Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
Tel. 030.399133 - Email: sara.meschini@ancebrescia.it
24.12.2020 - lavori pubblici

CATEGORIA OS32 – L’OPERATORE ECONOMICO PRIVO DELLA QUALIFICAZIONE IN TALE CATEGORIA SCORPORABILE PUÒ ESEGUIRE TALI LAVORI, SE QUALIFICATO NELLA CATEGORIA PREVALENTE PER L’INTERO IMPORTO DELL’APPALTO

(Consiglio di  Stato, Sezione V, 17 dicembre 2020, n. 8096)

L’ineseguibilità dell’appalto, e la conseguente necessità di ricorrere al subappalto, da parte di operatori privi della qualifica obbligatoria, non è predicabile nei confronti della categoria super-specialistica OS32, relativa alle strutture in legno.

Pertanto, secondo quanto sancito nella sentenza n. 8096 del 2020 del Consiglio di Stato, è legittima la partecipazione dell’impresa alla gara, in cui sia prevista la categoria la OS32, anche laddove sia qualificata SOA nella sola categoria prevalente per una classifica che copre l’intero importo dei lavori oggetto dell’appalto, ciò tenuto conto anche dell’aumento del quinto.

Infatti, la qualificazione dell’aggiudicataria per una classifica superiore all’importo globale dei lavori consente di applicare l’art. 92, co. 1, del Regolamento, secondo cui gli eventuali requisiti relativi alle categorie scorporabili, non posseduti dall’impresa, devono essere inputati con riferimento alla categoria prevalente.

Ciò posto, la categoria OS32, benché elencata dal decreto MIT n. 248/2016 tra le c.d. “super-specialistiche” o SIOS, nei confronti delle quali l’avvalimento non è consentito ed il subappaltò è limitato al 30% del relativo valore, nondimeno tale categoria non rientra tra quelle “a qualificazione obbligatoria” ossia tra le categorie che «non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni» (vedi, da ultimo, art. 12, co. 2, lett. “b” del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla l. n. 80/2014).

Ne consegue che seppure di natura super-specialistica, i lavori concernenti le strutture in legno di cui alla categoria OS32 non sono a qualificazione obbligatoria, per cui in base all’art. 92 citato (tuttora vigente in base alla norma transitoria prevista dall’art. 216, co. 14, del Codice) l’operatore economico privo della qualificazione in tale categoria scorporabile può eseguire tali lavori, se qualificato nella categoria prevalente per l’intero importo dell’appalto.

 

In allegato:
Consiglio di Stato, V, 17 dicembre 2020, n. 8096

 

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941