EMERGENZA COVID-19 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – DECRETO LEGGE 5 GENNAIO 2021, N. 1
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-Legge n. 1 del 5 gennaio 2021, con il quale sono state introdotte ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il testo prevede, per quanto di interesse:
- per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, nell’ambito di tutto il territorio nazionale, il divieto di spostamento tra regioni o province autonome, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
- nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni che rientrano nella cosiddetta “zona rossa”, misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020).
Nell’intero periodo dal 7 al 15 gennaio 2021, continuano ad applicarsi, per quanto non previsto dal decreto-legge in commento, le misure contemplate dal quadro normativo consolidatosi a seguito dell’adozione dei diversi D.P.C.M. attuativi e che, salvo modifiche, corrispondono a quelle adottate, da ultimo, con il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020.
Infine, l’art. 3 del decreto-legge in esame conferma l’applicabilità, alle violazioni delle misure introdotte dal medesimo provvedimento d’urgenza, del sistema sanzionatorio stabilito dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, (convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35).
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