EMERGENZA COVID-19 – MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SUL TERRITORIO NAZIONALE – DPCM 2 MARZO 2021
Nel Supplemento Ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, è stato pubblicato il DPCM 2 marzo 2021 che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, sostituendo il precedente DPCM 14 gennaio 2021.
Le disposizioni del Decreto si applicano dal 6 marzo al 6 aprile 2021.
Tra le misure di interesse, che si applicano sull’intero territorio nazionale, si segnalano le seguenti:
- confermato l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali;
- ribadito l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tali previsioni sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;
- prorogato, fino al 27 marzo 2021, il divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- confermato l’obbligo di rispettare i contenuti dei Protocolli anticontagio, e in particolare del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, di cui agli Allegati 12 e 13 del DPCM in esame, nello svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali;
- confermata la raccomandazione volta a differenziare gli orari di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati;
- fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’art. 90 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai suddetti protocolli di cui agli allegati 12 e 13 del decreto medesimo.
Il Decreto ha, poi, previsto una ulteriore differenziazione delle misure restrittive applicabili a seconda del colore assegnato, con Ordinanza del Ministro della salute, a ciascuna Regione e/o zona (bianca, gialla, arancione e rossa).
In particolare, per quanto di interesse:
- con riferimento alla zona bianca, è stata prevista la cessazione delle misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività, nell’esercizio delle quali dovranno comunque essere applicate le misure anti contagio previste dal DPCM nonché dai protocolli e linee guida allegati riguardanti il settore di riferimento o in difetto settori analoghi;
- con riguardo alla zona gialla, è stato confermato il divieto di spostamento dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Restano, inoltre, sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. È, inoltre, fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Viene confermato che i corsi di formazione stessi, sia pubblici che privati, possono svolgersi solo con modalità a distanza. Tuttavia, è stabilito che sono consentiti in presenza, tra gli altri, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
Confermate, inoltre, le previsioni relative alle attività professionali, per le quali viene raccomandato che:
- esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità’ a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- nella c.d. zona arancione, ossia nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità, oltre alle limitazioni previste per la zona gialla, resta confermato anche il divieto di spostamento in entrata e in uscita, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti dal decreto in commento.
È vietato ogni spostamento con mezzi di trasposto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- nella zona rossa, infine, caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, oltre alle limitazioni previste per la zona gialla e arancione, è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto in commento.
Per quanto riguarda le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (art. 49), gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso in Italia dall’estero (art. 50) e gli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e/o l’obbligo di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso da determinati Paesi (art. 51), viene confermata l’applicazione di diverse misure sulla base della classificazione dei Paesi negli elenchi A-B-C-D-E, per l’identificazione dei quali si rinvia all’allegato 20 del DPCM di seguito riportato.
In via generale, viene confermato il divieto di spostamento per gli Stati e territori di cui all’elenco E dell’Allegato 20 al DPCM, nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato nei medesimi territori nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorra uno o più dei seguenti motivi:
- esigenze lavorative;
- assoluta urgenza;
- esigenze di salute;
- esigenze di studio;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea o di Stati parte dell’accordo di Schengen, di Andora, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
- ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari di soggetti di cui alla precedente lettera f);
- ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo o di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
- ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari di persone fisiche di cui alla precedente lettera h);
- ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una delle persone di cui alle precedenti lettere f) e h), con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva.
Le persone che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20, anche se asintomatiche, devono sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni. In tale caso, viene specificato che qualora vi sia necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza al lavoro, l’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvederanno a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica il soggetto è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e di fine.
In caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati o territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applica l’obbligo di attestare di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore precedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigienico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In mancanza di tale attestazione, il soggetto dovrà sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni.
È esonerato dall’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, fra gli altri:
- chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo allo scadere di tale termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e isolamento fiduciario;
- chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo allo scadere di tale termine, di lasciare immediatamente il territorio italiano, ovvero di sottoporsi a sorveglianza e isolamento fiduciario;
- i cittadini e residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati negli elenchi A, B, C e D dell’Allegato 20, che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni precedenti all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C;
- i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro alla propria residenza, domicilio o dimora;
- il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore.
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al testo del DPCM, di seguito allegato.
Allegati: DPCM_2 marzo 2021
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