CORRETTIVO AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA – PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Confermata l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa il 1° settembre 2021, ivi comprese le modifiche apportate dal D.Lgs. correttivo che prevede, tra l’altro, le nuove definizioni di “crisi d’impresa” e degli “indicatori ed indici di crisi”.
Ulteriore novità la designazione del rappresentante dell’OCRI di matrice aziendalistica effettuata dall’associazione di categoria del settore produttivo a cui appartiene il debitore.
Queste le principali disposizioni d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n.147 (cd. “D.Lgs. correttivo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), che modifica il D.Lgs. 14/2019, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 ottobre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 5 novembre 2020.
Viene, così, confermata la proroga al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi [1]. In tal modo, viene spostata al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore:
– delle disposizioni in materia di segnalazioni d’allerta da effettuare:
– a cura degli organi di controllo delle società nei confronti della stessa, nonché degli OCRI;
– a cura dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed agente della riscossione), nei confronti dell’impresa in crisi, nonché degli OCRI.
Di fatto, la misura coinvolge indirettamente anche l’applicabilità degli indici di crisi, come strumento di valutazione del possibile stato di insolvenza dell’impresa, che precede la segnalazione d’allerta;
– degli organismi di composizione della crisi – OCRI nell’ambito delle medesime procedure d’allerta;
– delle disposizioni generali e procedurali di composizione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale ecc…) relative agli istituti già disciplinati dalla legge 267/1942 – legge fallimentare.
Tenuto conto dell’intervenuta proroga generale dell’intera disciplina, si illustrano le seguenti novità di interesse per il settore delle costruzioni contenute nel D.Lgs. correttivo.
Nozione di crisi d’impresa
Viene modificata la nozione di crisi, mediante la sostituzione della locuzione “difficoltà economico-finanziaria” con quella di “squilibrio economico-finanziario” che rende probabile l’insolvenza del debitore. Si tratta, per le imprese, dell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (cfr. nuovo art.2 del D.Lgs. 14/2019).
Indicatori e indici della crisi
Nuova nozione
Viene ridefinita la nozione degli indicatori e degli indici di crisi contenuta nell’art.13 del D.Lgs.14/2019, che devono misurare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell’impresa, con l’aggiunta del riferimento, per gli indici di crisi, alla «non sostenibilità dei debiti», alla «non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa», all’ «assenza di prospettive di continuità aziendale», nonché all’«inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi» (nella formulazione attuale si fa riferimento invece, alla «sostenibilità» ed all’ «adeguatezza» di tali parametri – (cfr. nuovo art.13 del D.Lgs. 14/2019).
Indici di crisi alternativi
Vengono, poi, modificate le disposizioni in materia di indici di crisi alternativi che, come noto, l’impresa può utilizzare se non ritenga adeguati gli indici “ordinari” in base alle proprie caratteristiche di business, inserendoli nella nota integrativa al bilancio d’esercizio, motivando le ragioni di tale scelta (cfr. art.13, co.3, del D.Lgs. 14/2019).
In merito, viene specificato che la dichiarazione da inserire nella nota integrativa produce effetti «a decorrere dall’esercizio successivo» [2], nel senso che non deve essere ripetuta ogni anno, salvo che non cambino le circostanze significative relative all’esercizio dell’attività (cfr. anche la Relazione illustrativa al Provvedimento).
Resta fermo l’obbligo di attestazione del professionista in merito all’adeguatezza degli indici alternativi (cfr. nuovo art.13 del D.Lgs. 14/2019).
Segnalazioni di allerta
Sotto il profilo del controllo interno (art.14 del D.Lgs. 14/2019) effettuato a cura degli organi delle società, nel D.Lgs. correttivo viene precisato che, oltre all’amministratore, la comunicazione di allerta deve essere effettuata, se presente, anche nei confronti del revisore o della società di revisione.
Analogamente, ove la segnalazione sia effettuata dal revisore o dalla società di revisione, questi devono informare l’organo di controllo. Ciò al fine di evitare sovrapposizioni nell’attività dei soggetti che verificano la situazione dell’impresa.
Per quel che riguarda, invece, l’obbligo di controllo esterno (art.15 del D.Lgs. 14/2019), ovvero le segnalazioni effettuate dai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed Agente della riscossione), sono state introdotte modifiche alla soglia di debito IVA infrannuale oltre la quale scatta la segnalazione di allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, l’importo del debito IVA risultante dalla comunicazione relativa alla liquidazione periodica [3], e rilevante ai fini della segnalazione d’allerta viene stabilito sulla base di specifiche soglie, a seconda del volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente (nuovo art.15, co.2, lett. a del D.Lgs. 14/2019).
In particolare, l’ammontare del debito IVA trimestrale comporta la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate se questo è superiore a:
– 100.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 1.000.000 euro;
– 500.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 10.000.000 euro;
– 1.000.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente è superiore a 10.000.000 euro.
Viene, così, superato il criterio percentuale fissato al 30% a favore di un criterio imperniato su scaglioni che determinano l’ammontare specifico dell’IVA scaduta e non versata [4].
Un’ulteriore novità riguarda la previsione di un termine, pari a sessanta giorni dall’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni IVA relative all’anno successivo, entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve effettuare la segnalazione di allerta al debitore (art.15, co.3, lett.a del D.Lgs. 14/2019) [5].
Organismo di composizione della crisi – OCRI
Componente proveniente dall’associazione di categoria
Come noto, nell’ambito delle procedure d’allerta (ossia del sistema di segnalazioni volte a far emergere la situazione di difficoltà finanziaria dell’impresa in via extragiudiziale) è previsto l’intervento degli organismi di composizione della crisi – OCRI, al fine di giungere ad un accordo con i creditori.
Tale organismo è costituito presso ciascuna camera di commercio, territorialmente competente in base alla sede legale dell’impresa, ed è composto da un collegio di tre esperti, di cui uno è il referente.
In particolare, viene stabilito che un membro del collegio appartenga all’associazione imprenditoriale di categoria del settore di riferimento del debitore.
Al riguardo, il D.Lgs. correttivo riscrive alcune disposizioni in merito al componente dell’OCRI di matrice cd. “aziendalistica”.
In particolare, con una modifica all’art.17, co.1, lett. c, del Codice della crisi d’impresa, viene previsto che il rappresentante proveniente dall’associazione di categoria venga designato da quest’ultima, e non più dal referente (art.3, co. 5, del D.Lgs. correttivo).
In particolare, il debitore dovrà individuare tre nominativi ed indicarli al referente, il quale provvederà ad informare l’associazione di categoria, che sceglierà il componente fra i tre selezionati dal debitore.
In ogni caso, deve trattarsi di esperti iscritti all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del medesimo Codice della crisi d’impresa (da istituire mediante Decreto del Ministro della Giustizia – cfr. anche l’artt.356-357).
Requisiti di iscrizione all’albo
Sotto tale profilo, per quel che riguarda i requisiti professionali dei componenti dell’OCRI (ivi compresi quelli provenienti dalle associazioni di categoria), con la riscrittura degli artt.352 e 356, co.2, del Codice della crisi d’impresa, viene previsto:
– nella prima fase di attuazione dell’albo, che possano essere iscritti i dottori commercialisti, gli esperti contabili e gli avvocati iscritti nei rispettivi albi, a condizione che abbiano svolto specifiche attività di gestione delle procedure d’insolvenza.
Si tratta, in particolare, di aver svolto le funzioni di commissario giudiziale, attestatore o di assistenza al debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura, ovvero in tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati (cfr. l’art.352 del D.Lgs. 14/2019 e art.37, co.1 del D.Lgs. correttivo);
– a regime, che possano essere iscritti all’albo anche altre figure professionali oltre agli avvocati ed ai dottori commercialisti (ad esempio, consulenti del lavoro, gli studi professionali associati, ovvero le associazioni tra professionisti – cfr. art.358 e art.37, co.1 del D.Lgs. correttivo).
Tali soggetti devono aver assolto gli obblighi di formazione stabiliti dall’art.4, co.5, lett. b, c, d, del D.M. 202/2014 [6], con una semplificazione per gli avvocati, i commercialisti e gli esperti contabili, per i quali la durata dei corsi di aggiornamento in materia di crisi d’impresa viene fissata in quaranta ore.
Tuttavia, resta ferma, anche per questi ultimi, l’ulteriore formazione consistente sia in tirocini semestrali presso curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, sia in corsi di aggiornamento biennali.
Nel D.Lgs. correttivo non è stata, invece, prevista, come richiesto dall’ANCE, la previsione di una sezione speciale nell’albo dei gestori della crisi di impresa, in cui possano essere iscritti esperti destinati a svolgere il ruolo di componente del collegio designato dalle associazioni di categoria (cosiddetto componente «amico»), pur non in possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell’art.358.
Tali modifiche entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. correttivo (il 20 novembre 2020).
Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.
Come noto, per le s.r.l. ed in presenza di determinate condizioni, il Codice della crisi d’impresa ha previsto l’obbligo di nomina degli organi di controllo (art.379 del D.Lgs. 14/2019).
Sul tema, il D.Lgs. correttivo al Codice della crisi d’impresa non ha effettuato modifiche.
Al riguardo, si ricorda che l’obbligo di nomina scatta quando la società abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti patrimoniali, reddituali (pari, rispettivamente, a 4 milioni di euro) e di occupazione (pari a 20 dipendenti [7]).
Per tener conto degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria in atto, l’entrata in vigore di tale obbligo è stata prorogata, e lo stesso dovrà essere assolto entro il termine per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021, quindi entro il 30 aprile 2022[8].
Come auspicato dall’ANCE, quindi, è venuto meno il riferimento all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.
Entrata in vigore
Il D.Lgs. correttivo del Codice della crisi d’impresa entrerà in vigore, tranne alcune eccezioni, il 1° settembre 2021 (cfr. art.42 del D.Lgs. correttivo), così come lo stesso D.Lgs. 14/2019.
E’ stata, in tal modo, allineata l’entrata in vigore del D.Lgs. correttivo con quella più generale del Codice della crisi d’impresa (cfr. l’art.389, co.1, del D.Lgs. 14/2019, come modificato, da ultimo, dall’art.5 del D.L. 23/2020).
Note:
[1] Sul tema, cfr. anche l’art.5 del D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020 ANCE “Conversione in legge del DL 8 aprile 2020, n.23 – Decreto Liquidità – Misure fiscali” – ID N. 40815 del 06 luglio 2020.
[2] Nella precedente formulazione, invece, si faceva riferimento alla dichiarazione da rendere in nota integrativa «per l’anno successivo».
[3] Ai sensi dell’art.21-bis del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.
[4] Si ricorda che, invece, in base alla precedente formulazione, il valore del debito rilevante ai fini della segnalazione era il 30% del debito IVA, che doveva essere almeno pari ai seguenti importi di fatturato trimestrale:
25.000 euro in caso di volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente fino a 2.000.000 euro;
50.000 euro in caso di volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente fino a 10.000.000 euro;
100.000 euro in caso di volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente oltre 10.000.000 euro.
[5] Cfr. anche l’art.54-bis, co.1, del D.P.R. 633/1972.
[6] Tali obblighi sono stati definiti per l’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n.3, e vengono richiamati anche ai fini dell’albo dei soggetti incaricati di gestione delle procedure d’insolvenza ai fini del Codice della crisi d’impresa. In particolare, a tali fini la formazione consiste in:
– partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell’art.16 del D.P.R. 162/1982, di durata non inferiore a duecento ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale;
– svolgimento di un tirocinio di durata non inferiore a sei mesi, presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore, che abbia consentito l’acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
– nell’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, ovvero presso un’università pubblica o privata.
[7] Cfr. anche l’art.2-bis del “D.L. Sblocca cantieri” – D.L. 32/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 55/2019 che, come auspicato dall’ANCE, ha rivisto le condizioni per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., rispetto a quanto stabilito in origine nel “Codice della crisi d’impresa”.
[8] Cfr. l’art.51-bis del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941