizzati tali e quali, altrimenti devono necessariamente essere sottoposti al trattamento.
9. Bitume e inerti
Il rifiuto proveniente dalla scarifica del manto stradale può essere recuperato nella produzione del conglomerato bituminoso “vergine” a caldo oppure nei rilevati e sottofondi stradali. In questo secondo caso, però, deve essere sottoposto al test di cessione.
10. Rifiuti delle reti ferroviarie
Gli spezzoni e manufatti di legno impregnato di creosoto possono essere reimpiegati nelle strutture ferroviarie per passatoie, barriere di contenimento e comunque non come traversine. Possono essere riutilizzati altresì per la falegnameria e carpenteria previa eventuale rilavorazione meccanica.
In questo secondo caso il prodotto deve essere contrassegnato con marchio indelebile che indica il divieto di utilizzo come combustibile domestico.
11. Comunicazione alla Provincia
Le imprese che sono intenzionate ad intraprendere le operazioni di recupero devono inoltrare la comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente e possono iniziare l’attività decorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione (art. 33 D.Lvo Ronchi).
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