TUTELA DELLA PRIVACY – D. LGS. 196/2003 – UTILIZZO DI INTERNET, POSTA ELETTRONICA E TELEFONI DA PARTE DEI LAVORATORI – PREDISPOSIZIONE DI UN REGOLAMENTO AZIENDALE
TUTELA DELLA PRIVACY – D. LGS. 196/2003 – UTILIZZO DI INTERNET, POSTA ELETTRONICA E TELEFONI DA PARTE DEI LAVORATORI – PREDISPOSIZIONE DI UN REGOLAMENTO AZIENDALE
Alla luce del provvedimento adottato il 1° marzo scorso dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (cfr. Not. n. 5/2007), e della necessità di contemperare da una parte l’esigenza dei lavoratori di tutelare il proprio diritto alla riservatezza e dall’altra quello dei datori di lavoro di operare controlli sull’utilizzo dei mezzi informatici, anche al fine di garantire l’impresa medesima da eventuali rischi di usi impropri di tali strumenti Confindustria, unitamente ad alcune associazioni di categoria, tra le quali l’Ance, ha elaborato una bozza di regolamento recante le modalità di utilizzo dei sistemi informatici.
Tale bozza rappresenta, pertanto, un utile strumento per le imprese al fine di adottare misure che, in linea con l’attuale normativa in materia di privacy e nel rispetto dei limiti riconosciuti dall’ordinamento al potere di controllo dei datori si lavoro, riescano a tutelare i datori stessi dalle conseguenze gravose soprattutto in termini sanzionatori.
L’Autorità Garante, però, interpellata per un parere tecnico sul documento, nonostante numerosi solleciti non si è ad oggi ancora espressa.
Si ritiene tuttavia che, nelle more, possa essere utile fornire il documento in parola alle imprese, sul presupposto che lungi dall’essere vincolante, potrà essere discrezionalmente adottato e utilizzato secondo le caratteristiche e le esigenze tecnico produttive e organizzative proprie di ogni singola realtà aziendale.
(Il presente regolamento è stato redatto tenendo conto delle linee Guida del Garante della Privacy emanate con delibera n. 13 del 1° marzo 2007.
In quanto schema di regolamento, ciascuna impresa interessata dovrà adattarlo alla propria specifica realtà; le note, riportate in corsivo tra parentesi nel regolamento, facilitano la comprensione delle varie parti dello stesso, ma nella versione finale predisposta dall’impresa, per essere resa operativa al suo interno, non dovranno ovviamente apparire).
Regolamento per l’utilizzo dei sistemi informatici di (nome azienda)
(Si ricorda che il regolamento ha lo scopo di informare gli interessati anche sulle eventuali finalità e modalità del controllo e sulle specifiche tecnologie adottate per effettuarlo. Particolare attenzione dovrà essere prestata all’attività di controllo della navigazione internet qualora, mediante l’individuazione dei contenuti dei siti visitati, si determini un trattamento di dati sensibili per i quali va sempre rispettato il principio dell’indispensabilità (art. 26, 4° comma Iett. c) del codice).
Indice.
Premessa.
1. Entrata in vigore del regolamento e pubblicità.
2. Campo di applicazione del regolamento.
3. Utilizzo del Personal Computer.
4. Gestione ed assegnazione delle credenziali di autenticazione.
5. Utilizzo della rete di
. (nome azienda).
6. Utilizzo e conservazione dei supporti rimovibili.
7. Utilizzo di PC portatili.
8. Uso della posta elettronica.
9. Navigazione in Internet.
10. Protezione antivirus.
11. Utilizzo dei telefoni, fax e fotocopiatrici aziendali.
12. Osservanza delle disposizioni in materia di Privacy.
13. Accesso ai dati trattati dall’utente.
14. Sistema di controlli graduali.
15. Sanzioni.
16 Aggiornamento e revisione.
Premessa.
La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche e, in particolare, il libero accesso alla rete Internet dai Personal Computer, espone
(nome azienda) e gli utenti (dipendenti e collaboratori della stessa) a rischi di natura patrimoniale, oltre alle responsabilità penali conseguenti alla violazione di specifiche disposizioni di legge (legge sul diritto d’autore e legge sulla privacy, fra tutte), creando evidenti problemi alla sicurezza ed all’immagine dell’Azienda stessa.
Premesso quindi che l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche deve sempre ispirarsi al principio della diligenza e correttezza, comportamenti che normalmente si adottano nell’ambito dei rapporti di lavoro.
(nome azienda) ha adottato un Regolamento interno diretto ad evitate che comportamenti inconsapevoli possano innescate problemi o minacce alla Sicurezza nel trattamento dei dati.
Le prescrizioni di seguito previste si aggiungono ed integrano le specifiche istruzioni già fornite a tutti gli incaricati in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n 196 e del Disciplinare tecnico (Allegato B al citato decreto legislativo) contenente le misure minime di sicurezza, nonché integrano le informazioni già fornite agli interessati in ordine alle ragioni e alle modalità dei possibili controlli o alle conseguenze di tipo disciplinare in caso di violazione delle stesse.
Considerato inoltre che
(nome azienda), nell’ottica di uno svolgimento proficuo e più agevole della propria attività, ha da tempo deciso di mettere a disposizione dei propri collaboratori che ne necessitassero per il tipo di finzioni svolte, telefoni e mezzi di comunicazione efficienti (computer portatili, telefoni cellulari, etc.), sono state inserite nel regolamento alcune clausole relative alle modalità ed i doveri che ciascun collaboratore deve osservare nellutilizzo ditale strumentazione.
1. Entrata in vigore del regolamento e pubblicità
1.1 Il nuovo regolamento entrerà in vigore il
. Con l’entrata in vigore del presente regolamento tutte le disposizioni in precedenza adottate in materia, in qualsiasi forma comunicate, devono intendersi abrogate e sostituite dalle presenti.
1.2 Copia del regolamento, oltre ad essere affisso nella bacheca aziendale, verrà consegnato a ciascun dipendente.
(La consegna di una copia a ciascun collaboratore è una scelta facoltativa del datore di lavoro: in caso di consegna a mano, la premessa del presente regolamento può anche essere riportata in un’eventuale lettera di accompagnamento. Sì ricorda infatti che ai sensi dell’art. 7 Legge n. 300/1970 l’unico obbligo a carico del datore di lavoro, ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, è quello di dare adeguata pubblicità delle norme mediante l’affissione in luogo accessibile a tutti: per poter agire disciplinarmente nei confronti del dipendente, il regolamento dovrà pertanto essere affisso in luogo accessibile a tutti.
Si rammenta che il potere disciplinare non può comunque essere esercitato nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi, dei collaboratori a progetto e dei tirocinanti, mentre nei confronti dei lavoratori somministrati (ex interinali) va esercitato per il tramite dell’agenzia di somministrazione).
2. Campo di applicazione del regolamento
2.1 Il nuovo regolamento si applica a tuffi i dipendenti, senza distinzione di ruolo e/o livello, nonché a tutti i collaboratori dell’azienda a prescindere dal rapporto contrattuale con la stessa intrattenuto (lavoratori somministrati, collaboratore a progetto, in stage, ecc.).
2.2 Ai fini delle disposizioni dettate per l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche, per utente deve intendersi ogni dipendente e collaboratore (collaboratore a progetto, in stage, agente, ecc) in possesso di specifiche credenziali di autenticazione Tale figura potrà anche venir indicata quale incaricato del trattamento.
3. Utilizzo del Personal Computer
3.1 Il Personal Computer affidato all’utente è uno strumento di lavoro. Ogni utilizzo non inerente all’attività lavorativa è vietato perché può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza. Il personal computer deve essere custodito con cura evitando ogni possibile forma di danneggiamento.
3.2 Il personal computer dato in affidamento all’utente permette l’accesso alla rete di
(nome azienda) solo attraverso specifiche credenziali di autenticazione come meglio descritto al successivo punto 4 del presente Regolamento.
3.3
. (nome azienda) rende noto che il personale incaricato che opera presso il servizio Information and Communication Tecnology (nel seguito per brevità Servizio ICT) della stessa
(nome azienda) (o altra figura aziendale preposta alla gestione del sistema informatico aziendale, indipendentemente da una sua nomina a Responsabile della privacy ai sensi dell’axt. 29 del D.lgs. 196/2003. Nel caso la gestione del sistema ICT (o di alcune fasi di esso) siano affidate a terzi, saranno adottate idonee clausole contrattuali volte a formalizzare l’attribuzione delle relative responsabilità) è stato autorizzato a compiere interventi nel sistema informatico aziendale diretti a garantire la sicurezza e la salvaguardia del sistema stesso, nonché per ulteriori motivi tecnici e/o manutentivi (ad es aggiornamento/sostituzione/implementazione di programmi, manutenzione hardware etc.) Detti interventi, in considerazione dei divieti di cui ai successivi punti nn. 8.2 e 9 1, potranno anche comportare l’accesso in qualunque momento, ai dati trattati da ciascuno, ivi compresi gli archivi di posta elettronica, nonché alla verifica sui siti internet acceduti dagli utenti abilitati alla navigazione esterna. La stessa facoltà, sempre ai tini della sicurezza del sistema e per garantire la normale operatività dell’Azienda, si applica anche in caso di assenza prolungata od impedimento dell’utente.
3.4 Il personale incaricato del servizio ICT ha la facoltà di collegarsi e visualizzare in remoto il desktop delle singole postazioni PC al fine di garantire l’assistenza tecnica e la normale attività operativa nonché la massima sicurezza conto virus, spyware, malware, etc., L’intervento viene effettuato esclusivamente su chiamata dell’utente o, in caso di oggettiva necessità, a seguito della rilevazione tecnica di problemi nel sistema informatico e telematico. In quest’ultimo caso, e sempre che non si pregiudichi la necessaria tempestività ed efficacia dell’intervento, verrà data comunicazione della necessità dell’intervento stesso.
3.5 Non è consentito l’uso di programmi diversi da quelli ufficialmente installati dal personale del Servizio ICT per conto della
(nome azienda) né viene consentito agli utenti di installare autonomamente programmi provenienti dall’esterno, sussistendo infatti il grave pericolo di introdurre Virus informatici e/o di alterare la funzionalità delle applicazioni software esistenti. L’inosservanza della presente disposizione espone la stessa
. (nome azienda) a gravi responsabilità civili; si evidenzia inoltre che le violazioni della normativa a tutela dei diritti d’autore sul software che impone la presenza nel sistema di software regolarmente licenziato, o comunque libero e quindi non protetto dal diritto d’autore, vengono sanzionate anche penalmente.
3.6 Salvo preventiva espressa autorizzazione del personale del Servizio ICT, non è consentito all’utente modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC né procedere ad installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem.
3.7 Ogni utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, avvertendo immediatamente il personale del Servizio ICT nel caso in cui siano rilevati virus ed adottando quanto previsto dal successivo punto 10 del presente Regolamento relativo alle procedure di protezione antivirus.
3.8 Il Personal Computer deve essere spento ogni sera prima di lasciare gli uffici o in caso di assenze prolungate dall’ufficio o in caso di suo inutilizzo. In ogni caso, lasciare un elaboratore incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l’indebito uso (una modalità automatica che evita di lasciare incustodito il pc, anche in caso di mancato spegnimento da parte dell’utente è quello di adottare il savescreen a tempo con obbligo di reintrodurre la password per l’accesso).
4. Gestione ed assegnazione delle credenziali di autenticazione
4.1 Le credenziali di autenticazione per l’accesso alla rete vengono assegnate dal personale dei Servizio XCI, previa formale richiesta del Responsabile dell’ufficio/area nell’ambito del quale verrà inserito ed andrà ad operare il nuovo utente. Nel caso di collaboratori a progetto e coordinati e continuativi la preventiva richiesta, se necessaria, verrà inoltrata direttamente dalla Direzione aziendale (ovvero . dal Responsabile dell’ufficio/area con il quale il collaboratore si coordina nell’espletamento del proprio incarico).
4.2 Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione dell’utente (user id), assegnato dal Servizio ICT, associato ad una parola chiave (password) riservata che dovrà venir custodita dall’incaricato con la massima diligenza e non divulgata. Non è consentita l’attivazione della password di accensione (bios), senza preventiva autorizzazione da parte del Servizio ICT.
4.3 La parola chiave, formata da lettere (maiuscole o minuscole) e/o numeri, anche in combinazione fra loro, deve essere composta da almeno otto caratteri e non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato.
4.4 È necessario procedere alla modifica della parola chiave a cura dell’utente, incaricato del trattamento, al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi (Ogni tre mesi nel caso invece di trattamento di dati sensibili attraverso l’ausilio di strumenti elettronici). (In molti sistemi la comunicazione di variazione può essere generata dallo stesso sistema informatico all’ano della modifica, con invio di e-mail automatica al custode; molti sistemi permettono di temporizzare la validità delle password e, quindi, di bloccare l’accesso al personale computer e/o al sistema, qualora non venga autonomamente variata dall’incaricato entro i termini massimi: in questi casi, vanno adattate le istruzioni contenute nel presente regolamento, eliminando, tra l’albo l’onere di comunicazione della variazione al custode delle credenziali).
4.5 Qualora la parola chiave dovesse venir sostituita, per decorso del termine sopra previsto e/o in quanto abbia perduto la propria riservatezza, si procederà in tal senso d’intesa con il personale del Servizio ICT.
4.6 Soggetto preposto alla custodia delle credenziali di autenticazione è il personale incaricato del Servizio ICT di
.(nome azienda).
5. Utilizzo della rete di
. (nome azienda)
5.1 Per l’accesso alla rete di
. (nome azienda) ciascun utente deve essere in possesso della specifica credenziale di autenticazione.
5.2 È assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con un codice d’identificazione utente diverso da quello assegnato. Le parola chiave d’ingresso alla rete ed ai programmi sono segrete e vanno comunicate e gestite secondo le procedure impartite.
5.3 Le cartelle utenti presenti nei server di
. (nome azienda) sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto qualunque file che non sia legato all’attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità. Su queste unità vengono svolte regolari attività di controllo, amministrazione e back up da parte del personale del Servizio ICT. (Eventuale: Si ricorda che tutti i dischi o altre unità di memorizzazione locali (es. disco C interno PC) non sono soggette a salvataggio da parte del personale incaricato del Servizio ICT. La responsabilità del salvataggio dei dati ivi contenuti è pertanto a carico del singolo utente).
5.4 Il personale del Servizio ICT può in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la Sicurezza sia sui PC degli incaricati sia sulle unità di rete.
5.5 Risulta opportuno che, con regolare periodicità (almeno ogni tre mesi), ciascun utente provveda alla pulizia degli archivi, con cancellazione dei file obsoleti o inutili. Particolare attenzione deve essere prestata alla duplicazione dei dati, essendo infatti necessario evitate un’archiviazione ridondante.
6. Utilizzo e conservazione dei supporti rimovibili
6.1 Tutti i supporti magnetici rimovibili (dischetti, CD e DVD riscrivibili, supporti USB, ecc), contenenti dati sensibili nonché informazioni costituenti know-how aziendale, devono essere trattati con particolare cautela onde evitare che il loro contenuto possa essere trafugato o alterato e/o distrutto o, successivamente alla cancellazione, recuperato.
6.2 Al fine di assicurare la distruzione e/o inutilizzabilità di supporti magnetici rimovibili contenenti dati sensibili, ciascun utente dovrà contattare il personale del Servizio ICT e seguire le istruzioni da questo impartite.
6.3 In ogni caso, i supporti magnetici contenenti dati sensibili devono essere dagli utenti adeguatamente custoditi in armadi chiusi.
6.4 E’ vietato l’utilizzo di supporti rimovibili personali.
6.5 L’utente è responsabile della custodia dei supporti e dei dati aziendali in essi contenuti.
7. Utilizzo di PC portatili
7.1 L’utente è responsabile del PC portatile assegnatogli dal Servizio ICT e deve custodirlo con diligenza sia durante gli spostamenti sia durante l’utilizzo nel luogo di lavoro.
7.2 Ai PC portatili si applicano le regole di utilizzo previste dal presente regolamento, con particolare attenzione alla rimozione di eventuali file elaborati prima della riconsegna.
7.3 I PC portatili utilizzati all’esterno, in caso di allontanamento, devono essere custoditi con diligenza, adottando tutti i provvedimenti che le circostanze rendono necessari per evitare danni o sottrazioni.
7.4 Tali disposizioni si applicano anche nei confronti di incaricati esterni quali agenti, forza vendita, ecc..
8. Uso della posta elettronica
8.1 La casella di posta elettronica assegnata all’utente è uno strumento di lavoro. Le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse.
8.2 È fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica nomecognome@nomeazienda.it (ovvero potrà essere realizzato un sistema di indirizzi di posta elettronica condivisi tra più utenti (esempio: ufficiovendite@nomeazienda.it, ufficiotecnico@nomeazienda.it al posto di un sistema basato sull’identità personale) per motivi diversi da quelli strettamente legati all’attività lavorativa. In questo senso, a titolo puramente esemplificativo, l’utente non potrà utilizzare la posta elettronica per:
– l’invio e/o il ricevimento di allegati contenenti filmati o brani musicali (es.mp3) non legati all’attività lavorativa;
– l’invio e/o il ricevimento di messaggi personali o per la partecipazione a dibattiti, aste on line, concorsi, forum o mailing-list;
– la partecipazione a catene telematiche (o di Sant’Antonio). Se si dovessero peraltro ricevere messaggi di tale tipo, si deve comunicai lo immediatamente al personale del Servizio ICT. Non si dovrà in alcun caso procedere all’apertura degli allegati a tali messaggi.
8.3 La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e soprattutto allegati ingombranti (sarebbe opportuno introdurre un limite massimo della dimensione del database di posta: ad es 200 MB).
8.4 Ogni comunicazione inviata o ricevuta che abbia contenuti rilevanti o contenga impegni contrattuali o precontrattuali per
(nome azienda) ovvero contenga documenti da considerarsi riservati in quanto contraddistinti dalla dicitura strettamente riservati o da analoga dicitura, deve essere visionata od autorizzata dal Responsabile d’ufficio.
8.5 È possibile utilizzare la ricevuta di ritorno per avere la conferma dell’avvenuta lettura del messaggio da parte del destinatario, Si evidenzia però che le comunicazioni ufficiali, da inviarsi mediante gli strumenti tradizionali (fax, posta
.), devono essere autorizzate e firmate dalla Direzione Generale e/o dai Responsabili di ufficio, a seconda del loro contenuto e dei destinatari delle stesse.
8.6 È obbligatorio porre la massima attenzione nell’aprire i file attachements di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web o Ftp non conosciuti).
8.7 Al fine di garantire la funzionalità del servizio di posta elettronica aziendale e di ridurre al minimo l’accesso ai dati, nel rispetto del principio di necessità e di proporzionalità, il sistema, in caso di assenze programmate (ad es. per ferie o attività di lavoro fuori sede dell’assegnatario della casella) invierà automaticamente messaggi di risposta contenenti le coordinate di posta elettronica di un altro soggetto o altre utili modalità di contatto della struttura. In tal caso, la funzionalità deve essere attivata dall’utente.
8.8 In caso di assenza non programmata (ad es. per malattia) la procedura – qualora non possa essere attivata dal lavoratore avvalendosi del servizio webmail entro due giorni – verrà attivata a cura dell’azienda.
8.9 Sarà comunque consentito al superiore gerarchico dell’utente o, comunque, sentito l’utente, a persona individuata dall’azienda, accedere alla casella di posta elettronica dell’utente per’ ogni ipotesi in cui si renda necessario (ad es.: mancata attivazione della funzionalità di cui al punto 8.7; assenza non programmata ed impossibilità di attendere i due giorni di cui al punto 8.8).
8.10 Il personale del servizio ICT, nell’impossibilità di procedere come sopra indicato e nella necessità di non pregiudicare la necessaria tempestività ed efficacia dell’intervento, potrà accedere alla casella di posta elettronica per le sole finalità indicate al punto 3.3 (l’accesso ai contenuti della corrispondenza nella casella di posta elettronica avviene esclusivamente in caso di assenza prolungata od impedimento dell’utente secondo quanto prescritto dal punto 10 del disciplinare tecnico legato al codice).
8.11 Il Al fine di ribadire agli interlocutori la natura esclusivamente aziendale della casella di posta elettronica, i messaggi devono contenere un avvertimento standardizzato nel quale sia dichiarata la natura non personale dei messaggi stessi precisando che, pertanto, il personale debitamente incaricato della
potrà accedere al contenuto del messaggio inviato alla stessa casella secondo le regole fissate nella propria policy aziendale.
9. Navigazione in Internet
9.1. Il PC assegnato al singolo utente ed abilitato alla navigazione in Internet costituisce uno strumento aziendale utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa. E’ quindi assolutamente proibita la navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all’attività lavorativa.
9.2 In questo senso, a titolo puramente esemplificativo, l’utente non potrà utilizzare internet per:
– l’upload o il download di software gratuiti (freeware) e shareware, nonché l’utilizzo di documenti provenienti da siti web o http, se non strettamente attinenti all’attività lavorativa (fumati e musica) e previa verifica dell’attendibilità dei siti in questione (nel caso di dubbio, dovrà venir a tal fine contattato il personale del Servizio ICT);
– l’effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili, fatti salvi i casi direttamente autorizzati dalla Direzione Generale (o eventualmente dal Responsabile d’ufficio e/o del Servizio ICT) e comunque nel rispetto delle normali procedure di acquisto;
– ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano strettamente legati all’attività lavorativa;
– la partecipazione a Forum non professionali, l’utilizzo di chat line (esclusi gli strumenti autorizzati), di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest books anche utilizzando pseudonimi (o nicknames) se non espressamente autorizzati dal Responsabile d’ufficio;
– l’accesso, tramite internet, a caselle webmail di posta elettronica personale (ovvero, in alternativa, se viene prevista dall’azienda la possibilità di accedere a caselle webmail di posta elettronica personale al di fuori dell’orario di lavoro si potrà dire. – accesso, tramite internet, a caselle webmail di posta elettronica personale durante l’orario di lavoro, venendo pertanto consentito all’utente di accedervi nelle ore extralavorative. Nel qual caso, l’utente dovrà comunque porre la massima attenzione nell’aprire i file attachements di posta elettronica prima del loro utilizzo).
9.3 Al fine di evitare la navigazione in siti non pertinenti all’attività lavorativa
(nome azienda) rende peraltro nota l’adozione di uno specifico sistema di blocco o filtro automatico che prevengano determinate operazioni quali l’upload o l’accesso a determinati siti inseriti in una black list (indicare eventualmente in modo più dettagliato il sistema a tal fine utilizzato. Si evidenzia, comunque, che l’utilizzo di sistemi automatizzati preventivi diretti a filtrare l’accesso bloccando determinate categorie di siti potrebbe a volte non rivelarsi del tutto idoneo alla piena ed efficace fruizione del sistema informatico e delle modalità di navigazione, rallentandone in modo rilevante la funzionalità: in questa ipotesi pertanto, si renderebbero necessari controlli successìyi all’attività di navigazione diretti a tutelare l’azienda ed i suoi responsabili da responsabilità anche penali connesse a reati commessi con modalità informatiche e telematiche).
9.4 Gli eventuali controlli, compiuti dal personale incaricato del Servizio ICT ai sensi del precedente punto 3 3, potranno avvenire mediante un sistema di controllo dei contenuti (Proxy server) o mediante file di log della navigazione svolta. Il controllo sui file di log non è continuativo ed i file stessi vengono conservati non oltre
. (deve essere definita una durata massima di conservazione che, in base al principio di pertinenza temporale del trattamento (art. 11 del Codice) sia effettivamente congrua e giustificabile alla luce delle esigenze tecniche di gestione del sistema informatico) ossia il tempo indispensabile per il corretto perseguimento delle finalità organizzative e di sicurezza dell’azienda.
10. Protezione antivirus
10.1 Il sistema informatico di
. (nome azienda) è protetto da software antivirus aggiornato quotidianamente. Ogni utente deve comunque tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico aziendale mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo.
10.2 Nel caso il software antivirus rilevi la presenza di un virus, l’utente dovrà immediatamente sospendere ogni elaborazione in corso senza spegnere il computer nonché segnalare prontamente l’accaduto al personale del Servizio ICT.
10.3 Ogni dispositivo magnetico di provenienza esterna all’Azienda dovrà essere verificato mediante il programma antivirus prima de! suo utilizzo e, nel caso venga rilevato un virus, dovrà essere prontamente consegnato al personale del Servizio ICT.
11. Utilizzo dei telefoni, fax e fotocopiatrici aziendali
11.1 Il telefono aziendale affidato all’utente è uno strumento di lavoro. Ne viene concesso l’uso esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa, non essendo quindi consentite comunicazioni a carattere personale o comunque non strettamente inerenti l’attività lavorativa stessa. La ricezione o l’effettuazione di telefonate personali è consentito solo nel caso di comprovata necessità ed urgenza, mediante il telefono fisso aziendale a disposizione (indicare l’ufficio, il reparto in cui è collocato il telefono).
11 2 Qualora venisse assegnato un cellulare aziendale all’utente, quest’ultimo sarà responsabile del suo utilizzo e della sua custodia Al cellulare aziendale si applicano le medesime regole sopra previste per l’utilizzo del telefono aziendale: in particolare è vietato l’utilizzo dei telefono cellulare messo a disposizione per inviare o ricevere SMS o MMS di natura personale o comunque non pertinenti rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa. L’eventuale uso promiscuo (anche per fini personali) del telefono cellulare aziendale è possibile soltanto in presenza di preventiva autorizzazione scritta e in conformità delle istruzioni al riguardo impartite dal personale del Servizio ICT.
11.3 È vietato l’utilizzo dei fax aziendali per fini personali, tanto per spedire quanto per ricevere documentazione, salva diversa esplicita autorizzazione da parte del Responsabile di ufficio.
11.4 È vietato l’utilizzo delle fotocopiatrici aziendali per tini personali, salvo preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Responsabile di ufficio.
12. Osservanza delle disposizioni in materia di Privacy
12.1 È obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di Privacy e di misure minime di sicurezza, come indicato nella lettera di designazione ad incaricato del trattamento dei dati ai sensi del Disciplinare tecnico allegato al D.Lgs. n. 196/2003.
13. Accesso ai dati trattati dall’utente
13.1 Oltre che per motivi di sicurezza del sistema informatico, anche per motivi tecnici e/o manutentivi (ad esempio, aggiornamento/sostituzione/implementazione di programmi, manutenzione hardware, etc
.) o per finalità di controllo e programmazione dei costi aziendali (ad esempio, verifica costi di connessione ad internet, traffico telefonico, etc), comunque estranei a qualsiasi finalità di controllo dell’attività lavorativa, è facoltà della Direzione Aziendale, tramite il personale del Servizio ICT o addetti alla manutenzione, accedere direttamente, nel rispetto della normativa sulla privacy, a tutti gli strumenti informatici aziendali e ai documenti ivi contenuti, nonché ai tabulati del traffico telefonico.
14. Sistemi di controlli graduali
14.1 In caso di anomalie, il personale incaricato del servizio ICT effettuerà controlli anonimi che si concluderanno con un avvisi generalizzati diretti ai dipendenti dell’area o del settore in cui è stata rilevata l’anomalia, nei quali si evidenzierà l’utilizzo irregolare degli strumenti aziendali e si inviteranno gli interessati ad attenersi scrupolosamente ai compiti assegnati e alle istruzioni impartite. Controlli su base individuale potranno essere computi solo in caso di successive ulteriori anomalie.
14.2 In alcun caso verranno compiuti controlli prolungati, costanti o indiscriminati.
15. Sanzioni
15.1 È fatto obbligo a tutti gli utenti di osservare le disposizioni portate a conoscenza con il presente rego1amento Il mancato rispetto o la violazione delle regole sopra ricordate è perseguibile nei confronti del personale dipendente con provvedimenti disciplinari e risarcitori previsti dal vigente CCNL
. (indicare il contratto collettivo applicato), nonché con tutte le azioni civili e penali consentite. (Si rammenta che il potere disciplinare non può comunque essere esercitato nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi, dei collaboratori a progetto e dei tirocinanti, mentre nei confronti dei lavoratori somministrati (ex interinali) va esercitato per il tramite dell’agenzia di somministrazione. Con riferimento ai collaboratori, qualora questi per l’espletamento del loro incarico si servissero degli strumenti aziendali considerati dal Regolamento, si propone di prevedere nell’ambito del contratto a progetto l’obbligo per il collaboratore di rispettare il Regolamento in questione, con diritto della Committente, nei casi di violazione di particolare gravità, di risolvere il contratto stesso).
16. Aggiornamento e revisione
16.1 Tutti gli utenti possono propone, quando ritenuto necessario, integrazioni motivate al presente Regolamento Le proposte verranno esaminate dalla Direzione Generale.
16.2 Il presente Regolamento è soggetto a revisione con frequenza annuale.
data .
La Direzione.
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