RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
(D.M. Ministero economia e finanze 26/10/2007, G.U. 31/12/2007, n. 302)
Il Ministero dell’Economia e delle finanze – di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico – ha dettato alcune disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, comma 349, legge n. 296/2006.
Il provvedimento, in particolare, modifica il D.M. 19 febbraio 2007 (che ha definito le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella legge Finanziaria 2007), raccogliendo alcune segnalazioni pervenute dagli operatori del settore in ordine ad alcune criticità concernenti la concreta attuazione delle agevolazioni fiscali in parola:
– tecnico abilitato è qualsiasi soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali (non più solo agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali);
– l’asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari deve specificare il rispetto del seguente requisito: che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro della UE o della Svizzera.
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