Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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08.01.2021 - lavoro

INPS – MASSIMALE CONTRIBUTIVO – CONTROLLI DISPOSTI DALL’ISTITUTO – MESSAGGIO 31 DICEMBRE 2020, N. 5062

Come noto, l’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede un massimale contributivo che costituisce il limite di valore annualmente rivalutato oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali.

Tale massimale interessa i lavoratori privi di anzianità contributiva riferibile a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 ovvero coloro che abbiano optato per il regime contributivo.

Per anzianità contributiva si deve intendere il complesso degli accrediti – pur se registrati in gestioni diverse – relativi a rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi (con versamenti di contributi, in tal caso, presso le rispettive casse di previdenza), in Italia o all’estero, entro il 31 dicembre 1995, inclusi i periodi di contribuzione figurativa o facoltativa, i riscatti, i trasferimenti gratuiti ed onerosi, nonché la contribuzione volontaria.

L’applicazione del suddetto massimale contributivo fa sì che la retribuzione eccedente il limite sia base imponibile unicamente per le contribuzioni minori.

Il calcolo del massimale opera quale parametro annuo indipendentemente dal numero dei rapporti di lavoro svolti nel corso dell’anno medesimo, sia simultanei che successivi, prescindendo dalle gestioni previdenziali cui affluisce la contribuzione obbligatoria.

Sotto questo aspetto, il concorso delle retribuzioni utili al raggiungimento del massimale, per quanto erogate da distinti datori di lavoro, segue un ordine cronologico, per cui, al fine di permettere una corretta applicazione delle aliquote, è lo stesso lavoratore che deve fornire al datore la documentazione relativa a compensi già riscossi in precedenza.

Solo per completezza, infine, ricordiamo come per opzione al sistema contributivo si intende la scelta  di passaggio, su base volontaria, al calcolo della pensione individuale secondo tale sistema, esercitata dal lavoratore interessato ed irrevocabile. L’esercizio della suddetta opzione determina l’applicabilità del limite del massimale a decorrere dal suo esercizio.

Con il messaggio qui in commento, l’Istituto ha comunicato l’avvio di una fase di controllo della corretta indicazione, tra il 2015 e il 2016, in UniEmens dell’imponibile eventualmente eccedente il predetto massimale.

In particolare, l’INPS ha riferito di aver individuato due tipologie di anomalia:

– lavoratori con imponibili annui inferiori al massimale contributivo per quella specifica annualità, ossia situazioni in cui sono state esposte eccedenze in maniera impropria, a fronte di imponibili che non ne giustificavano l’utilizzo;

– lavoratori il cui estratto conto evidenzia la presenza di contributi anteriori al 1° gennaio 1996, in assenza di opzione per il sistema contributivo, secondo le risultanze degli archivi in uso.

A detta dell’Istituto, i controlli, in linea di principio, in tutte le casistiche rappresentate, consentiranno di verificare se l’imponibile esposto come eccedente il massimale non sia successivamente mutato rispetto al momento dell’estrazione, ricostruendo l’intera storia contributiva del lavoratore nell’anno e l’eventuale presenza di imponibili associati ad altre matricole.

Inoltre, le Sedi territoriali dell’Istituto procederanno a una nuova verifica circa la presenza, per i lavoratori interessati, di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996 e dell’opzione per il sistema contributivo, anche alla luce di eventuali provvedimenti di riscatto o ricongiunzione intervenuti successivamente al periodo preso in considerazione.

Se all’esito dei descritti controlli l’operatore dovesse vedere confermata la presenza di anzianità contributiva antecedente la data del 1° gennaio 1996 e/o l’assenza di esercizio dell’opzione per il sistema contributivo, la Struttura territoriale potrà procedere al recupero dei contributi non versati applicando l’aliquota IVS piena, previa diffida da inviare all’impresa attraverso il Fascicolo Elettronico del Contribuente e concedendo al datore di lavoro 90 giorni per presentare controdeduzioni o procedere al pagamento della somma determinata dall’Istituto.

Al riguardo, l’INPS ha da ultimo precisato che, nel caso in cui fossero presenti più datori di lavoro durante il medesimo anno, la diffida andrà indirizzata nei confronti del datore di lavoro presso cui si è effettivamente verificato il superamento del massimale erroneamente esposto come eccedenza secondo la competenza per matricola.

 

Allegato:

INPS Messaggio n. 5062 del 31_12_2020

 

 

 

 

 


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