02.01.2008 - tecnica

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI – NUOVA DELIBERA DELLA REGIONE LOMBARDIA CHE MODIFICA ED INTEGRA LA DELIBERA n. 8 – 5018/2007

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI – NUOVA DELIBERA DELLA REGIONE LOMBARDIA CHE MODIFICA Ed INTEGRA LA Delibera n. 5018/2007


Con Delibera n. 8/5773 del 31 Ottobre 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 9 Novembre, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato un nuovo provvedimento su “Certificazione degli edifici – modifiche ed integrazioni alla DGR n. 5018/2007”.
Questa delibera modifica e integra i contenuti della D.G.R. n. 5018/2007 recante “Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D.lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, L.R. 24/2006” con esclusione dell’allegato E (procedura di calcolo).

Le principali modifiche al testo previgente, introdotte dalla DGR in oggetto, sono:

1) Fonti energetiche rinnovabili (Paragrafo 4.12): è stato in parte superato lo scoglio dell’individuazione obbligatoria del solo solare termico, in caso di nuova costruzione, nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici, per la copertura di almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia per la produzione di acqua calda sanitaria (il 20% nei centri storici). Nelle disposizioni di nuova pubblicazione, infatti, il campo di scelta per la copertura del 50% è stato esteso anche alle risorse geotermiche, alle pompe di calore a bassa entalpia e alle biomasse. Inoltre, la copertura del 50% si ritiene soddisfatta qualora l’acqua calda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento;

2) Integrazione con D.Lgs. 192/2005 e s.m.i, (Capitolo 16): per tutto quanto non indicato nella nuova Delibera, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.;

3)Tavolo tecnico (Paragrafo 14.3): è istituito un Tavolo tecnico composto da rappresentanti degli Ordini, dei Collegi e delle Associazioni professionali, dal Comitato Regionale Notarile Lombardo, nonché da rappresentanti della Regione Lombardia e della società Punti Energia. Il Tavolo tecnico ha un ruolo consultivo e propositivo in merito al sistema della certificazione e dell’efficienza energetica degli edifici ed è prevista, inoltre, la partecipazione di altri soggetti interessati, pubblici o privati, in relazione alle specifiche tematiche da approfondire. Il coordinamento del Tavolo spetterà a Regione Lombardia e la segreteria alla società Punti Energia;
           
4) Aste giudiziali (Paragrafo 6.3); l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica viene estesa anche al caso di vendite giudiziali conseguenti a procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali che si apriranno – rispettivamente con pignoramenti trascritti o con provvedimenti pronunciati – a decorrere dall’ gennaio 2008;

5) Definizione di intero edificio (Paragrafo 6.5): questa modifica fornisce un chiarimento in merito al trasferimento a titolo oneroso di “intero edificio”; a decorrere da settembre 2007, infatti, per gli edifici interessati da questa tipologia di trasferimento, è obbligatorio predisporre l’attestato di certificazione energetica. La Delibera previgente creava dubbi interpretativi nei casi di trasferimento di porzione di una villa bi-, tri- o plurifamiliare, di villetta a schiera o nel caso della pluralità di vendite contestuali di singole porzioni,la cui somma esauriva l’intero fabbricato;

6) Trasferimento di quote immobiliari indivise e diritto di proprietà (Paragrafo 6.8): l’obbligo di dotazione dell’attestato di certificazione è escluso per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise e di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti parziali.

Si pubblica in allegato il testo della Delibera 8/5773 del 31/10/2007


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