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27.11.2020 - tributi

BONUS FACCIATE – AGEVOLABILI ANCHE “ALTANE” E VENEZIANE

Il Bonus facciate spetta anche per il rifacimento delle cd. “altane” veneziane. Questo tipo di intervento, infatti, incidendo su elementi architettonici percepibili dal suolo pubblico, contribuisce al decoro urbano nel pieno rispetto della ratio della norma agevolativa che ha introdotto la detrazione per il recupero delle facciate esterne degli edifici. Confermata, sia per il Superbonus al 110% che per il Bonus Facciate, la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, in caso di regime “forfettario”.

Queste precisazioni sono contenute nella Risposta ad Interpello n. 543 del 12 novembre 2020 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti al contribuente “forfetario” che intendeva fruire dell’Ecobonus, nella versione potenziata, e del Bonus Facciate [1], in relazione a interventi effettuati sia sulle parti comuni (intonaci e facciata) di un edificio che sulla propria unità immobiliare.

In particolare, l’istante chiedeva se:

  • aderendo al regime forfetario, avrebbe potuto fruire dei bonus tramite cessione del credito o sconto in fattura
  • anche il rifacimento dell’altana veneziana rientrasse tra le fattispecie agevolate con il Bonus Facciate.

Si ricorda, sul punto, che l’art.121 del “Decreto Rilancio” ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, secondo le modalità stabilite dai Provvedimenti n.283847 dell’8 agosto 2020 e n.326047 del 12 ottobre 2020.

Per quanto riguarda il primo quesito relativo alla possibilità, per il contribuente che adotta il regime “forfettario” di fruire di queste opzioni, l’Agenzia delle Entrate richiama la C.M. 24/E/2020, per ricordare che il Superbonus, nella forma della detrazione diretta, non è applicabile per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati, tra l’altro, ad imposta sostitutiva, come accade per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e che aderiscono al predetto regime forfetario [2].

Tuttavia, per i medesimi soggetti, precisa l’Agenzia, l’agevolazione viene riconosciuta sotto forma di sconto sul corrispettivo, e della cessione del credito [3].

Infatti, ai fini dell’esercizio dell’opzione per tali due modalità alternative di fruizione del beneficio non rileva la circostanza che l’IRPEF non sia dovuta, tenuto conto che lo sconto in fattura e la cessione del credito hanno proprio l’obiettivo di incentivare gli interventi di efficientamento energetico ed antisismico.

Dunque, anche nel caso di specie viene ammessa la possibilità per il contribuente c.d. “forfetario”, pur nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge per godere delle agevolazioni (Ecobonus nella forma potenziata e Bonus facciate), la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito, relativo alla possibilità di godere del Bonus facciate anche in relazione alle spese per interventi sull’elemento architettonico cosiddetto “altana veneziana”, l’Agenzia ricorda la ratio della norma agevolativa, che è quella di “incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici”.

Questa considerazione induce l’Amministrazione a concludere che essendo la “altana veneziana” un elemento “architettonico aggiunto […] chiaramente percepibile dal suolo pubblico” che incide sul decoro dell’edificio, gli interventi effettuati su di essa possano essere ammessi al Bonus facciate.

 

Note:

[1] Rispettivamente previsti dall’art. 119 del DL 34/2020 convertito dalla legge 77/2020, e dall’art. 1, commi da 219 a 224, della legge 160/2019 (Bilancio 2020).

[2] Cfr. Legge 23 dicembre 2014 n.190

(omissis)

  1. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. (omissis)

[3] Identico orientamento è stato espresso dall’AdE nella Risposta n.514/E/2020.

 


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