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24.12.2020 - lavoro

EMERGENZA COVID-19 – ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I RISCHI SANITARI – DECRETO LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 172

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicembre 2020, il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, con il quale vengono introdotte ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Il decreto, in vigore dallo scorso 19 dicembre, ferme restando le disposizioni già introdotte dal Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 (v. Newsletter n. 42/2020 del 12/12/2020), introduce ulteriori limitazioni in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.

In particolare, la norma, per quanto di interesse per le imprese, prevede che:

  • nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (ossia nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (v. Newsletter n. 42/2020 del 12/12/2020) per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Durante il suddetto periodo, sono consentiti gli spostamenti in presenza delle consuete cause eccettuative, ossia comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, tutte attestabili tramite autodichiarazione.

 

Allegato:

D-L-18-dicembre-2020-n-172

 

 


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