Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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08.01.2021 - lavoro

DECRETO LEGGE MILLE PROROGHE – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO – DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2020 N. 183

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020, il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”.

Facendo riserva di fornire ulteriori chiarimenti, non appena disponibili, segnaliamo tra le disposizioni contenute nel Decreto, in vigore dal 31 dicembre scorso, per quanto di interesse, le seguenti:

  • proroga, al 31 dicembre 2021, dei lavori della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni (art. 11, comma 3);
  • sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della L. n. 335/1995, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, con ripresa a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (art. 11, comma 9);
  • proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, delle seguenti previsioni relative all’emergenza epidemiologica, contenute nell’Allegato 1 al medesimo decreto (art. 19):
    • utilizzo della procedura semplificata per attivare il lavoro agile, in assenza di accordi individuali, di cui all’art. 90, comma 3 e 4 della L. n. 34/2020 (punto 29, All. 1);
    • disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (punto 7, All. 1);
    • possibilità per tutti i lavoratori e i volontari che, nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, di considerare dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio; (punto 8, All. 1);
    • sorveglianza sanitaria eccezionale, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (punto 13, All. 1).

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda al testo del Decreto Legge.

Allegato:

D-L-31-dicembre-2020-n-183

Allegato-1-DL-183-31122020

 

 

 

 

 

 

 


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