PRECISAZIONI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ESEGUITI SU IMMOBILI O EDIFICI A DESTINAZIONE COMMERCIALE, DIREZIONALE, TURISTICO-ALBERGHIERO-RICETTIVO
(a cura del geom. Antonio Gnecchi)
Come recita l’art. 48, co. 6, della LR 12/05, gli interventi di RE, anche comportanti demolizione e ricostruzione, il costo di costruzione è determinato in relazione al costo reale degli interventi stessi, così come individuato sulla base del progetto presentato, e comunque non superiore al 50% del valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi dei commi da 1 a 5.
Questo criterio sembrava applicabile ai soli interventi di RE che riguardavano fabbricati a destinazione residenziale, dal momento che c’era la possibilità di far riferimento al costo di costruzione regionale (rivalutato annualmente) a cui applicare la superficie complessiva risultante dal modello regionale per la definizione della classe dell’edificio.
Questo procedimento era, peraltro, applicabile nei casi in cui l’intervento di RE prevedeva opere e lavori di una certa consistenza, mentre il CME era comunque consigliabile qualora questi interventi fossero limitati e tali da determinare un importo della quota del costo di costruzione di minore entità, nel rispetto dello spirito della legge.
La norma sopra citata, che richiama espressamente i commi da 1 a 5, fa ritenere chiaramente applicabile tale criterio anche alle destinazioni citate al comma 4, ovvero alle destinazioni commerciali, terziario direttivo, turistico.-alberghiero-ricettivo.
Anche in assenza di uno specifico riferimento al costo per le nuove costruzioni per queste destinazioni, è corretto ritenere applicabile anche agli interventi di RE che prevedono le suddette destinazioni, il costo base regionale (rivalutato) che sino ad oggi è stato riferito alla sola residenza.
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