23.04.2008 - tributi

VALUTAZIONE DELLE COMMESSE DI DURATA ULTRANNUALE

VALUTAZIONE DELLE COMMESSE DI DURATA ULTRANNUALE
(Risoluzione 3/4/08, n. 129/E)

Per le commesse, avviate entro il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e non ancora concluse, è possibile continuare ad avvalersi del criterio della commessa completata (abrogato dalla legge n. 296/2006 per le commesse iniziate dal 1° gennaio 2007), fermo restando il rispetto – dal punto di vista civilistico – di tutte le condizioni previste dalla norma: contabilizzazione in bilancio con il metodo del costo e adozione di tale metodo contabile per tutte le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
L’abrogazione (ad opera della legge Finanziaria 2007) dell’art. 93, comma 5, D.P.R. n. 917/1986, ha eliminato la possibilità di valutare con il metodo della commessa completata le commesse iniziate a partire dal 1° gennaio 2007 (per le quali è divenuto obbligatorio il criterio dei corrispettivi pattuiti).
Per le vecchie commesse, avviate entro il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e non ancora concluse, per le quali in passato è stato adottato il criterio della commessa completata, è tuttavia possibile continuare ad avvalersi di tale regime, fermo restando il rispetto – dal punto di vista civilistico – di tutte le condizioni previste dalla norma:
– contabilizzazione in bilancio con il metodo del costo;
– adozione di tale metodo contabile per tutte le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
La società che – come nella fattispecie – abbandona contabilmente il criteri del costo per le commesse iniziate ante 2007 e adotta il criterio della percentuale di completamento per tutte le commesse ultrannuali (indipendentemente dalla data del loro avvio) non rispetta le condizioni sopra esposte, pertanto non può fruire dell’agevolazione di cui all’art. 93, comma 5, D.P.R. n. 917/1986.
Per poter continuare a fruire dell’agevolazione il contribuente, in bilancio, dovrà valutare al costo tutte le commesse, fermo restando l’obbligo di effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione per assoggettare a tassazione il maggior valore, rispetto al costo, delle commesse iniziate a partire dal 1° gennaio 2007.
Per tali commesse, dovrà essere applicato ai fini fiscali il metodo del corrispettivo, previsto dall’art. 93 nella formulazione vigente.


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