ECOINCENTIVI PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI – POSSIBILITA’ DI CUMULO CON LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA FINANZIARIA 2007
ECOINCENTIVI PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI – POSSIBILITA’ DI CUMULO CON LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA FINANZIARIA 2007
(Risoluzione 6/3/08, n. 7/DPF)
In mancanza di una disposizione che esplicitamente escluda tale possibilità, non sussistono ostacoli all’ammissibilità del cumulo degli ecoincentivi previsti dall’art. 29, commi 3 e 4, D.L. n. 248/2007 (D.L. Milleproroghe, convertito con modificazioni con la legge n. 31/2008) con quelli previsti dalla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 228, legge n. 296/2006), qualora si realizzino le due diverse condizioni prescritte dalla legge:
– (da un lato) l’acquisto di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno;
– (dall’altro) la dismissione di veicoli aventi un negativo impatto ambientale.
Benché del cumulo non si faccia menzione nelle norme dell’art. 29, D.L. n. 248/2007, tali disposizioni hanno tuttavia mantenuto fermo quanto prescritto dal comma 228 della legge Finanziaria 2007, dove la possibilità di cumulo era espressamente prevista, e (benché sia cessata l’efficacia dei commi 226 e 227), le nuove fattispecie disciplinate dal decreto Milleproroghe sono pressoché identiche a quelle previste da tali ultime disposizioni, ad eccezione di alcune modifiche che peraltro non intaccano le finalità delle norme agevolative in questione.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941