EMERGENZA COVID-19 – ULTERIORI MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO – DECRETO LEGGE 9 NOVEMBRE 2020, N. 149
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori Bis), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Decreto in parola è in vigore dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (9 novembre 2020).
ANCE ha segnalato, per quanto di interesse per il settore, in materia lavoristica e previdenziale, le seguenti disposizioni.
Misure in materia di integrazione salariale
L’art. 12 del Decreto in esame interviene, sotto due profili, sulla disciplina della cassa integrazione per COVID-19 introdotta dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori) (v. Newsletter ANCE Brescia n. 36/2020 del 31/10/2020). In particolare:
- sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del Decreto Legge n. 18/2020 e s.m.i., e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020;
- viene specificato che i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 12 del Decreto Legge n. 137/2020 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto qui in esame, ossia al 9 novembre 2020.
Per completezza di informazione, si segnala che per entrambe le disposizioni di cui sopra è stabilito un limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro (di cui 41,1 milioni per i trattamenti di CIGO).
Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado
Inoltre, con l’art. 13 del Decreto in esame, viene introdotto, limitatamente alle c.d. Regioni rosse, un congedo straordinario per i genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado in caso di sospensione della didattica in presenza. Tale congedo è riconosciuto nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e spetta alternativamente ad entrambi i genitori, lavoratori dipendenti, per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal DPCM 3 novembre 2020.
Per questi periodi di congedo è prevista, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, nonché la copertura della contribuzione figurativa.
Il medesimo congedo straordinario è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
Le misure di cui sopra sono riconosciute nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l’anno 2020.
Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti, non appena emanati dai competenti Istituti.
Allegato:
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