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13.11.2020 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – È ILLEGITTIMO L’INCAMERAMENTO DELLA GARANZIA QUANDO L’IMPRESA SI RIFIUTA DI FIRMARE IL CONTRATTO PER MUTATE CONDIZIONI CONTRATTUALI

(Consiglio di Stato, sez. IV, 29 ottobre 2020, n. 6620)

Deve considerarsi illegittimo l’incameramento della garanzia fideiussoria da parte della stazione appaltante quando il rifiuto di sottoscrivere il contratto di appalto da parte dell’impresa aggiudicataria sia dipeso dalla modificazione postuma di talune condizioni contrattuali tali da rimettere in discussione la convenienza per la predetta impresa a firmare il contratto e a svolgere le prestazioni in esso riportate. Nella fattispecie, l’appalto aveva come oggetto l’affidamento del servizio di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, mentre la modificazione postuma di alcune condizioni negoziali riguardava i rapporti di lavoro con l’incremento di unità di personale da impegnare a tempo pieno.

In allegato:

Con_sta_6620_2020

 

 

 

 


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